Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25789 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22955-2017 proposto da:

Q.M., rappresentato e difeso ANTONIO STEFANO PALAZZO, giusta

procura ricorso;

– ricorrente –

contro

R.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 142, presso lo studio dell’avvocato PIERO RELLEVA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA PRETE giusta procura

in atti;

– controricorrente –

e contro

T.A., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 212/2017 della CORTE D’APPELLO DI LECCE,

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 09/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2020 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.P., quale titolare dell’impresa individuale Edilpubblica & Residenziale, ebbe ad evocare in giudizio avanti il Tribunale di Taranto i condomini del complesso edilizio (OMISSIS), eretto su fondo limitrofo al suo, rilevando che detti soggetti occupavano parte del fondo, identificato in catasto dalla pc (OMISSIS) fg (OMISSIS) del comune censuario ed amministrativo di Taranto, in sua proprietà e che l’edificio condominiale era eretto a distanza non legale dall’effettivo confine tra i predi.

Resistevano i convenuti che chiamavano in garanzia il loro comune venditore Q.M., il quale contestava la domanda sulla scorta di una scrittura privata, sottoscritta dall’attore, e comunque chiamava in garanzia il redattore del piano di frazionamento l’arch. G.V.M., il quale a sua volta contestava la fondatezza della chiamata.

All’esito della trattazione istruttoria il primo Giudice accoglieva la domanda ordinando il rilascio dell’area occupata, nonchè condannava il Q. al ristoro dei danni.

Interpose gravame il Q. deducendo carenza di completo contraddittorio e la Corte territoriale, rilevato un tanto, dichiarò nulla la prima sentenza rimettendo le parti aventi il Tribunale per l’instaurazione di corretto contraddittorio.

Riassunto il giudizio, all’esito della trattazione, il Tribunale di Taranto, accertato che il contraddittorio era completo, posto che non v’era in atti prova dell’esistenza di altri condomini non evocati in giudizio, accoglieva nuovamente la domanda di restituzione proposta dal R. con diritto al ristoro danni e rigettava le altre pretese agitate in giudizio.

Avverso detta sentenza proponevano appello principale i vari condomini, nonchè appello incidentale il Q., chiedendo la declaratoria di estinzione del processo per mancata integrazione del contraddittorio.

La Corte d’Appello di Lecce sez. dist. di Taranto, resistendo il R., ebbe a rigettare ambedue i gravami poichè completo il contraddittorio in causa.

Il solo Q. ha proposto ricorso per cassazione avverso la citata sentenza, articolando tre motivi, illustrato anche con memorie.

Resiste con controricorso R.P., che ha pure depositato atto di costituzione con nuovo difensore e nota difensiva.

I vari condomini ed il G., regolarmente evocati, sono rimasti intimati.

La trattazione della causa era una prima volta effettuata in sesta sezione ma la lite era rimessa con ordinanza del 20.12.2018 alla pubblica udienza.

All’odierna pubblica udienza, sentite le conclusioni del P.G. – rigetto – e dei difensori delle parti costituite, la Corte ha adottato decisione siccome illustrato nella presente sentenza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dal Q. appare inammissibile a sensi dell’art. 360 bis c.p.c. – siccome la norma è stata ricostruita ex Cass. SU n 7155/17 -.

In limine deve la Corte rilevare come la costituzione del nuovo difensore del resistente R. non appaia regolare poichè il mandato difensivo non conferito con procura speciale notarile – Cass. sez. 2, n. 20692/18 – ex art. 83 c.p.c., comma 2 – Cass. 18323/14 -.

Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione della norma ex art. 101 c.p.c., poichè dopo l’annullamento della prima decisione da parte della Corte d’Appello, non venne evocato in giudizio avanti il Tribunale il condomino Francesco Frascella deceduto in precedenza.

Con la seconda censura mossa il ricorrente lamenta la violazione del disposto ex artt. 112 e 300 c.p.c. poichè la Corte nel ritenere che in atti non v’era prova della qualità di condomino del F. aveva rilevato un tanto ex officio senza che alcuna delle parti in causa avesse mai mossa contestazione alcuna su detto punto.

Le due censure, stante lo stretto collegamento rappresentato dalla circostanza di fatto che attengono alla chiamata in causa del – in tesi – condomino F., vanno esaminate congiuntamente e sono inammissibili.

Difatti concorrerebbe la prima denunziata violazione – art. 101 c.p.c. – in quanto il F. fosse stato condomino, sicchè il rigetto della seconda censura si riflette necessariamente sull’inesistenza della prima.

L’asserto critico si fonda sull’osservazione che sono state violate le norme ex art. 112 c.p.c. e art. 300 c.p.c., comma 4 poichè la Corte ha rilevato ex se una quaestio facti – assenza di prova in atti che il F. fosse condomino – mai sollevata dalle parti in causa, anzi – così in memoria – confutata dall’accertamento portato nella prima sentenza della Corte tarantina, che annullò la prima decisione resa dal Tribunale proprio per il difetto d’instaurazione di regolare contraddittorio con il F..

I mezzi d’impugnazione citati s’appalesano generici eppertanto inammissibili. Difatti il ricorrente non risulta aver depositato in atti la sentenza n. 538/14 resa dal Tribunale di Taranto a seguito della riassunzione in prime cure del procedimento dopo l’annullamento della prima decisione da parte della Corte di Taranto con sentenza n. 128/08, mentre detto ultimo provvedimento risulta, bensì, prodotto in copia ma mancante della pagina 14, ossia proprio la pagina in cui la Corte descriveva le ragioni per le quali l’appellante Q. indicava il F. siccome legittimato alla causa quale condomino.

Su detti documenti si fondano i mezzi d’impugnazione oggi spiegati sicchè concorre violazione del disposto ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – Cass. SU n. 34469/19 – non consentendo così a questa Corte d’apprezzare l’error in procedendo denunziato.

Difatti nella sentenza della Corte tarantina, resa nel 2008, nulla in parte motiva viene illustrato circa le ragioni, in base alle quali il F. era da ritenere condomino, mentre nella parte dispositiva ricorre solo la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado ” per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari ” senza alcun cenno all’indicazione nominativa di detti litisconsorti pretermessi.

Di conseguenza essenziale per valutare la questione risulta proprio la pagina mancante di detta sentenza nella quale la Corte di merito esponeva le ragioni addotte dalla parte appellante per supportare la sua indicazione del F. – per altro negli atti di questo giudizio di legittimità indicato con diversi prenomi – quale litisconsorte perchè condomino.

Inoltre va rilevato come il Q. non contesta in modo specifico il cenno operato dalla Corte di merito al fatto che già il Tribunale di Taranto, nella seconda sentenza resa in causa ad esito della riassunzione ed oggetto proprio del gravame, ebbe a rigettare l’eccezione mossa dal Q. sul punto, osservando come in atti non v’era prova della mancata citazione di altri condomini – pagina 6 sentenza impugnata -.

Dunque la questione circa la completezza del contraddittorio con l’evocazione in giudizio di tutti i condomini interessati alla lite era oggetto sottoposto al giudizio della Corte d’Appello posto che il Tribunale aveva rigettato l’eccezione di estinzione, mossa dal Q., proprio accertando che non v’erano condomini non evocati in giudizio.

La Corte, comunque, non ha violato il disposto ex art. 112 c.p.c., poichè la questione esaminata era già oggetto del giudizio, confermando l’accertamento del primo Giudice con specifico riguardo al F..

Con il terzo mezzo d’impugnazione il Q. osserva come, circa la posizione di D.C. – acquirente di ente condominiale dal Q. nel 1996 -, la Corte distrettuale ebbe malamente a richiamare la norma ex art. 111 c.p.c. per giustificare la correttezza della sua mancata evocazione in giudizio, poichè il dante causa del D. mai fu convenuto in giudizio, sicchè non intervenne la successione nel diritto controverso regolato dalla norma evocata. La censura svolta s’appalesa siccome inammissibile.

Difatti la censura, per come svolta in ricorso, appare priva della necessaria specificità posto che il ricorrente conferma, bensì, che il D. era divenuto condomino quando la causa già avviata, ma asserisce che il suo dante causa – quindi il soggetto condomino al momento dell’avvio della lite – non era stato citato in causa senza però indicare chi fosse detto soggetto.

Detto esiziale difetto non rimane superato dalla precisazione – fatta in memoria del 14.9.2020 – che esso ricorrente era il dante causa del D. e perchè non è possibile supplire alla manchevolezza del motivo d’impugnazione nel corpo dell’atto processuale tipico notificato nei termini decadenziali di legge e perchè è dato pacifico che il Q. venne evocato in causa dai condomini già con atto notificato nel 1993.

Inoltre – come precisato dallo stesso Q. nel suo ricorso per cassazione pagg. 4 e 5 – il R. provvide ad evocarlo in causa, unitamente ad altri condomini, a seguito dell’ordine del Giudice di prime cure – udienza del 5.10.1993 – d’integrazione del contraddittorio, sicchè già dal 1994 il ricorrente era – comunque – parte in causa quale condomino.

Consegue che, in ogni caso, correttamente i Giudici tarantini hanno fatta applicazione del disposto ex art. 111 c.p.c.

Alla declaratoria d’inammissibilità segue la condanna del Q. alla rifusione in favore del R. resistente delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense siccome determinato in dispositivo.

Concorrono le condizioni processuali per porre a carco del ricorrente l’ulteriore pagamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il Q. alla rifusione in favore del R. parte resistente delle spese di lite di questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge e rimborso forfetario secondo tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA