Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25788 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25788

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19637/2010 proposto da:

C.E. (OMISSIS), D.S.A.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 59, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO STEFANO,

rappresentati e difesi dall’avvocato PAVIA Enrico, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CE.FA. (OMISSIS), elettivamente domicialito in

ROMA, CIA VAL DI FASSA 54 – int. 3, presso lo studio degli avvocati

FELLI Franco e FELLI MARIA RTA, che lo rappresentano e difendono,

giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 31/2009 del TRIBUNALE di FROSINONE – Sezione

Distaccata di ANAGNI, depositata il 29/09/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dote GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito per il controricorrente l’Avvocato Maria Rita Felli che si

riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Ce.Fa., conducente del mezzo di proprietà della CEDA s.n.c. da cui dipendeva, pagava la sanzione per sovraccarico di merce e vedeva accolta, dal Giudice di pace di Anagni, la domanda di restituzione di quanto pagato, svolta nei confronti di C. E. e D.S.A. (titolari della suddetta società).

L’appello proposto dai proprietari dei veicolo veniva dichiarato inammissibile dal Tribunale di Frosinone, in composizione monocratica (sentenza del 29 settembre 2009).

Il C. e il D.S. propongono ricorso per cassazione con due motivi.

Resiste con controricorso il Ce..

E’ applicabile raione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. La sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile l’appello accogliendo le eccezioni preliminari sollevate dal conducente. In particolare, dalla motivazione emerge che – valutata non utile la concessione del termine, ai sensi dell’art. 164 cod. proc. civ., comma 3, per il rinnovo della notifica dell’atto di appello, effettuata da altro giudicante nello stesso grado – si è ravvisata la mancanza dei requisiti formali e sostanziali integranti la nullità dell’impugnazione. Questi – secondo il giudice – consistevano nella mancata esposizione dei fatti e nella mancata individuazione di motivi specifici di impugnazione. In presenza di tali vizi, sembra sostenere la decisione impugnata, non può condividersi l’ordinanza ex art. 164 cit..

2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 164, 342 e p 359 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, per aver il giudice di appello ritenuto non ammissibile il rinnovo della notifica dell’atto di appello ex art. 164 cit. per decorso del termine di impugnazione.

Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 5.

2.1. Si fanno valere errores in procedendo deducendo vizi ex art. 360 nn. 3 e 5 (quest’ultimo nel secondo motivo). Inoltre, i motivi di ricorso si sostanziano nella mera elencazione di precedenti arresti giurisprudenziali della Corte di legittimità, senza che sia evincibile un chiaro filo conduttore. Di conseguenza, i motivi non si traducono in specifiche censure alla sentenza impugnata in relazione al fatto processuale oggetto della decisione, come richiesto a pena di inammissibilità dalla giurisprudenza della Corte, essendo il giudizio di cassazione a critica vincolata (Cass. 31 maggio 2010, n. 113222, vedi motivazione; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 24 aprile 2008, n. 10667).

2.2. Ancora, sotto il profilo della autosufficienza del ricorso, non è dato comprendere la critica alla valutazione concernente il rinnovo dell’atto di appello, restando oscuro il contenuto dell’ordinanza emessa dal precedente giudice; contenuto non riportato nel motivo e rispetto al quale, sulla base degli stralci presenti nella parte narrativa, emerge un ordine di integrazione della domanda in riferimento alla esposizione sommaria dei fatti; mentre, sulla base della sentenza, l’ordinanza sembrerebbe limitata all’avvertimento a costituirsi in giudizio nei termini indicati.

Nè dal ricorso risultano i motivi specifici dell’impugnazione, nè l’eventuale differenza degli stessi tra l’atto di appello originario e quello (eventualmente) integrato, non essendo certo sufficiente il generico riferimento alla circostanza che il giudice di pace aveva erroneamente applicato l’art. 121 del vecchio codice della strada (D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), applicabile ratione temporis, trattandosi di fatti avvenuti nel (OMISSIS).

2.3. Infine, la decisione impugnata accoglie anche l’eccezione dell’appellato riferita alla mancata esposizione dei fatti; mentre di ciò non vi è traccia nei motivi di impugnazione.

2.4. In conclusione, il ricorso non censura efficacemente la sentenza impugnata ed è, pertanto, inammissibile sulla base di precedenti conformi”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che i rilievi, mossi dai ricorrenti con memoria, non sono idonei ad inficiare le argomentazioni della relazione;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile; che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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