Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25787 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25787

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19601/2010 proposto da:

P.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DELLE PRIMULE 8 – interno 3, presso lo studio

dell’avvocato VOCINO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARTUSCELLI Valeria, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 428/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

10.2.2010, depositata il 30/04/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Per quel che ancora rileva rispetto all’attuale giudizio, la Corte di appello di Salerno (sentenza del 30 aprile 2010), in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta da C. G., in proprio e quale legale rappresentante della Bowling snc di Giuseppe Cartolano e Cusimano Elisabetta, riformando sul punto la decisione primo grado (che aveva riconosciuto un danno pari a circa Euro 1.500,00), rigettava la domanda del P. di condanna della società al risarcimento dei danni da mancato godimento dell’immobile, concesso in comodato dal primo alla seconda, e confermava la condanna della società al rilascio dello stesso.

2. Il P. propone ricorso con un unico motivo.

Il C., ritualmente intimato, non ha svolto difese.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Con l’unico motivo di ricorso si impugna il capo relativo al rigetto della domanda di risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile per contraddittorietà, violazione e falsa applicazione dell’art. 1591 cod. civ..

2. La sentenza impugnata ha rigettato la domanda di risarcimento in argomento, affermando che il P. non aveva neanche dedotto la circostanza di aver perduto occasioni di concludere contratti di locazione a determinate condizioni e che la circostanza di essersi visto impossibilitato a ritrarre dal bene immobile un reddito, pure necessaria per il riconoscimento del danno è resa …improbabile dalle condizioni in cui versava l’immobile anche prima dell’esecuzioni parziale dei lavori da parte della comodataria.

3. Il motivo è inammissibile.

Anche a prescindere dal tortuoso percorso attraverso cui si snoda la copiosa censura alla sentenza impugnata – mediante il richiamo di argomentazioni della sentenza e di posizioni delle parti non pertinenti rispetto al capo impugnato, nonchè il richiamo di aspetti peculiari della disciplina delle locazioni – l’unico motivo è inammissibile sotto due profili.

Innanzitutto, perchè la rubrica dello stesso e le argomentazioni che lo sostengono non rendono chiaro – con conseguente mancanza della necessaria specificità del motivo del ricorso per cassazione – se la censura è in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, o anche, e in che termini, motivazionale. Il motivo, quindi, non si traduce in specifiche censure alla sentenza impugnata, come richiesto a pena di inammissibilità dalla giurisprudenza della Corte, essendo il giudizio di cassazione a critica vincolata (Cass. 31 maggio 2010, n. 113222, vedi motivazione; Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 24 aprile 2008, n. 10667).

In secondo luogo perchè, a voler considerare la censura prospettata come violazione di legge, per avere la Corte di merito rigettato la domanda in applicazione della giurisprudenza di legittimità relativa al rapporto di locazione concernente il maggior danno ex art. 1591 cod. civ., invece di ritenere il danno in re ipsa, conseguente alla detenzione senza titolo, il motivo deduce l’assenza di titolo della detenzione, in contrasto con quanto ritenuto dalle sentenze di merito (qualificando il rapporto come comodato senza corrispettivo) e mai contrastato dal P., nel corso del giudizio di merito (per quel che si ricava dalla sentenza e dal ricorso), nè nello stesso ricorso per cassazione, con conseguente novità della censura dedotta.

In più, c’è da dire che argomento centrale della decisione della Corte di merito è lo stato di rustico dell’immobile (prima e dopo i parziali lavori eseguiti dalla società comodataria), concretamente inidoneo alla locazione senza eseguire prima i necessari lavori e la conseguente impossibilità di prefigurare un danno cosiddetto figurativo.

Ne consegue l’inammissibilità del ricorso, pronunciata in relazione alla esistenza di precedenti conformi”.

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione;

che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA