Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2579 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2579

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 18462-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.G.;

– intimato –

10431 avverso la sentenza n. 189/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di ROMA – Sezione Staccata di LATINA del 17.5.06,

depositata il 09/06/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2009 dal Consigliere relatore Dott. CAMILLA DI IASI.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti di V.G. (che non risulta costituito) e avverso la sentenza con la quale la C.T.R. Lazio, in controversia concernente impugnazione di silenzio rifiuto su istanze di rimborso Irap, rigettava l’appello dell’Agenzia affermando che il contribuente, agente di commercio, non era assoggettabile all’Irap in quanto svolgeva la sua attività senza l’ausilio di dipendenti.

Il primo motivo di ricorso, col quale l’Agenzia deduce l’omessa pronuncia sulla eccezione di decadenza dal diritto al rimborso con riguardo ai versamenti effettuati nel 1998 risulta, dalla lettura degli atti (consentita in relazione alla denuncia di violazione dell’art. 112 c.p.c.), manifestamente fondato.

Il secondo motivo, col quale l’Agenzia deduce che l’agente di commercio deve essere considerato imprenditore ai sensi dell’art. 2195 c.c. e che il requisito dell’autonoma organizzazione deve ritenersi intrinseco alla natura stessa dell’attività imprenditoriale, risulta manifestamente infondato alla luce della recente giurisprudenza delle SS.UU. di questa Corte, le quali, componendo un contrasto emerso sulla questione de qua nell’ambito della giurisprudenza della sezione tributaria della Corte, hanno affermato che, in tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio dell’attività di agente di commercio di cui alla L. 9 maggio 1985, n. 204, art. 1, è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, ulteriormente specificando che il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia , quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'”id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza dell’organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, e che costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (v. SSUU n. 12108 del 2009).

Il terzo motivo, col quale l’Agenzia deduce vizio di motivazione per avere i giudici d’appello contraddittoriamente ritenuto rilevante ai fini dell’assoggettamento ad Irap la asserita assenza di organizzazione pur con riguardo ad attività professionale di agente di commercio, risulta inammissibile, posto che non è configurabile vizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 con riguardo alla motivazione in diritto della sentenza. Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolto, con rigetto degli altri, e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altro giudice, che provvederà anche in ordine alle spese del presene giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e rigetta gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità a diversa sezione della C.T.R. Lazio.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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