Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25789 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25789

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19760/2010 proposto da:

A.A., L.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DELLA GIULIANA 70, presso lo studio dell’avvocato MASSATANI

Maurizio (procuratore antistatario), che li rappresenta e difende,

giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ASSICURAZIONI SPA, F.LLI MACALUSO SNC DI CAOLOGERO MACALUSO,

SAI ASSICURAZIONI SPA – ora Fondiaria SAI, M.F.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 356/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

6.5.09, depositata il 28/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Maurizio Mas satani che si riporta

agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN DIRITTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Per quel che ancora rileva rispetto all’attuale giudizio, in riferimento ai danni derivanti da un sinistro stradale nel quale un autocarro aveva investito un altro autocarro, fermo in panne nella corsia di emergenza dell’autostrada (OMISSIS), la Corte di appello di Trieste (sentenza del 28 settembre 2009) confermava quella di primo grado nella parte in cui riteneva la responsabilità del guidatore dell’autocarro che sopraggiungeva pari al 75% e pari al restante 25% quella del conducente in panne, nonchè nella parte in cui rigettava la domanda per fermo tecnico dell’autocarro in panne.

2. L. e A. – rispettivamente proprietario e conducente dell’autocarro fermo sulla corsia di emergenza – censurano la suddetta sentenza con tre motivi.

Gli intimati non hanno svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Il primo motivo di censura, rubricato come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione agli artt. 1223, 2043, 2056, 2057 cod. civ. e artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., concerne la parte della decisione che, nel confermare quella di primo grado, ha ritenuto la responsabilità, pari al 25%, dell’ A.; è volto alla negazione di ogni responsabilità dello stesso.

Il secondo e terzo motivo, rispettivamente rubricati come violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 112, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 e come omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in relazione agli artt. 1223, 2043, 2056, 2057 cod. civ. e artt. 112, 115 e 116 cod. proc. civ., concernono la parte della decisione che, nel confermare quella di primo grado, ha ritenuto non raggiunta la prova che i noleggi di un altro autocarro da parte del L. fossero da porsi in relazione immediata e diretta con il danneggiamento subito da quello coinvolto nel sinistro; sono volti al riconoscimento del danno emergente, quale risultante dalle fatture, non confermate da testimoni.

2. Tutti i motivi sono inammissibili per più profili, in parte coincidenti, che rendono opportuna una trattazione congiunta.

2.1. Rileva la totale estraneità di alcuni articoli richiamati del codice civile, rispetto all’oggetto delle censure (artt. 1223, 2056, 2057, nel primo motivo; art. 2057, nel terzo). Rileva, anche il richiamo di detti articoli,, insieme al 2043, in entrambi i motivi, rispetto a censure motivazionali della sentenza, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, che non possono che concernere una quaestio facti.

2.2. Rileva la inammissibile deduzione della violazione di un error in procedendo, previsto dall’art. 112 cod. proc. civ., e per il quale la giurisprudenza richiede la deduzione dell’art. 360, ex n. 4 (da ultimo Cass. n. 204 del 2011; con specifico riferimento all’art. 112, a partire da cass. n. 604 del 2003), come: a) difetto motivazionale (nel primo e terzo motivo); b) come violazione di diritto, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, adducendo la mancata applicazione della giurisprudenza che riconosce la liquidazione equitativa per le spese di gestione conseguenti al fermo tecnico e lamentandosi del mancato riconoscimento del danno emergente risultante dalle fatture (nel secondo motivo).

2.3. Ed ancora, la inammissibile deduzione (secondo motivo) come violazione di legge (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) rispetto agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., essendo invece una tale violazione ipotizzabile, solo rispetto all’art. 116 e come n. 4 del cit. art. 360, come valutazione secondo prudente apprezzamento di una prova soggetta ad altra regola (ad esempio, valore di prova legale) (Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965).

2.4. Tali profili di inammissibilità rispetto al primo e terzo motivo, unitamente ad una esplicazione degli stessi non propriamente lineare, impediscono alla Corte di ritenere sufficientemente delimitati gli esatti confini della censura per la parte concernente la quaestio farti, come difetto motivazionale, per di più prospettato per tutti i possibili vizi. Conseguente è l’inammissibilità anche per mancanza di specificità, non traducendosi i motivi in specifiche censure alla sentenza impugnata, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, essendo il giudizio di cassazione a critica vincolata (Cass. 31 maggio 2010, n. 113222, vedi motivazione; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 24 aprile 2008, n. 10667).

Rispetto al terzo motivo, resta da aggiungere che viene sindacato, come difetto motivazionale, il mancato esercizio del potere discrezionale del giudice di ricorrere alle presunzioni (Cass. 11 maggio 2007, n. 10847), per non aver questi dedotto la prova del danno emergente dalle fatture prodotte e da altri dati certi, quali l’attività della ditta e l’impiego del camion sinistrato; mentre, invece, può sindacarsi solo l’esercizio dello stesso.

In conclusione, i ricorrenti si limitano a censurare la interpretazione delle risultanze di causa data dai giudici del merito e ritenuta inadeguata, e sollecitano, cercando di superare quelli che sono i limiti del giudizio di cassazione, un nuovo giudizio di merito su quelle stesse risultanze.

3. Il ricorso è, pertanto, inammissibile. L’inammissibilità è correlata alla sussistenza di precedenti conformi”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi con memorie;

che i rilievi mossi dai ricorrenti, nella adunanza camerale, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che, non avendo gli intimati svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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