Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25786 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 27/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12285-2012 proposto da:

C.G.M., C.F. (OMISSIS), T.G. C. F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. ALFREDO

PROFETA;

– ricorrenti –

contro

N.G., C. F. (OMISSIS), O.Z.D. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

N.63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANO GARATTI, che li

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1017/2011 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 27/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato Garatti Luciano difensore dei controricorrenti che

si riporta agli atti depositati;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

N.G. e O.D., quali proprietari di un fondo in agro di (OMISSIS) convenivano in giudizio T.G. e C.G.M..

Gli attori assumevano che i convenuti avevano occupato il detto fondo e chiedevano la declaratoria di loro proprietà del fondo medesimo ed il rilascio del terreno, oltre al risarcimento dei danni.

Costituitisi in giudizio i convenuti contestavano le domande attoree, di cui chiedevano il rigetto.

L’adito Tribunale di Brescia, con sentenza n. 4628/2005 accoglieva per quanto di ragione la domanda e, dichiarando gli attori proprietari esclusivi del fondo, condannava i convenuti alla refusione delle spese di lite.

Avverso la decisione del Tribunale di prima istanza, della quale chiedevano la riforma, la T. ed il C.G. interponevano appello resistito dalle pani appellate che instavano per il rigetto del gravame.

L’adita Corte di Appello di Brescia, con sentenza n. 1017/2011, rigettava l’impugnazione, confermava la gravata decisione e condannava gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.

Per la cassazione della suddetta decisione della Corte distrettuale ricorrono la T. ed il C.G. con atto affidato a due ordini di motivi.

Nell’approssimarsi dell’udienza parti ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c. e dell’art. 9697 (rectius 2697) c.c. e dell’art. 100 c.p.c.; mancanza di prova su circostanza decisiva e travisamento dei fatti e delle circostanze di causa (nonchè) motivazione mancante illogica e contraddittoria. Va innanzitutto rilevato che il motivo, in un unico indistinto contesto svolge plurime censure del tutto eterogenee con ciò violando il noto principio che prescrive la specificità dei singoli motivi del ricorso, poichè comunque è sempre necessario che “dal testo del ricorso si evincano con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al Giudice di legittimità” (Cass. civ., SS.UU. 31 ottobre 2007, n. 23019).

Di conseguenza non può ammettersi “in tema di ricorso per cassazione, la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 non essendo consentita la prospettazione di questione sotto profili incompatibili quali quelli della violazione o falsa applicazione di norma di legge e del vizio di motivazione” (Cass. civ., Sez. Prima, Sent. 23 settembre 2011, n. 19443).

Nella sostanza, poi, è errato anche l’assunto – di cui al motivo in esame- per cui difetterebbe, nell’ipotesi, la “condizione essenziale dell’azione (per l’accoglimento della domanda) consistente normativamente nell’essere la parte convenuta (e non altri) in possesso o nella detenzione della cosa”.

Orbene a tenore delle uniche quattro righe su cui era fondata la comparsa di costituzione dei convenuti – odierni ricorrenti, nonchè dell’atto di appello dei medesimi gli stessi non hanno proprio mai negato di essere nel possesso del terreno.

Il motivo deve, pertanto, essere respinto.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione dell’art. 948 c.c. e dell’art. 2647 c.c., difetto di prova su una circostanza decisiva, nonchè motivazione mancante, contraddittoria e/o illogica.

Il motivo è del tutto inammissibile.

La censura svolta con lo stesso è del tutto carente sotto il profilo del compiuto adempimento degli oneri connessi all’ossequio del noto principio di autosufficienza (Cass. SS.UU. 2 dicembre 2008, n. 28547).

Si sarebbe, infatti, dovuto procedere – ad onere della parte ricorrente – alla riproduzione diretta del contenuto dei documenti fondanti, secondo l’allegata prospettazione, la censura mossa all’impugnata sentenza (Cass. civ., Sez. 5, Sent. 20 marzo 2015, n. 5655) ovvero, ancora, adempiere puntualmente almeno l’onere di indicare specificamente la sede (fascicolo di ufficio o di parte di uno dei pregressi gradi del giudizio) ove rinvenire i detti documenti (Cass. civ., Sez. 6, Ord. 24 ottobre 2014, n. 22607).

3.- Alla stregua di quanto innanzi esposto, affermato e ritenuto il ricorso va rigettato.

4.- Le spese seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo.

PQM

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio, determinate in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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