Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25790 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 12/10/2016, dep.14/12/2016),  n. 25790

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13857/2015 proposto da:

C.S., G.O., elettivamente domiciliati in

ROMA, V. MONTE ZEBIO 19, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO

RESTUCCIA, rappresentati e difesi dall’avvocato FRANCESCO SURIA;

– ricorrenti –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE VAL PADANA, 117 SC A,

presso lo studio dell’avvocato ELENA CARE’, rappresentato e difeso

dall’avvocato CARMELO RASPAOLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 812/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato RESTUCCIA Riccardo, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato SURIA Francesco, difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Stefano CAPONETI con delega depositata in udienza

dell’Avvocato RASPAOLO Carmelo, difensore del resistente che ha

chiesto l’inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso 15 ottobre 2010, C.M. e S., V.M. e G.O., proprietari di alcune botteghe facenti parte del Condominio (OMISSIS), impugnarono davanti al Tribunale di Messina la Delib. adottata dall’assemblea in data 30 luglio 2010, assumendo che con essa erano state approvate le nuove tabelle millesimali a modifica di quelle precedenti senza alcuna ragione e dunque nella carenza dei presupposti indicati dall’art. 69 disp. att. c.c.. Ne rilevarono comunque l’erroneità per essere stati utilizzati parametri di riferimento attuali e coefficienti arbitrari.

Costituendosi in giudizio, il Condominio si oppose alla domanda replicando che la modificazione delle tabelle, sollecitata da quasi tutti i condomini, si era resa necessaria per eliminare le anomalie di quelle precedenti, i cui valori erano in contrasto con ogni logica. Precisò inoltre che le tabelle erano state correttamente elaborate dal professionista incaricato, previa verifica sui luoghi, risultando i parametri adottati molto vicini ai valori minimi previsti dalle tabelle di riferimento.

2 Il Tribunale adito, con sentenza 2.4.2013, rigettò la domanda e tale decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Messina che, con sentenza 25.11.2014, ha respinto il gravame proposto dai soccombenti rilevando, per quanto ancora interessa in questa sede:

– che le doglianze degli appellanti risultavano sfornite di prova perchè non era stata dimostrata la violazione dell’art. 69 disp. att. c.c., nel testo previgente (applicabile alla fattispecie ratione temporis) e l’avvenuta approvazione delle nuove previsioni in assenza delle condizioni di legge;

– che parimenti la dedotta erroneità delle nuove tabelle non risultava supportata a alcun elemento di prova perchè le censure risultavano generiche per mancata indicazione dei parametri da applicare e per mancanza di precisazioni sulla dedotta arbitrarietà e discrezionalità dei coefficienti utilizzati dal tecnico;

– che la censura sulla omessa misurazione delle unità immobiliari trovava smentita nei chiarimenti resi dal tecnico sulla determinazione dei valori effettuata sulla scorta delle planimetrie catastali previa verifica della correttezza delle misure direttamente sui luoghi.

3 Per la cassazione di questa sentenza, hanno proposto ricorso i C. e il G. sulla base di un unico motivo a cui resiste il Condominio con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

I condomini ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., art. 69 disp. att. c.c. e art. 115 c.p.c., rimproverando alla Corte d’Appello di avere sovvertito l’onere probatorio sulla sussistenza delle condizioni che giustificano la revisione delle tabelle. Ritengono che fosse preciso onere del Condominio dimostrare che le vecchie tabelle erano inficiate da errori, o che vi fosse stata l’alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano, non potendosi addossare ai ricorrenti una probatio diabolica, cioè la dimostrazione di fatti negativi, come invece ha erroneamente ritenuto la Corte d’Appello. Ribadiscono di avere interesse alla censura, posto che le nuove tabelle hanno comportato un raddoppio delle rispettive quote millesimali. Criticano infine i parametri utilizzati dall’Ing. Ga. nella redazione delle nuove tabelle.

Il ricorso è fondato.

L’articolo 69 delle norme di attuazione del codice civile, nella versione vigente ratione temporis, stabilisce che “i valori proporzionali dei vari piani o porzioni di piano possono essere riveduti o modificati, anche nell’interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;

2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza della sopraelevazione di nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, è notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano”.

La chiara formulazione della disposizione sta a significare che il diritto di chiedere la revisione delle tabelle millesimali è condizionato dall’esistenza di uno o di entrambi i presupposti indicati (1 – errore; 2 – alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano).

Logico corollario è che, in base alla regola generale dell’onere probatorio (art. 2697 c.c.), la prova della sussistenza delle condizioni che legittimano la modifica incombe su chi intende modificare le tabelle, quanto meno con riferimento agli errori oggettivamente verificabili (v. Sez. 2, Sentenza n. 21950 del 25/09/2013 Rv. 629207).

La Corte d’Appello di Messina si è però discostata da tale principio perchè – esonerando del tutto il Condominio (che aveva deliberato la revisione) – ha addossato ai condomini la prova di fatti negativi cioè mancanza di errori nelle precedenti tabelle o assenza di alterazione del rapporto originario tra i valori dei singoli piani o porzioni di piano) mentre invece, a fronte della contestazione sulla legittimità della revisione, avrebbe dovuto fare onere al Condominio che aveva deliberato la revisione di dimostrare la sussistenza delle condizioni che la giustificavano.

La sentenza deve pertanto essere cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina che nell’attenersi al principio generale dell’onere della prova come sopra enunciato, accerterà se in concreto sussistevano le condizioni previste dall’art. 69 norme att. c.c., provvedendo, all’esito, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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