Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25788 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25788 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 10995-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA – società con socio unico – in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MARINOTTI FABRIZIO MRNFRZ68P12H501P, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato
RIZZO ROBERTO, che lo rappresenta e difende giusta procura
speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

Data pubblicazione: 15/11/2013

- intimato – ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 1441/2010 della CORTE D’APPELLO di
ROMA dell’11/02/2010, depositata il 20/04/2011;

10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Ric. 2011 n. 10995 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Roma, pubblicata il 20 aprile 2011, che, in sede di giudizio di rinvio, accogliendo il
ricorso di Fabrizio Marinotti, ha dichiarato la nullità del termine apposto al contratto
a tempo determinato stipulato tra le parti per il periodo 27 ottobre 1998 — 30 gennaio
1999, prorogato al 30 aprile 1999, per ‘esigenze eccezionali’, con i provvedimenti
consequenziali ti:t condanna della società al pagamento delle retribuzioni dal 17
settembre 1999 alla scadenza del triennio successivo al termine finale e quindi sino al
30 aprile 2002.
Poste italiane spa ha proposto un ricorso articolato in una pluralità di motivi, i primi
due concernenti la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto
dalla contrattazione collettiva.
Con il terzo motivo si chiede l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010.
Il lavoratore si è difeso con controricorso, contenente ricorso incidentale sul capo
relativo al risarcimento del danno limitato nel senso prima indicato.
La posizione articolata da Poste italiane con i primi due motivi non è conforme alla
giurisprudenza costante di questa Corte in controversie analoghe in relazione al
problema del mutuo consenso, nonché della legittimità del termine, in un contratto
stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, dopo la data del 30
aprile 1998.
Cass. n. 18272 del 2006; Cass. N. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni ricordano che
l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la
possibilità di individuare —oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito
con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983 n. 79- nuove ipotesi di apposizione di un termine alla
durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco all’autonomia
collettiva, la quale, pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di contratto a termine
comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa
Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in
bianco le parti collettive hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui
al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.
Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità
della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata
previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate le decisioni dei giudici di merito che
avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il
Adunanza del 10 ottobre 2013

g

Pietro Curzio, est
1

Ragioni della decisione

Quanto al motivo concernente l’applicazione dell’art. 32 1. 183 del 2010 lo stesso
deve essere accolto, in base a giurisprudenza costante. La controversia relativa
all’entità del risarcimento è fluida e non può dirsi passata in giudicato a causa
delle impugnazioni proposte da entrambe le parti. Il ricorso incidentale sul
medesimo tema rimane quindi assorbito.
PQM
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il motivo del ricorso principale concernente il
risarcimento del danno mediante l’applicazione dell’art. 32 della legge 183 del 2010,
rigetta gli altri. Dichiara assorbito il ricorso incidentale. Cassa in relazione al motivo

carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era
legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si
sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate — ed in particolare di quella
secondo cui .. per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale
straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998);
ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei
contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra
riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando
esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una
funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a
interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. N. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto
2003 n. 12453).
La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione
del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le
singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in
quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano
inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la
conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così
testualmente Cass. N. 14 febbraio 2004 n. 2866).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha,
per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di
merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due
anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato;
ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi
precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la
copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta
conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei
lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche
mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro
pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la
stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita
(vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

accolto e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le
spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 10
ottobre 2013.

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