Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25792 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25792

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22067/2010 proposto da:

G.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo studio degli avvocati FARAON Luciano

e CESARI GIANMARCO, che la rappresentano e difendono, giusta mandato

ad litem in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA BENEDETTO CAIROLI 6, presso

lo studio dell’avv. GIUSEPPE CONTE, rappresentato e difeso dall’avv.

DIMARTINO Tommaso, giusta Determina Dirigenziale n. 1362 del

6.10.2010 e giusta mandato a margine del controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 71/2010 della CORTE D’APPELLO di BARI del

20.1.2010, depositata il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per il controricorrente e ricorrente incidentale l’Avvocato

Dimartino Tommaso che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. La domanda di risarcimento del danno subito dalla G., caduta mentre percorreva una via urbana del Comune di San Giovanni Rotondo, veniva accolta dal Tribunale di Foggia per l’importo di circa Euro 26.000,00, oltre accessori.

La Corte di appello di Bari (sentenza del 22 gennaio 2010, non notificata) rigettava la domanda e compensava integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

2. La G. propone ricorso con quattro motivi.

Il Comune resiste con controricorso, eccependo la tardività dell’impugnazione, e propone ricorso incidentale in ordine alle spese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. I ricorsi avverso la stessa sentenza vanno riuniti.

2. L’eccezione di tardività del ricorso, per essere stato proposto nei termine annuale invece che nel nuovo termine semestrale, previsto dall’art. 327 cod. proc. civ., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, è manifestamente infondata.

Infatti, la novella è stata effettuata dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, comma 17, a decorrere dal 4 luglio 2009. Ma, ai sensi dell’art. 58, comma 1, della predetta legge, tale disposizione si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore. Nella specie non è applicabile, risalendo l’atto di citazione al settembre del 2000.

3. La Corte di merito ha rigettato la domanda ritenendo mancante la prova certa del nesso di causalità tra la caduta e la pretesa anomalia della sede stradale, consistente in lastre barcollanti nel sito della caduta, ed escludendo, pertanto, la responsabilità del Comune, ai sensi e dell’art. 2051 e dell’art. 2043 cod. civ., che tale nesso causale comunque richiedono.

3.1. Con il primo motivo si censura, come insufficiente, la motivazione della sentenza nella valutazione fatta delle prove ai fini dell’accertamento del nesso di causalità tra la caduta e le condizioni del manto stradale. In particolare, si richiamano: a) alcune dichiarazioni extraprocessuali di testi ( P. e Po.); ma le testimonianze rituali degli stessi erano state esaminate in sentenza; b) parti di testimonianze ( S. e V.); ma le stesse erano state già esaminate dalla Corte mettendole in relazione con altre testimonianze che le contraddicevano ( D.B., D., M.); c) una petizione popolare sulle condizioni della strada; ma, successiva di ben due anni rispetto all’accaduto, per confutare le dichiarazioni dei testi ( D.B., D., M.), che il giudice aveva analizzato; d) un documento rilasciato dal Servizio lavori pubblici del Comune, a richiesta della G., con richiesta presentata in data successiva alla sentenza impugnata; come tale irrilevante rispetto alla decisione; e) fotografie attestanti la situazione del manto stradale al momento del sinistro confermate dal teste S.; ma tale testimonianza era stata esaminata in sentenza e messa in relazione con testimonianze di segno contrario.

Infine, si richiama una relazione della Polizia Municipale, che da atto di avvallamenti del manto stradale, desunti da rilievi fotografici allegati all’istanza e di dichiarazioni rilasciate spontaneamente da un teste ( P.); tutti elementi inlnfluenti, considerando che le fotografie erano state valutate dalla Corte unitamente alla valutazione di un teste ( S.) e pure valutata risulta la testimonianza del P..

In conclusione, come si evince dalla giustapposizione tra le prove richiamate dalla ricorrente e le valutazioni effettuate in sentenza, il motivo è inammissibile perchè, pur deducendo insufficienza di motivazione, in realtà si prospetta un diverso apprezzamento dei fatti rispetto a quello ritenuto dal giudice del merito, con motivazione basata sulla ponderata valutazione delle risultanze istruttorie e priva di vizi logici; in tal modo chiedendo inammissibilmente alla Corte di legittimità di riesaminare e valutare il merito della causa (Cass. del 18 marzo 2011, n. 6288) 3.2. Con il secondo motivo si deduce omessa motivazione per non avere la Corte preso in considerazione la relazione del consulente tecnico di ufficio nella parte in cui riconduce le lesioni riscontrate alla caduta.

E’ di tutta evidenza l’irrilevanza della relazione del consulente, che attesta le lesioni e la loro compatibilità con la caduta, in una decisione che ha per oggetto il nesso eziologico tra evento e anomalia della sede statale. Se è vero che l’ipotetica non compatibilità delle lesioni con la caduta, eventualmente attesta dalla consulenza, avrebbe reso rilevante la valutazione delle stessa ai fini della ricostruzione del nesso causale, restando questo escluso in radice, è altrettanto vero che la compatibilità delle lesioni con la caduta non ha alcuna incidenza rispetto all’indagine volta ad accertare, come nella specie, se la causa della caduta è rinvenibile o meno nelle condizioni del manto stradale. Conseguente è la manifesta inammissibilità del motivo di censura.

3.3. Il terzo e quarto motivo, che denunciano falsa applicazione, rispettivamente, degli artt. 2051 e 2053 cod. civ., sull’assunto presupposto dell’esistenza della piena prova del nesso di causalità tra la caduta e le condizioni della strada – presupposto che risulterebbe dall’accoglimento dei primi due motivi – restano assorbiti dalla decisione di manifesta inammissibilità di questi.

4. Il ricorrente incidentale ha dedotto violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla compensazione delle spese per giusti motivi disposta per entrambi i gradi del giudizio di merito. Le Sez. Un., risolvendo il contrasto di giurisprudenza determinatosi sul punto, hanno stabilito che nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non è necessaria l’adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purchè, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso siano chiaramente e inequivocamente desumibili dal complesso della motivazione adottata a sostegno della statuizione di merito (o di rito). Ne consegue che deve ritenersi assolto l’obbligo del giudice anche allorchè le argomentazioni svolte per la statuizione di merito (o di rito) contengano in sè considerazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata, come – a titolo meramente esemplificativo – nel caso in cui si da atto, nella motivazione del provvedimento, di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione decisiva, ovvero di oggettive difficoltà di accertamenti in fatto, idonee a incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti, o di una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attività processuali richieste, ovvero, ancora, di un comportamento processuale ingiustificatamente restio a proposte conciliative plausibili in relazione alle concrete risultanze processuali (Cass. Sez. Un. del 30 luglio 2008, n. 20598).

L’orientamento è consolidato (da ultimo Cass. 30 marzo 2010, n. 7766).

Nella specie, il giudice ha specificamente motivato, tra l’altro, facendo riferimento alla particolarità della vicenda. Stante il contrapposto esito delle fasi di merito, tanto è sufficiente, per rigettare il ricorso incidentale.

6. L’inammissibilità del primo motivo di ricorso è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

Il rigetto del ricorso incidentale è adottato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., n. 1”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che i ricorsi vanno riuniti;

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dalla ricorrente principale e dal ricorrente incidentale, con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso principale – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che, pertanto, il ricorso incidentale – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere rigettato;

che, le spese del giudizio di cassazione vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale; compensa integralmente le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA