Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2579 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 13/06/2016, dep.31/01/2017),  n. 2579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. DE CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

MD.Sh.Al., elett.te dom.to in Roma, via Gramsci 7 presso l’avv.

Pietro Colantone Lecis, rappresentato e difeso, per procura speciale

a margine del ricorso dagli avv.ti Giorgio Borsetto e Caterina

Bozzoli che dichiarano di voler ricevere le comunicazioni relative

al processo ai seguenti indirizzi di p.e.c. comunicati all’ordine:

caterina.bozzoli.ordineavvocatipadova.it e

girogio.borsetto.ordineavvocatipadova.it e al fax n. 049/8776168;

– ricorrente –

nei confronti di:

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1345/15 della Corte di appello di Venezia,

emessa il 18 maggio 2015 e depositata il 19 maggio 2015, n. R.G.

1749/2014;

Rilevato che in data 12 marzo 2016 è stata depositata relazione ex

art. 380 bis c.p.c., che qui si riporta.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. Il signor Md.Sh.Al., con ricorso del 21 marzo 2014 al Tribunale di Padova ha impugnato il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare, in favore del coniuge M.A. e dei figli Mu.Al. e R.A., emesso dalla Prefettura di Padova.

2. I1 Tribunale ha respinto il ricorso con ordinanza 8/11 luglio 2014.

3. La Corte di appello di Venezia ha rigettato l’appello ritenendo tardiva l’impugnazione, introdotta con ricorso anzichè con atto di citazione, in quanto notificata al Ministero dell’Interno il 6-10 novembre 2014, e quindi oltre il termine di trenta giorni decorrente dalla comunicazione dell’ordinanza avvenuta il 14 luglio 2014.

4. MD.Sh.Al. ricorre per Cassazione, deducendo come unico motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 702 – quater c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. Il ricorrente deduce la sanatoria del vizio della notificazione in relazione all’avvenuta costituzione della controparte.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

1. Il ricorso è inammissibile perchè palesemente contrario alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sezione 6-1 ord. n. 26326 del 15 dicembre 2014 e n. 14502 del 26 giugno 2014) secondo cui l’appello, ex art. 702 “quater” c.p.c., contro l’ordinanza del tribunale reiettiva del ricorso avverso il diniego di permesso di soggiorno per motivi familiari, di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 30, comma 1, lett. a), va proposto con atto di citazione, e non con ricorso, sicchè la verifica della tempestività dell’impugnazione va effettuata calcolando il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata (Cass. Civ. sezione 6-1 ord. n. 14502 del 26 giugno 2014).

2. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l’impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte condivide la relazione sopra riportata e pertanto ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile senza statuizioni sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del, 13 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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