Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2579 del 02/02/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 2579 Anno 2018
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: GRASSO GIANLUCA

ORDINANZA
sul ricorso 24973/2013 proposto da:
MINELLI GIANCARLA, rappresentata e difesa in forza di procura
speciale rilasciata in calce al ricorso dagli Avvocati Gianfranco
Ceci e Carlo Ponzano, in via disgiunta e congiunta, ed
elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in
Roma, Viale Regina Margherita n. 290;
– ricorrente contro

COLTRI GIANCARLO, COLTRI MARCELLA, COLTRI CARLO,
AMBIVERI GIOVANNA, AMBIVERI RACHELE e AMBIVERI
ALBERTO, rappresentati e difesa in forza di procura speciale in
calce al controricorso dagli Avvocati Paolo Federico Villani e
Ernesto Aliberti, elettivamente domiciliati presso lo studio di
quest’ultimo in Roma, via Marianna Dionigi n. 29;
– con troricorrenti –

z

Data pubblicazione: 02/02/2018

nonchè contro
PUCCINELLI ANITA, MINELLI ROBERTO e MINELLI GIOVANNA;

intimati

avverso la sentenza n. 1202/2012 della Corte d’appello di
Brescia, depositata il 23 ottobre 2012;

12 dicembre 2017 dal Consigliere Gianluca Grasso;
viste le memorie depositate dalle parti costituite ai sensi
dell’articolo 380 Bis1 c.p.c.

Ritenuto che con sentenza del 12 ottobre 2006, il Tribunale
di Bergamo, giudicando nel contraddittorio fra Giovanna Minelli
(attrice), Roberto e Giancarla Minelli (convenuti) e, alla data della
precisazione delle conclusioni, Giancarlo Coltri, Marcella Coltri e
Carlo Coltri (eredi di Chiara Ambiveri), Anita Puccinelli (erede di
Lilia Meggiorin), nonché Giovanna Ambiveri, Rachele Ambiveri e
Alberto Ambiveri (eredi di Maria Luisa Ambiveri), disponeva lo
scioglimento della comunione esistente fra le due fraterne Minelli
e Ambiveri, compensando integralmente nei reciproci rapporti le
spese di lite e addebitando a ciascuna fraterna l’onere delle spese
di CTU nella rispettiva quota di 5/18 (Minelli) e 13/18 (Ambiveri);
che avverso detta pronuncia, Giancarlo Coltri, Marcella
Coltri, Carlo Coltri ed Anita Puccinelli proponevano appello
chiedendone la parziale riforma;
che si costituivano in giudizio Giancarla Minelli chiedendo di
rigettare l’appello, Roberto Minelli chiedendo di respingere il
gravame e, in via incidentale, di attribuire al lotto di terreno
assegnato ai fratelli Minelli l’accesso dalla e alla via Bramante.
Giovanna Ambiveri, Rachele Ambiveri e Alberto Annbiveri si
associavano all’appello principale;
che Giovanna Minelli rimaneva contumace;
2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

che la Corte d’appello di Brescia, con sentenza depositata il
23 ottobre 2012, ha rigettato entrambi gli appelli, compensando
integralmente le spese del giudizio di secondo grado;
che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
Giancarla Minelli sulla base di un unico motivo;

Ambiveri, Rachele Ambiveri e Alberto Ambiveri hanno resistito
con controricorso;
che Roberto Minelli, Anita Puccinelli e Giovanna ‘Minelli non
hanno svolto difese.
Considerato che con l’unico motivo la ricorrente denuncia la
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (con
riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3 -, c.p.c.), nonché la mancanza
di motivazione, per aver la corte d’appello compensato
integralmente le spese di lite, nonostante non ricorresse l’ipotesi
della soccombenza reciproca tra lei e le altre parti del giudizio
(essendo stati rigettati sia l’appello principale, cui gli Ambiveri
avevano aderito, sia quello incidentale proposto da Roberto
Minelli) e senza fornire una logica e puntuale motivazione al
riguardo;
che il motivo è fondato;
che nel sistema di regolamento delle spese processuali
previgente alla sostituzione del secondo comma dell’art. 92 c.p.c.
ad opera dell’art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263
(applicabile, per effetto della proroga, disposta dall’art. 39-quater
del d.l. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con la legge 23
febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1
gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla
data del 1 marzo 2006, mentre nel caso di specie l’atto
introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato nel
1996), che ha introdotto la previsione dell’obbligo di

3-

che Giancarlo Coltri, Marcella Coltri, Carla Coltri, Giovanna

esplicitazione dei “giusti motivi” sui quali si fonda la
compensazione delle spese, trova applicazione il principio
secondo il quale la relativa statuizione è sindacabile in sede di
legittimità nei soli casi di violazione di legge, quale si
verificherebbe nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto

parte totalmente vittoriosa (Cass. 17 novembre 2006, n. 24495);
che la valutazione dell’opportunità della compensazione
totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di
merito sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia in quella
della sussistenza di giusti motivi, e il giudice può compensare le
spese processuali per giusti motivi senza obbligo di specificarli,
atteso che l’esistenza di ragioni che giustifichino la
compensazione va posta in relazione e deve essere integrata con
la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali,
stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e
la pronuncia sulle spese medesime, non trovando perciò
applicazione in tema di compensazione per giusti motivi il
principio sancito dall’art. 111, sesto comma, Cost.;
che dunque esula da tale sindacato e rientra nel potere
discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità
di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia
nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso
di altri giusti motivi (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2149; Cass. 19
giugno 2013, n. 15317);
che, tuttavia, nel caso di specie, la corte d’appello ha
giustificato la compensazione sulla base della “reciproca
soccombenza” mentre Giancarla Minelli si era limitata a resistere
all’impugnazione, in seguito respinta, lì dove l’appello incidentale
era stato formulato da Roberto Minelli;

stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse venissero poste a carico della

che la motivazione adottata dalla corte d’appello per
giustificare la compensazione integrale delle spese con
riferimento alla posizione dell’attuale ricorrente non è
riconducibile al potere discrezionale del giudice di merito;
che la sentenza impugnata, pertanto, va cassata in relazione

di Brescia anche per la regolazione delle spese del presente
giudizio;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di
legittimità, ad altra sezione della Corte di Brescia.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione civile, il 12 dicembre 2017.
Il Presidente

K44,
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

02 FEB. 2018

2/14

a motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello

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