Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25791 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25791 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 13770-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA – società con socio unico – in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
PINTORE ROBERTO PNTRRT74L25H501E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 6, presso lo studio
dell’avvocato DEL PRETE VIVIANA, rappresentato e difeso
dall’avvocato AMADEI CARLA giusta procura speciale in calce al
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

8:256

Data pubblicazione: 15/11/2013

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 4312/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 10/05/2010, depositata il 18/05/2010;

10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Doti COSTANTINO FUCCI.

Ric. 2011 n. 13770 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Ragioni della decisione

La parte intimata ha depositato controricorso con ricorso incidentale.

Il procuratore di Poste italiane spa ha depositato verbale di conciliazione della
controversia sottoscritto tra le parti il 27 settembre 2012.

PQM
La Corte riunisce i ricorsi, li dichiara inammissibili e compensa le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del
10.10.2013.

Il ricorso per cassazione è stato proposto da Poste italiane contro la decisione della
Corte d’appello di Roma che ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
di lavoro stipulato con Roberto Pintore.

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