Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25788 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N. R.G. 4830/’16) proposto da:

AVV. L.F., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso da

se stesso, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., ed elettivamente

domiciliato in Roma, v. Tripoli, n. 23;

– ricorrente –

contro

P.P., (C.F.: PLT PLA 68B41 H501Q), rappresentata e difesa,

in virtù di procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv.

Fabio Dauri, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in

Roma, v. Selci in Sabina, n. 14;

– controricorrente –

Avverso l’ordinanza del Tribunale di Tivoli, in composizione

collegiale, n. cronol. 393/2016 (depositata il 4 febbraio 2016);

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 settembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. Con ricorso ex art. 702-bis e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 ritualmente depositato il 18 novembre 2015, l’avv. L.F. chiedeva al Tribunale di Tivoli di ordinare alla signora P.P. di saldargli la complessiva somma di Euro 7.487,00, oltre iva e cpa, siccome dovuta per legge in relazione all’attività professionale svolta nel suo interesse, con la conseguente condanna al pagamento delle spese giudiziali.

Il ricorrente deduceva che tanto era dovuto in base ai parametri tariffari “ratione temporis” vigenti ed al netto dell’acconto di Euro 3.300,00 (già ricevuto di cui alla fattura n. (OMISSIS)), che, con l’importo delle spese per Euro 300,00, oltre iva e cap già pagati, conduceva ad un totale di Euro 4.452,72.

Nella costituzione della resistente, l’adito Tribunale, in composizione collegiale, con ordinanza depositata il 4 febbraio 2016, respingeva la domanda e condannava il ricorrente al pagamento, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., u.c., della somma di Euro 5000,00 in favore della resistente.

A fondamento dell’adottata decisione il suddetto Tribunale rilevava che, avuto riguardo alle tariffe professionali vigenti (senza, tuttavia, indicarle) e considerato lo scaglione applicabile, nonchè valutate la semplicità dell’attività svolta e la decurtazione dell’acconto ricevuto, il compenso spettante al ricorrente andava quantificato nella misura di Euro 4.450,00 ed, avendo la P. dimostrato di aver versato al ricorrente professionista la somma di Euro 4.452,00, ne conseguiva l’infondatezza del ricorso.

Ad avviso dello stesso Tribunale la controversia introdotta dall’avv. L. avrebbe dovuto anche qualificarsi come temeraria, il che giustificava la condanna risarcitoria a suo carico nella misura precedentemente riportata.

2. L’avv. L. ha proposto, avverso la citata ordinanza, ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., articolato in tre motivi. L’intimata ha resistito con controricorso.

Il ricorrente ha anche depositato memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il suo primo motivo il ricorrente ha denunciato – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, sugli onorari di avvocato per omessa adesione ai criteri parametrici in esso fissati, atteso il valore della causa computato nella misura di Euro 102.370,99 e considerata la protrazione dell’efficacia della procura anche dopo la loro entrata in vigore.

2. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto – sempre con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, avendo il Tribunale di Tivoli proceduto alla determinazione della somma indicata nell’impugnata ordinanza pur in assenza, da parte della resistente, di ogni specifica riduzione od eliminazione delle somme da esso ricorrente richieste per le voci esposte in rapporto all’attività professionale espletata.

3. Con la terza ed ultima doglianza il ricorrente ha prospettato – con riguardo ancora all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 c.p.c., sostenendo l’illegittimità della liquidazione, per asserita instaurazione di lite temeraria, dei danni avvenuta d’ufficio nella misura di Euro 5.000,00.

4. Rileva il collegio che i primi due motivi vanno esaminati congiuntamente siccome all’evidenza tra loro connessi.

Essi sono fondati e devono essere accolti.

Infatti, conformemente alle prospettazioni del ricorrente, occorre osservare che dall’impugnata ordinanza non si comprende nemmeno quale tabella professionale sia stata in concreto applicata e quali siano state le specifiche attività effettivamente ritenute come espletate dal ricorrente avvocato in modo taie da rendere chiaro il percorso logico-giuridico attraverso il quale il Tribunale di Tivoli è pervenuto al computo – in modo. perciò, da qualificarsi apodittico del compenso spettante in Euro 4.450,00 (calcolato genericamente in misura coincidente con quello già corrisposto dalla controricorrente).

Peraltro, nell’ordinanza in questione, il collegio non chiarisce – essendo pacifico che la prestazione professionale si è protratta fino al momento della rinuncia alla procura da parte del ricorrente legale, avvenuta nel mese di giugno 2015 se abbia o meno tenuto conto del sopravvenuto D.M. n. 55 del 2014 relativo alla rideterminazione delle tariffe professionali forensi, di cui avrebbe dovuto fare applicazione in relazione alla indicata ultimazione dell’espletamento del mandato difensivo.

In proposito, la giurisprudenza di questa Corte ha, per un verso, chiarito che, in tema di liquidazione di spese processuali, il giudice, in presenza di una specifica richiesta, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in una misura inferiore a quelli domandati, ma ha l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 24 (v. Cass. n. 44040/2009, Cass. n. 20604/2015 e Cass. n. 12537/2019, la quale ultima ha precisato che solo l’esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla “forcella” di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura).

Per altro verso è da ritenersi ormai consolidato l’orientamento giurisprudenziale di questa Corte in base al quale, con riferimento alla disciplina delle spese processuali, i nuovi sopravvenuti parametri, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti in luogo delle abrogate tariffe professionali, sono da applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che li preveda e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato a propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta quando ancora erano in vigore le tariffe abrogate, evocando l’accezione onnicomprensiva di “compenso” la nozione di un corrispettivo unitario per l’opera complessivamente prestata (in tal senso Cass. SU n. 17405/2012, seguita da Cass. n. 21205/2016 e Cass. n. 31884/2018).

5. In definitiva, in virtù delle argomentazioni complessivamente svolte, devono essere accolti i primi due motivi, con conseguente assorbimento del terzo, siccome riguardante una questione condizionata dal riesame delle doglianze principali.

L’impugnata ordinanza va, quindi, cassata, con il conseguente rinvio al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, che – oltre ad uniformarsi ai precisati principi di diritto relativi all’obbligo di motivazione della liquidazione dei compensi professionali forensi e all’applicabilità delle tariffe professionali vigenti all’atto dell’ultimazione della prestazione professionale – provvederà a regolare anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa l’impugnata ordinanza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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