Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25791 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12324-2017 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliata in ROMA, C.SO DI FRANCIA

197, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA ANSELMO, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati UGO BERTAGLIA,

FABRIZIO VITTORIO LEMME;

– ricorrente –

contro

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI E IL TURISMO,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

SOPRINTENDENZA PER I BENI STORICI ARTISTICI E ETNOANTROPOLOGICI DI

MILANO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2122/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 22/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Celentano Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato CARBONE, per delega dell’Avvocato LEMME.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

S.M. ha proposto ricorso articolato in sette motivi avverso la sentenza n. 2122/2016 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 22 novembre 2016.

Resiste con controricorso il Ministero dei beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Rimane intimata, senza svolgere attività difensive, la Soprintendenza per i beni storici, artistici e etnoantropologici di Milano.

La lite trae origine dal decreto del 30 gennaio 1996 del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, notificato il 13 febbraio 1996 a C.B. (della quale S.M. è erede), concernente l’esercizio della prelazione artistica L. n. 1089 del 1939, ex art. 32, su due dipinti attribuiti al Maestro di Hartford (Natura morta con melograni e Natura morta con farfalle). Venne proposto da C.B. ricorso al TAR Lazio per l’assunta tardività dell’esercizio della prelazione, avendo la Casa d’Aste, intermediaria della venditrice società Museum, spedito in data 6 dicembre 1995 la raccomandata contenente la denuncia di alienazione. Il TAR Lazio, con sentenza 10 gennaio 1998, accolse il ricorso ed annullò il decreto, ritenendo la denuncia ricevuta dal Ministero in data 9 dicembre 1995, come da timbro postale apposto sulla raccomandata. Avverso questa decisione il Ministero dei Beni culturali ed ambientali e la Soprintendenza ai beni storici ed artistici di Milano proposero appello al Consiglio di Stato, che, con decisione n. 1429/2001 del 13 marzo 2001, annullò la pronuncia del TAR. C.B. propose allora ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione. Con sentenza n. 5993/2003 del 15 aprile 2003, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, rilevato come fosse contestato il presupposto attributivo del potere di prelazione alla P.A, inerente al decorso del termine di due mesi, previsto dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 32 affermò la giurisdizione del giudice ordinario.

Con citazione del 3 ottobre 2003, S.M., erede di C.B., riassunse la causa davanti al Tribunale di Bologna, che pronunciò sentenza in data 3 marzo 2010, respingendo la domanda in base al convincimento della tempestività dell’esercizio della prelazione.

L’appello di S.M. è stato, quindi, respinto dalla Corte d’appello di Bologna, con la sentenza n. 2122/2016. I due motivi di gravame attenevano alla insufficiente motivazione espressa dal Tribunale sul punto dell’efficacia fidefaciente dell’avviso di ricevimento in presenza del timbro postale attestante la data di consegna, nonchè sul punto della tutela dell’affidamento del destinatario dei provvedimenti della P.A. e della presunzione legale di conoscenza connessa all’utilizzo del servizio postale. La Corte di Bologna ha evidenziato come l’avviso di ricevimento della raccomandata, inoltrata il 6 dicembre 1995 dalla Finarte Casa d’Aste Spa al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, recasse, sul lato opposto a quello compilato dal mittente, un timbro rettangolare con la dicitura “raccomandata consegnata” ed un timbro circolare indicante la data del 9 dicembre 1995, senza però alcuna firma del ricevente o dell’incaricato alla ricezione. La mancanza della sottoscrizione del ricevente sull’avviso, secondo la Corte d’appello, alla stregua del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8, comma 1, rendeva incompleta l’attestazione dell’agente postale, privandola di fidefacienza. Essendo, così, incompleto l’avviso di ricevimento, in quanto privo della firma del destinatario, la Corte d’appello ha, invece, riconosciuto efficacia probatoria alla distinta dell’Ufficio Spedizioni, timbrata dall’Ufficio Postale di (OMISSIS) con data 15 dicembre 1995.

Venne rinviata l’udienza pubblica inizialmente fissata per il giorno 7 aprile 2020.

La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. Il primo motivo di ricorso di S.M. denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., D.P.R. n. 655 del 1982, artt. 8 e 36, D.P.R. n. 156 del 1973, artt. 12, 14 e 37, D.M. 9 aprile 2001, n. 137000, art. 3. In particolare, in base al D.P.R. n. 655 del 1982, art. 36 in combinato con le altre disposizioni richiamate, si assume dalla ricorrente che la data di consegna delle raccomandate indirizzate alle pubbliche amministrazioni coincida con la data di giuridica disponibilità della stessa presso l’Ufficio postale, dovendo le amministrazioni provvedere al materiale ritiro. Tale data, nella specie, era quella del 9 dicembre 1995.

Il secondo motivo di ricorso di S.M. denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 655 del 1982, art. 8 e art. 1418 c.c., in quanto la Corte d’appello avrebbe errato nel considerare privo di alcun rilievo il timbro dell’agente postale del 9 dicembre 1995 sol perchè privo della firma del destinatario.

Il terzo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., art. 2697 c.c., comma 2, e art. 221 c.p.c., in quanto, per contestare l’efficacia probatoria legale del timbro datario postale, sarebbe occorso l’esperimento della querela di falso.

Il quarto motivo di ricorso deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte d’appello omesso di esaminare la valenza del timbro circolare apposto sulla busta della raccomandata, soffermandosi sul solo avviso di ricevimento e sulla documentazione prodotta dalla PA.

Il quinto motivo denuncia la falsa applicazione del D.P.R. n. 655 del 1982, artt. 151 e ss. avendo la Corte di Bologna fatto erroneo riferimento in motivazione alla disciplina sulle notificazioni a mezzo posta, che postulano la sottoscrizione del ricevente.

Il sesto motivo di ricorso di S.M. denuncia la violazione del divieto di novum in appello, ex art. 345 c.p.c. e art. 30 L. TAR, nel giudizio amministrativo. Si ha riguardo alla distinta dell’Ufficio Spedizioni, timbrata con data 15 dicembre 1995, prodotta soltanto nel giudizio di appello innanzi al Consiglio di Stato.

Il settimo motivo di ricorso deduce la violazione della L. n. 1089 del 1939, artt. 30 e ss., R.D. n. 363 del 1913, artt. 56, 57 e 59, L. n. 241 del 1990, art. 21 septies per la nullità del decreto di esercizio della prelazione in conseguenza della omessa notifica al venditore, effettuata, piuttosto, presso la Casa d’Aste.

II. I primi cinque motivi di ricorso vanno esaminati e decisi unitariamente per la loro evidente connessione. Essi concernono la questione della tempestività della prelazione artistica esercitata dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali con decreto del 30 gennaio 1996, notificato il 13 febbraio 1996 alla acquirente C.B. (nonchè alla intermediaria Finarte Casa d’Aste Spa), a fronte della denuncia di alienazione inoltrata con raccomandata del 6 dicembre 1995, e che la ricorrente assume ricevuta dal Ministero già in data 9 dicembre 1995.

La cornice normativa di riferimento va rinvenuta, ratione temporis, innanzitutto nella L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30, comma 1, secondo cui “il proprietario e chiunque a qualsiasi titolo detenga una delle cose che abbiano formato oggetto di notifica a norma degli articoli precedenti è tenuto a denunciare al ministro per l’educazione nazionale ogni atto, a titolo oneroso o gratuito, che ne trasmetta, in tutto o in parte, la proprietà o la detenzione”. La stessa L. n. 1089 del 1939, art. 31, comma 1, disponeva: “Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l’educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito”. La L. n. 1089 del 1939, art. 32, comma 1, aggiungeva: “Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine di mesi due dalla data della denuncia”. Il contenuto e le modalità della denuncia degli atti di trasferimento dei beni vincolati erano poi specificati nel R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, artt. 56 e 57. Tale normativa è stata in seguito trasfusa, in sostanza, dapprima nel D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, e poi nel D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

La denunzia del trasferimento si inserisce, quindi, di norma, nel procedimento finalizzato all’esercizio della prelazione da parte dello Stato: essa vale da “atto di interpello” idoneo a far decorrere il termine di decadenza di due mesi entro il quale l’amministrazione deve azionare il proprio potere, e costituisce perciò un onere per il privato (arg. da Cass. Sez. 1, 08/02/2016, n. 2409). Avuto riguardo al rapporto con lo Stato, la denunzia dell’atto di trasferimento è, dunque oggetto di obbligo stabilito nell’interesse del preferito, ma l’effettuazione della stessa ha ripercussioni pure sul rapporto contrattuale instaurato tra l’attuale titolare e l’avente causa, delimitando il periodo di inefficacia dell’alienazione, di cui la stessa denuntiatio rappresenta requisito di validità ai sensi della L. n. 1089 del 1939, art. 61, comma 1, (sempre vigente ratione temporis). Più in generale, la denunzia degli atti di trasmissione della proprietà o della detenzione, indipendentemente dalla relazione di strumentalità con l’esercizio della prelazione, è volta a consentire all’amministrazione la conoscenza delle vicende circolatorie riguardanti i beni culturali, in maniera da rafforzare l’effettività degli interventi pubblici in sede di controllo, coordinamento e programmazione.

E’ controverso in dottrina se la denunzia di trasferimento abbia natura negoziale o sia, piuttosto, configurabile come atto non negoziale partecipativo della pendenza di un rapporto contrattuale con terzi e del relativo oggetto. Comunque, per la giurisprudenza la decorrenza del termine di esercizio della prelazione rimane necessariamente rimessa all’effettuazione di una denuncia svolta secondo le modalità di legge e corredata dei prescritti elementi normativi, senza che possa mai surrogarvi la conoscenza non qualificata dell’avvenuto trasferimento aliunde acquisita (cfr. Cass. Sez. 5, 22/02/2008, n. 4629; Cons. Stato Sez. VI, 17/05/2006, n. 2840; Cons. Stato sez. VI, 17/10/1997, n. 1489; Cons. Stato sez. VI, 23/03/1982, n. 129).

La denuntiatio, in ogni caso, ha natura ricettizia, con conseguente operatività delle regole stabilite dall’art. 1335 c.c. Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, che deve essere riaffermato, l’operatività della presunzione di conoscenza stabilita dall’art. 1335 c.c. presuppone, allora, che la dichiarazione sia giunta all’indirizzo del destinatario, inteso l’indirizzo come luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del destinatario medesimo, ma non esige, allorchè la dichiarazione sia trasmessa a mezzo del servizio postale, che la consegna dell’atto avvenga secondo le norme del codice postale, essendo riservato al giudice del merito (la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se non nei limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero per difetto assoluto di motivazione) l’accertamento della sussistenza o no di circostanze ed elementi tali, anche se di natura presuntiva, da far ritenere l’arrivo dell’atto all’indirizzo del destinatario (Cass. Sez. L, 27/01/1988, n. 715; Cass. Sez. L, 11/04/1990, n. 3061; Cass. Sez. L, 30/03/1992, n. 3908; Cass. Sez. 1, 26/04/1999, n. 4140).

E’ perciò da ritenere che la presunzione di conoscenza dettata dall’art. 1335 c.c., ove si tratti, come nel caso in esame, di dichiarazione trasmessa a mezzo del servizio postale mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non può dirsi integrata dalla sola prova della spedizione della raccomandata. E’ piuttosto necessaria, attraverso l’avviso di ricevimento o l’attestazione di compiuta giacenza, la dimostrazione del perfezionamento del procedimento notificatorio consistente nell’arrivo della dichiarazione all’indirizzo del destinatario (Cass. Sez. 6 – L, 19/07/2018, n. 19232; Cass. Sez. L, 21/06/2016, n. 12822). Secondo le previsioni del regolamento postale approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655 (in particolare, artt. 8 e 38), invero, la raccomandata con avviso di ricevimento (di cui all’art. 37 Codice postale) va recapitata al domicilio del destinatario, dal quale l’agente postale deve far firmare l’avviso di ricevimento (altrimenti, ove il destinatario rifiuti di firmare, apponendo lo stesso agente la relativa dichiarazione, che in tal modo dà prova dell’avvenuta consegna). L’avviso di ricevimento, così completato, viene, infine, rispedito all’interessato. Alla stregua delle norme concernenti il servizio postale ordinario, la consegna al destinatario di una raccomandata con avviso di ricevimento deve considerarsi avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto (ovvero comunque sottoscritto, all’atto della consegna nel domicilio del destinatario, da altro idoneo consegnatario, potendo il medesimo destinatario, in tal caso, superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. provando di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere cognizione del plico).

Ne consegue che, in ipotesi di trasmissione di un atto recettizio ai sensi delle disposizioni sul servizio postale universale, la data dell’avvenuta consegna di una raccomandata con avviso di ricevimento deve intendersi attestata dalla sottoscrizione dell’avviso stesso da parte del destinatario. E’, perciò, la sola sottoscrizione dell’avviso di ricevimento che perfeziona gli elementi costitutivi dell’atto, conferendogli natura di atto pubblico (discendente dalla qualifica di incaricato di pubblico servizio che riveste l’agente postale) munito della fede privilegiata, di cui all’art. 2700 c.c., sia quanto all’intervenuta consegna del plico con la relativa data, sia quanto all’identità della persona alla quale è stata eseguita e che ha apposto la firma.

Il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso sono così, all’evidenza, infondati.

L’avviso di ricevimento compilato dalla Finarte Casa D’Aste s.p.a. ed indirizzato al Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, non recando la firma del destinatario (per come accertato dai giudici del merito), non rivestiva alcuna fede privilegiata circa la data dell’avvenuta consegna, riportata nel timbro circolare indicante il giorno 9 dicembre 1995. Tale incompleto avviso di ricevimento costituiva, dunque, soltanto un elemento probatorio liberamente valutabile, non coperto dalla fede privilegiata dell’atto pubblico, come appunto affermato dalla Corte d’appello di Bologna, la quale, nell’ambito del prudente apprezzamento delle prove rimesso ai giudici del merito, ha poi ritenuto piuttosto provata la data di consegna della raccomandata facendo affidamento sulla diversa data del 15 dicembre 1995, risultante dal timbro datario dell’Ufficio postale di (OMISSIS) apposto sulla distinta dell’Ufficio Spedizioni. Essendo priva di forza di prova legale l’attestazione della data del 9 dicembre 1995 sull’avviso di ricevimento non sottoscritto, spettava proprio ai giudici del merito l’accertamento di fatto che la denunzia di alienazione fosse giunta all’indirizzo della P.A. destinataria, determinando l’attivazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. La sentenza impugnata non rivela alcun omesso esame, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, del timbro circolare apposto sulla busta della raccomandata: tale “fatto”, che neppure dimostra carattere “decisivo” per l’esito della controversia, è stato comunque preso in considerazione dalla Corte d’appello, ancorchè la sentenza non vi abbia attribuito la significatività probatoria auspicata dalla ricorrente.

Il primo motivo di ricorso sottopone, invece, la questione inerente al D.P.R. n. 655 del 1982, art. 36 relativa alla data di consegna delle raccomandate indirizzate alle pubbliche amministrazioni. Si tratta di questione di diritto di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, comunque postulante indagini ed accertamenti non compiuti dai giudici di merito e non eseguibili nel procedimento di cassazione mediante diretto accesso agli atti. Il ricorrente per cassazione, che, come nella specie, proponga questioni che implicano accertamenti di fatto e delle quali non si faccia menzione alcuna nella sentenza impugnata -, ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, non solo di allegare l’avvenuta tempestiva deduzione delle questioni dinanzi al giudice di merito, nel rispetto dei termini di operatività delle preclusioni relative al “thema decidendum” previsti nell’art. 183 c.p.c., ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto (e cioè di specificare il “dato”, testuale o extratestuale, da cui essa risulti devoluta, nonchè il “come” e il “quando” tali questioni siano stata oggetto di discussione processuale tra le parti), onde dar modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito le questioni stesse. La questione non risulta affrontata nemmeno nel giudizio amministrativo culminato con la sentenza del Consiglio di Stato 13 marzo 2001, n. 1429.

Non di meno, si tratta di questione prima facie altresì infondata.

Il D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655, art. 36 dopo aver fatto salve le diverse disposizioni dettate per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, stabilisce, al comma 3, che sono distribuite in ufficio (e non, dunque, per mezzo dei portalettere) le corrispondenze, fra l’altro, dirette alle amministrazioni dello Stato o agli uffici pubblici. Tale norma, di frequente applicazione nel contenzioso amministrativo riguardante la tempestività delle offerte di partecipazione alle gare pubbliche, nelle ipotesi in cui l’invio delle stesse sia consentito a mezzo del servizio postale, suppone, dunque, come rientrante fra i doveri delle amministrazioni pubbliche quello di ritirare la corrispondenza direttamente presso l’ufficio postale a mezzo dei propri incaricati (in particolare, dopo la scadenza dello specifico termine assegnato ai concorrenti dal bando di gara). Si tratta, in ogni modo, di disposizione che, individuando il luogo di distribuzione della corrispondenza indirizzata alle p.a. con riguardo all’ufficio postale, non introduce deroghe alla particolare disciplina della corrispondenza raccomandata, la quale, a differenza di quella ordinaria, è caratterizzata dalla certezza legale non solo riferita alla sua spedizione ma anche al suo avvenuto recapito nelle mani del destinatario, obbligato a firmare per ricevuta. La raccomandata, cioè, secondo quanto già illustrato, può ritenersi pervenuta al destinatario soltanto quando il plico entra nella disponibilità giuridica dello stesso: tale momento non può che coincidere con l’effettivo ritiro della corrispondenza, presso l’ufficio postale, da parte del soggetto incaricato, che appone la firma sull’avviso di ricevimento o sul foglio di distinta, potendosi considerare consegnata la posta raccomandata al destinatario solo nel momento del perfezionamento di tale formalità (cfr. Cons. Stato sez. V, 21/11/2006, n. 6797).

Il quinto motivo di ricorso, che censura il passaggio motivazionale della sentenza impugnata ove viene richiamato un precedente giurisprudenziale concernente la disciplina delle notificazioni di cui alla L. n. 890 del 1982, e non, dunque, le norme concernenti il servizio postale ordinario, è, infine, inammissibile per difetto di interesse all’impugnazione, in quanto si sofferma su di un argomento in sè del tutto superfluo, che il giudice di appello, confermando la sentenza impugnata per ragioni di per sè sufficienti al rigetto del gravame, ha ritenuto di aggiungere.

III. Anche il sesto motivo di ricorso rivela profili pregiudiziali di inammissibilità, ed è comunque infondato.

La censura è riferita alla violazione dell’art. 345 c.p.c., facendosi riferimento dapprima in modo generico a documenti “prodotti per la prima volta nel giudizio d’appello innanzi al Consiglio di Stato”, e poi, in particolare, alla distinta dell’Ufficio Spedizioni timbrata con la data del 15 dicembre 1995, lamentando al riguardo l’error in procedendo della Corte d’appello.

Tale questione della controversa tempestività delle produzioni documentali non risulta affrontata, in realtà, nè nella sentenza della Corte d’appello di Bologna, nè nella sentenza del Consiglio di Stato 13 marzo 2001, n. 1429, la quale, anzi, affermava: “dalla documentazione in atti risulta che la suddetta raccomandata è stata recapitata all’Amministrazione solo in data 15.12.1995: è quanto emerge dalla distinta delle raccomandate, che per l’appunto riporta il timbro recante la data del 15. 12.1995 e una firma attestante l’avvenuto ricevimento del plico in tale data”. Il motivo di ricorso non indica specificamente, come imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, gli elementi fattuali in concreto fondanti la denunciata violazione, evidenziando, cioè, “come” e “quando” sia avvenuta tale esibizione documentale, nè se tale fatto processuale fosse stato oggetto di rilievo o di eccezione processuale davanti ai giudici delle precedenti fasi processuali.

Peraltro, l’invocata disciplina della transiatio iudicii di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 9, art. 59, comma 2, nella parte in cui, in particolare, lascia ferme “le preclusioni e le decadenze intervenute” nel primo giudizio, in quanto norma di natura processuale, secondo il principio del tempus regit actum non può applicarsi in questo giudizio (che venne riassunto davanti al Tribunale di Bologna il 3 ottobre 2003). Diversa è la conclusione cui si perviene con riguardo alla regola di perpetuazione, che assicura la salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda giudiziale, la quale è certamente applicabile anche nel regime vigente anteriormente all’entrata in vigore della L. 69 del 2009, art. 59 (Cass. Sez. U, 22/02/2007, n. 4109).

Inoltre, proprio con riguardo ai rapporti tra la giurisdizione amministrativa e la giurisdizione ordinaria, alla stregua del parimenti sopravvenuto D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 11 si è spiegato come la domanda riproposta, con contenuto non diverso dalla precedente, dinanzi al giudice munito di giurisdizione, determina l’instaurazione di un giudizio nuovo, secondo la disciplina applicabile a quest’ultimo (Cass. Sez. U, 26/10/2018, n. 27163). Tale nuovo giudizio dinanzi al giudice avente giurisdizione lascerebbe così ferma la maturazione delle sole decadenze sostanziali e non anche di quelle endoprocessuali, suscettibili di operare soltanto in relazione al rito applicabile dinanzi al giudice “ad quem” (così Cass. Sez. L, 22/07/2016, n. 15223). Anche in dottrina si è negato che nel processo conseguente alla transiatio iudicii possano valere le preclusioni istruttorie maturate nel diverso processo svolto dinanzi al giudice privo di giurisdizione.

Da ultimo, può evidenziarsi come la ricorrente, nell’assumere in premessa l’applicabilità dell’art. 345 c.p.c. al processo amministrativo, quanto all’acquisizione di nuove prove documentali, in ragione della disciplina operante per il gravame proposto avverso la sentenza del TAR Lazio 10 gennaio 1998, non tiene conto dell’orientamento giurisprudenziale, poi cristallizzato da Cass. Sez. U, 04/05/2017, n. 10790, secondo cui nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., comma 3, (nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

IV. E’, infine, inammissibile, o comunque infondato, altresì il settimo motivo di ricorso. Ancora una volta, viene dedotta come motivo di ricorso per cassazione una questione (la nullità del decreto di esercizio della prelazione per omessa notifica al venditore, essendo stata la stessa effettuata presso la Casa d’Aste) di cui non vi è cenno nella sentenza impugnata, che implica nuovi accertamenti di fatto che non possono compiersi per la prima volta in sede di legittimità, e della quale non si specifica, agli effetti dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, l’avvenuta tempestiva allegazione davanti al Tribunale ed alla Corte d’appello (essendo a tal fine generica la doglianza di tardività contenuta nel richiamato secondo motivo d’appello). Questa questione venne, in realtà, sollevata nel giudizio amministrativo, tant’è che se ne trova traccia nella sentenza del Consiglio di Stato 13 marzo 2001, n. 1429. Il Consiglio di Stato ritenne inammissibile, oltre che comunque infondata, la censura mossa al decreto ministeriale volta, appunto, a rimarcare l’omessa notifica del decreto ministeriale di esercizio del diritto di prelazione alla venditrice società Museum, come prescritto dal R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 65, comma 2. Il Consiglio di Stato evidenziò, infatti, come il decreto ministeriale era stato comunque notificato all’acquirente C.B., nonchè alla Casa d’Aste Finarte s.p.a., la quale aveva inviato la lettera di denunzia di alienazione, richiamando all’uopo il mandato a vendere i due dipinti del 3 novembre 1995. La sentenza 13 marzo 2001, n. 1429, reputò, pertanto, l’acquirente priva di interesse a far valere la mancata notifica all’alienante, che non era neppure parte del giudizio; aggiunse, peraltro, che l’effetto di conoscenza in favore della medesima venditrice poteva dirsi in concreto raggiunto, in quanto il decreto era stato appunto notificato alla Casa d’Aste, la quale aveva redatto la lettera di denuncia di alienazione, agendo per conto e nell’interesse della medesima società venditrice.

Del resto, è vero che il R.D. 30 gennaio 1913, n. 363, art. 65 (operante ratione temporis nel caso di specie) già delineava il carattere recettizio del provvedimento di prelazione, imponendone la notifica, entro il termine specificato, sia al venditore che al compratore; al punto che, essendo perciò soggetti passivi del potere di prelazione tanto l’acquirente che l’alienante dell’atto traslativo, in giurisprudenza si è ravvisata la necessità del litisconsorzio nei confronti di entrambi in ogni controversia concernente l’esercizio della prelazione stessa (Cass. Sez. U, 15/05/1971, n. 1440).

Il settimo motivo di ricorso intende, comunque, devolvere a questa Corte l’esame della validità, o meno, della notifica del decreto ministeriale alla venditrice, senza specificare in nessuna misura quale fosse il reale contenuto del mandato ad alienare conferito dalla “società Museum” alla Casa d’Aste Finarte s.p.a. (le quali, del resto, non sono mai state evocate nel presente giudizio), nè se si trattasse, in particolare, di un contratto comportante l’effetto traslativo dei beni in favore della mandataria-commissionaria, la quale avrebbe altrimenti acquisito la qualità di proprietaria, ai fini dell’adempimento dell’obbligo della denuntiatio, nonchè la qualità di venditrice nell’alienazione gestoria, in quanto tale altresì effettiva destinataria della notifica del provvedimento di prelazione. La carenza di documentazione dei titoli che attribuiscano, all’una o all’altra delle società indicate, tale qualità di proprietaria venditrice dei beni artistici impedisce altresì di procedere d’ufficio, ancora in questa sede, ad un’eventuale integrazione del contraddittorio.

V. Consegue il rigetto del ricorso, regolandosi le spese del giudizio di cassazione secondo soccombenza in favore del controricorrente nell’importo liquidato in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA