Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2579 del 05/02/2014
Civile Sent. Sez. 5 Num. 2579 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA
SENTENZA
sul ricorso 24008-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
3144
ROSSI ILIANOV;
– intimato –
avverso
la
sentenza
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
1’11/08/2008;
n.
di
53/2008
PARMA,
della
depositata
Data pubblicazione: 05/02/2014
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.
I
SENTENZA
Ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Ilianov Rossi (agente di commercio, che non ha
resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 53/22/08 con la quale, in controversia
concernente impugnazione del diniego di rimborso Irap per gli anni 1998/2001, la C.T.R. Emilia
contribuente, tra l’altro rilevando che nella specie il predetto aveva svolto la propria attività con
beni strumentali trascurabili e senza l’ausilio di dipendenti o collaboratori.
2. Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto
che i giudici di merito non abbiano considerato le specifiche deduzioni dell’amministrazione
appellante, omettendo ogni valutazione circa l’incidenza che le complessive voci di spesa per beni
strumentali e prestazioni di lavoro dipendente avevano sull’attività lavorativa del contribuente.
Il motivo è inammissibile. Col vizio di motivazione si denuncia l’omessa insufficiente o
contraddittoria motivazione circa (non più, dopo la riforma del d.lgs. n. 40 del 2006, un “punto”,
bensì) un fatto controverso e decisivo, ossia un fatto inteso in senso storico e naturale, laddove nel
motivo in esame la ricorrente sembra erroneamente ricomprendere nel concetto di fatto il “punto”
ovvero la “questione” controversa, così omettendo altresì di evidenziare la decisività del suddetto
fatto, in ordine al quale la motivazione sarebbe viziata.
Peraltro, nella illustrazione richiesta dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile nella
specie ratione temporis), la ricorrente sostiene che i giudici d’appello avrebbero omesso di valutare
voci per spese strumentali e lavoro dipendente, ma non chiarisce adeguatamente (neppure nel testo
dell’intero ricorso) da quali documenti (da chi e quando prodotti) risulterebbero le suddette “voci”,
che vengono elencate unitariamente, senza distinzione per anno, con assoluta imprecisione circa i
“fatti” trascurati, il “mezzo” attraverso il quale tali fatti hanno avuto accesso nel processo, la loro
riferibilità ai singoli anni di imposta e quindi la relativa decisività, considerato anche che essa
cambia se í valori riportati si riferiscono a una o a tutte le annualità.
Romagna sez. n. 22 confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del
- Il icorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
Rigetta il ricorso.
Roma 13.11.2013