Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25787 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 29/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso proposto da:

MANUFATTI IN CEMENTO E MATERIALI EDILI – M.C.M. s.r.l., in persona

del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in

forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv. Freda

Valerio, con domicilio eletto presso il dott. Daniel De Vito in

Roma, via Anton Giulio Barrili, n. 49;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale

dello Stato, con domicilio presso gli Uffici di questa in Roma, via

dei Portoghesi, n. 12;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 3621/14 in

data 27 agosto 2014;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29

settembre 2016 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

uditi l’Avvocato Valerio Freda e l’Avvocato dello Stato Fabio

Tortora;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto

di entrambi i ricorsi.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che la Manufatti in cemento e materiali edili – M.C.M. s.r.l. ha proposto opposizione avverso l’ordinanza n. 74631, notificata il 21 gennaio 2010, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze aveva ad essa ingiunto il pagamento della somma di Euro 17.295 per avere effettuato con la Cassa Arianese di Mutualità (d’ora in avanti CAM) transazioni finanziarie in contanti, senza il tramite di intermediari abilitati, in violazione del D.L. 3 maggio 1991, n. 143, art. 1 convertito in L. 5 luglio 1991, n. 197;

che il Tribunale di Ariano Irpino, con sentenza n. 238/11 in data 16 maggio 2011, ha rigettato l’opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio;

che avverso tale sentenza ha proposto appello la M.C.M. s.r.l.; il Ministero ha resistito al gravame e a sua volta ha richiesto, nella forma dell’appello incidentale, la riforma della pronuncia relativamente al capo sulle spese;

che la Corte d’appello di Napoli, con sentenza in data 27 agosto 2014, ha rigettato l’appello principale e l’appello incidentale e ha dichiarato integralmente compensate tra le parti le spese del grado;

che la Corte distrettuale ha respinto l’eccezione di estinzione dell’illecito sollevata dall’opponente, nella sua veste di obbligato solidale, per essersi estinta, per intervenuta decadenza, l’obbligazione dell’autore materiale, P.C., di pagare la somma dovuta per la violazione;

che, circa la prova delle violazioni contestate, la Corte di Napoli ha rilevato che, fin dall’inizio della procedura sanzionatoria, la M.C.M. si è limitata a contestare l’applicabilità alla fattispecie della normativa antiriciclag-gio, senza però mettere in discussione l’effettivo compimento delle operazioni di trasferimento di somme di denaro contante: di qui la tardività della contestazione, sollevata solo con l’atto di appello, in ordine alla inidoneità delle risultanze della “prima nota cassa”;

che la Corte distrettuale, dopo avere rilevato che la CAM non rientra tra i soggetti abilitati ex lege ad esercitare attività di trasferimento di contante sopra la soglia legale ed in ogni caso non ha richiesto al Ministero la necessaria autorizzazione, ha escluso che la violazione sia stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell’agente;

che, infine, quanto alla misura della sanzione irrogata, la Corte di Napoli ha ritenuto che, a fronte di un massimo edittale pari al 40% della somma oggetto di transazione illecita, la sanzione applicata nella percentuale del 5% appare proporzionale ed equa, considerata la gravità soggettiva della violazione, sviluppatasi attraverso diciotto operazioni eccedenti la soglia considerata dal legislatore;

che per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la M.C.M., articolandolo su sei motivi;

che il Ministero ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, affidato ad un motivo;

che con il primo motivo del ricorso principale la ricorrente denuncia la violazione della L. n. 689 del 1981, artt. 6, 7 e 14 per avere la Corte d’appello escluso il diritto della società, coobbligata in via solidale, di beneficiare della estinzione per intervenuta decadenza già riconosciuta in favore dell’autore materiale;

che con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio ed oggetto di discussione tre la parti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, relativamente alla prova delle violazioni;

che con il terzo motivo (violazione del D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, art. 4, commi 1 e 2, e art. 6, commi 1 e 4-bis, in relazione al disposto di cui all’art. 106 TUB) si sostiene che la CAM rientrava tra i soggetti abilitati ad effettuare le operazioni oggetto di contestazione;

che con il quarto motivo si denunzia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione al mancato riconoscimento della carenza dell’elemento soggettivo ovvero della sussistenza di un errore scusabile, mentre il quinto mezzo lamenta nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente;

che il sesto motivo si riferisce all’entità della sanzione;

che, con l’unico motivo di ricorso incidentale, il Ministero denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.. là dove la sentenza, pur avendo accolto l’appello principale e rigettato quello incidentale, ha tuttavia compensato le spese di lite.

Considerato che nella presente controversia l’ingiunzione di pagamento è stata emessa a carico di una società di capitali quale obbligato in solido, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6 mentre nei confronti dell’autore materiale della violazione l’obbligazione di pagare la somma dovuta si è estinta per omessa notifica della contestazione nel termine di legge;

che il primo motivo del ricorso principale della società pone la questione se, una volta determinatasi l’estinzione dell’obbligazione per il trasgressore, questo effetto riguardi la sola persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto o si estenda all’obbligato in solido;

che su tale questione le soluzioni offerte dalla giurisprudenza di questa Corte non sono convergenti;

che, secondo un primo orientamento, dall’estinzione dell’obbligazione di colui che ha, in concreto, commesso la violazione amministrativa deriva anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del condebitore solidale, dovendosi riconoscere carattere principale all’obbligazione incombente sul primo dei due soggetti ed un rapporto di accessorietà e dipendenza alla posizione del secondo;

che di questo indirizzo sono espressione Cass., Sez. Lav., 3 novembre 2008, n. 26387, e Cass., Sez. Il, 15 novembre 2011, n. 23871;

che ad opposta soluzione è giunta Cass., Sez. 2, 21 febbraio 2013, n. 4342: muovendo dalla premessa che l’effetto estintivo della pretesa sanzionatoria (tranne che nell’ipotesi di morte del contravventore) è limitato, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 14, u.c., al soggetto nei cui confronti non sia stata eseguita la notifica nell’ipotesi di più soggetti obbligati in solido, tale pronuncia afferma che l’obbligato solidale per la sanzione amministrativa non equivale a un obbligato solidale nell’ipotesi d’insolvibilità del condannato, e finisce così con il riconoscere l’autonomia della posizione dei due obbligati (l’una obbligazione essendo destinata a sussistere anche se l’altra si è estinta);

che, atteso l’evidenziato contrasto, che investe i principi generali dell’illecito amministrativo, il Collegio ritiene opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

P.Q.M.

La Corte dispone la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Seconda civile, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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