Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25791 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25791

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21589/2010 proposto da:

VENUTI COSTRUZIONI SNC (OMISSIS) in persona del suo

amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio

dell’avvocato GELERA Giorgio, rappresentata e difesa dall’avvocato

VIDA FULVIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

OMER SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FONTANELLA BORGHESE

72, presso lo studio dell’avvocato VOLTAGGIO PAOLO, rappresentata e

difesa dall’avvocato GALLO Alessandro, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1243/2010 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

dell’1.3.2010, depositata il 03/06/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;

che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Il decreto ingiuntivo – ottenuto dalla società OMER per il mancato pagamento dell’importo residuo in riferimento alla vendita, alla società Venuti Costruzioni snc, di un macchinario per il parcheggio (a piattaforma sollevabile idonea a consentire l’ampliamento di un posto-macchina nell’autorimessa presso un condominio) – veniva revocato dal Tribunale, in sede di opposizione, che dichiarava risolto il contratto e condannava la OMER alla restituzione di quanto già ricevuto.

In accoglimento dell’impugnazione, la Corte di appello di Venezia rigettava l’opposizione al decreto ingiuntivo (sentenza del 3 giugno 2010).

2. La Venuti Costruzioni snc, in persona del suo amministratore e legale rappresentante, V.S., propone un unico motivo di ricorso per cassazione, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Resiste con controricorso la OMER spa – eccependo preliminarmente l’avvenuta (nelle more del processo di appello), estinzione per cancellazione della Venuti costruzioni srl in liquidazione, nella quale si era trasformata la originaria snc – chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è stato proposto da V.S., nella qualità di amministratore e legale rappresentante della Venuti Costruzioni snc, che in tale veste ha conferito procura speciale al difensore.

Atteso che – dalla visura storica della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Trieste, allegata al controricorso – la Venuti Costruzioni snc risulta trasformata in Venuti Costruzioni srl e, quest’ultima, risulta, nelle more del processo di appello, prima in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese, con conseguente estinzione ex art. 2495 cod. civ. (Cass. Sez. Un. 22 febbraio 2010, n. 4060), il ricorso è inammissibile essendo stata conferita la procura speciale da soggetto privo di poteri rappresentativi.

2. Con l’unico motivo di ricorso la Venuti Costruzioni deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sotto due profili strettamente collegati, in riferimento alla interpretazione della disciplina antincendi.

2.1. Con il primo profilo argomenta in ordine all’erronea interpretazione del decreto ministeriale, contenente le regole di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili (D.M. 1 febbraio 1986, allegato, in particolare dell’art. 2, comma 4), per essere il giudice di merito pervenuto ad una interpretazione diversa da quella fatta propria dalla sentenza di primo grado e dai Vigili del fuoco. Il motivo è inammissibile rispetto al suddetto profilo perchè, pur deducendo vizi di motivazione, la parte esplicativa si sostanzia nella denuncia del vizio di erronea interpretazione del decreto ministeriale.

Censura, che avrebbe potuto essere prospettata come violazione dei criteri dettati dall’art. 12 preleggi o dei criteri di ermeneutica contrattuale (Cass. 4 giugno 1999, n. 5480), a seconda della portata normativa, o meno, del suddetto decreto. Questione allo stato non rilevante atteso che la società ricorrente non prospetta nè gli uni nè gli altri.

2.2. Con il secondo profilo si prospetta il vizio di motivazione della sentenza nella valutazione che il giudice fa degli atti provenienti dai Vigili del fuoco, rispetto all’incidenza degli stessi sul contratto di compravendita del macchinario, valorizzando l’interpretazione della disciplina antincendi in essi contenuta, conforme a quella sostenuta dalla ricorrente e dal giudice di primo grado e opposta a quella fatta propria dalla sentenza impugnata.

Tale profilo è preliminarmente assorbito dalla ritenuta inammissibilità del primo. Qualunque decisione in ordine alla diversa incidenza di tali atti sul rapporto di compravendita sarebbe ininfluente sulla sentenza impugnata che, interpretando direttamente la disciplina antincendi, (con statuizione non efficacemente censurata, come sopra detto) ha ritenuto il macchinario compatibile con l’uso per cui era stato acquistato.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna V.S. al pagamento, in favore di Omer Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.400,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA