Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25786 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25786

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 15701/2010 proposto da:

T.A. (OMISSIS), T.M.

(OMISSIS), B.C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI 8, presso lo

studio dell’avvocato CRIMI GIUSEPPE, rappresentati e difesi

dall’avvocato MARINI Tiziana, giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

ANAS SPA (OMISSIS) in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 478/2009 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del

10.3.09, depositata il 10/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. La Corte di appello di L’Aquila (sentenza del 10 dicembre 2009) confermava la decisione del primo giudice, che aveva rigettato la domanda di danni (proposta dai coniugi B. – T., anche nella qualità di genitori della figlia minore M., nei confronti dell’ANAS), conseguenti al sinistro stradale nel quale la B. aveva perduto il controllo dell’autovettura, nel percorrere la curva destrorsa che immetteva sul ponte (OMISSIS) sulla strada statale (OMISSIS) nella direzione di marcia (OMISSIS), dove era presente un tratto ghiacciato.

2. I coniugi B. – T. e la figlia M., divenuta maggiorenne, propongono ricorso con cinque motivi.

Resiste con controricorso l’Anas Spa.

E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è inammissibile, stante l’inammissibilità di tutti i motivi; l’inammissibilità è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

2. Con i primi tre motivi di ricorso, strettamente connessi, i ricorrenti deducono – unitamente a difetti motivazionali – la mancata applicazione alla fattispecie dell’art. 2051 cod. civ. e dei principi del riparto dell’onere probatorio ad esso legati.

2.1. La Corte ha costantemente affermato che il danneggiato da un incidente stradale, che nei gradi di merito abbia dedotto la responsabilità dell’ente proprietario della strada sotto il profilo della mancate eliminazione di una situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto), non può dedurre per la prima volta in sede di legittimità la questione della responsabilità dello stesso a norma dell’art. 2051 cod. civ., trattandosi di norma che implica, sul piano eziologico e probatorio, nuovi e diversi accertamenti, inammissibili in sede di legittimità (a partire da Cass. Sez. Un. del 7 agosto 2001, n. 10893). Principio ribadito anche rispetto al giudizio di appello (Cass. del 6 luglio 2004, n. 12329).

2.2. In applicazione del suddetto principio, i motivi sono inammissibili. Infatti, non emerge in modo inequivocabile dal ricorso che nella domanda originaria e nei motivi di appello sia stata dedotta dagli attori la questione della responsabilità dell’ANAS a norma dell’art. 2051 cod. civ..

Anzi, emerge, al contrario, che gli attori (attuali ricorrenti) hanno avanzato azione di responsabilità per danni a norma dell’art. 2043 cod. civ. (p. 2 ricorso), e che in appello hanno chiesto l’accoglimento della domanda introdotta con la citazione (p. 5 ricorso). A fronte di tale dato certo, non assume rilievo il richiamo all’art. 2051 cod. civ., contenuto nella sentenza impugnata nella parte in cui riferisce, come premessa, l’esclusione del suddetto articolo da parte del primo giudice, apparendo lo stesso come il richiamo di una digressione preliminare alla linea argomentativa fondata sull’art. 2043 cod. civ.. Elemento confermato dalla sintesi del complesso motivo di appello, sempre contenuta nella sentenza impugnata, concernente la pretesa esistenza dell’insidia o trabocchetto.

3. Con il quarto motivo, si deduce omessa e insufficiente motivazione della sentenza nella valutazione di prove, documentali (le relazioni del capo cantoniere) e testimoniali, nell’ambito dell’accertamento della responsabilità ai sensi dell’art. 2043 cod. civ..

3.1. E’ stato di recente affermato dalla sesta sezione, come principio consolidato, quello secondo cui il ricorrente che, in sede di legittimità, denunci il difetto di motivazione su un’istanza di ammissione di un mezzo istruttorio o sulla valutazione di un documento o di risultanze probatorie o processuali, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova o il contenuto del documento trascurato od erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo alla loro trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative. (Principio affermato ai sensi dell’art. 360 bis cod. proc. civ., comma 1, Cass. del 30 luglio 2010, n. 17915).

Pure pacifico è che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere 1″ indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento (Cass. Sez. Un. del 25 marzo 2010 n. 7161).

3.2. Nella specie, disattendendo tali principi, il motivo riproduce solo parzialmente i suddetti documenti e le testimonianze. Inoltre, rispetto ai primi, non contiene l’indicazione della sede in cui i documenti sarebbero stati prodotti dalla controparte nella fase di merito; rispetto alle seconde, non si specifica se il fascicolo di merito è stato prodotto. Conseguente, l’inammissibilità per difetto di autosufficienza.

4. Con il quinto motivo , con il quale si deduce la violazione dell’art 116 cod. proc. civ. (peraltro in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3), i ricorrenti sembrano prospettare il ricorso da parte del giudice d’appello a una diversa regola valutativa (asseritamente quella penale) delle prove ai fini della responsabilità ex art. 2043 cod. civ..

In realtà, la prospettazione resta generica e non calata nella specie; sembra, piuttosto, sindacato il modo di esercizio del prudente apprezzamento del giudice. Sindacato del prudente apprezzamento, che si sarebbe dovuto prospettare ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 e, comunque, con la necessaria specificità.

Infatti, secondo quanto precisato dalla Corte, poichè l’art. 116 cod. proc. civ., prescrive come regola di valutazione delle prove quella secondo cui il giudice deve valutarle secondo prudente apprezzamento, a meno che la legge non disponga altrimenti, la sua violazione e, quindi, la deduzione in sede di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, è concepibile solo: a) se il giudice di merito valuta una determinata prova ed in genere una risultanza probatoria, per la quale l’ordinamento non prevede uno specifico criterio di valutazione diverso dal suo prudente apprezzamento, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure che il legislatore prevede per una diversa risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale); b) se il giudice di merito dichiara di valutare secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza soggetta ad altra regola, così falsamente applicando e, quindi, violando la norma in discorso (oltre che quelle che presiedono alla valutazione secondo diverso criterio della prova di cui trattasi). La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova è censurabile solo ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5 (Cass. del 20 dicembre 2007, n. 26965).

Consegue l’inammissibilità anche dell’ultimo motivo di ricorso”;

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le conclusioni in diritto della relazione; che le parti non hanno mosso rilievi;

che, pertanto, il ricorso – correlato alla sussistenza di precedenti conformi – deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’ANAS Spa, delle spese processuali del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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