Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25786 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25786 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 10338-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA – società con socio unico – in persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI
134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente contro
MARCHINI SANDRO MRCSDR65D14E410E, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 47, presso lo studio
dell’avvocato GIZZI FRANCESCO, rappresentato e difeso
dall’avvocato ZAMPERLIN ANDREA giusta procura a margine del
controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

Data pubblicazione: 15/11/2013

- ricorrenti incidentali avverso la sentenza n. 701/2009 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA del 9/06/2009, depositata il 14/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Assennato Sante (delega Andrea Zamperlin)
difensore del controricorrente e ricorrente incidentale che si riporta
agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che ha
concluso come da relazione.

Ric. 2011 n. 10338 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-

10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

Ragioni della decisione

Il Tribunale non aveva condannato la società a pagare le retribuzioni pregresse e sul
punto non vi fu appello del lavoratore.
Poste italiane spa propone un ricorso articolato in due motivi, concernenti il primo la
legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dalla contrattazione
collettiva.
Con il secondo motivo si chiede l’applicazione dell’art. 32 della legge n. 183 del
2010.
Il lavoratore si difende con controricorso, proponendo ricorso incidentale
condizionato all’accoglimento del motivo relativo all’art. 32 1. 183 del 2010,
concludendo a tal fine per la rimessione al giudice di merito.
La posizione articolata da Poste italiane con il primo motivo non è conforme alla
giurisprudenza costante di questa Corte in controversie del tipo di quella in esame:
contratto a termine, stipulato ai sensi dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997,
dopo la data del 30 aprile 1998.
Cass. N. 18272 del 2006; Cass. N. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni ricordano che
l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la
possibilità di individuare —oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito
con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983 n. 79- nuove ipotesi di apposizione di un termine alla
durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco all’autonomia
collettiva, la quale, pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di contratto a termine
comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa
Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in
bianco le parti collettive hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui
al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.
Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità
della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata
previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate le decisioni dei giudici di merito che
avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il

Poste italiane chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di Bologna,
pubblicata il 14 aprile 2010, che ha confermato l’accoglimento del ricorso di Sandro
MARCHINI, e quindi la declaratoria di nullità del termine apposto al contratto a
tempo determinato stipulato tra le parti 16 ottobre 1999-30 novembre 1999 per
‘esigenze eccezionali’.

Quanto al motivo concernente l’applicazione dell’art. 32 1. 183 del 2010 lo stesso
è inammissibile perché si è formato il giudicato sulla pronuncia del Tribunale che
non contiene condanna al risarcimento dei danni. Ulteriore conseguenza è
costituita dal fatto il ricorso incidentale rimane assorbito.
PQM
La Corte riunisce i ricorso, rigetta il principale assorbito l’incidentale. Condanna
Poste italine spa al pagamento al contro ricorrente delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in 100,00 euro per esborsi, 3.000,00 per compensi, oltre
accessori come per legge.

Adunanza del 10 ottobre 2013
Pietro Curzio, est
2

carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era
legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si
sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate — ed in particolare di quella
secondo cui .. per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale
straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98(cfr. accordo del 16 gennaio 1998);
ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei
contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra
riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando
esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una
funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a
interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. N. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto
2003 n. 12453).
La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione
del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le
singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in
quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano
inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la
conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così
testualmente Cass. N. 14 febbraio 2004 n. 2866).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha,
per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di
merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due
anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato;
ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi
precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la
copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta
conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei
lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche
mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro
pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la
stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita
(vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 10
ottobre 2013.

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