Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25785 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. II, 13/11/2020, (ud. 15/09/2020, dep. 13/11/2020), n.25785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9654-2016 proposto da:

COMUNE MANFREDONIA, elettivamente domiciliato in ROMA, V. COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato ALFREDO PLACIDI, rappresentato e

difeso dall’avvocato NINO SEBASTIANO MATASSA;

– ricorrenti –

contro

CONFRATERNITA DEL SANTISSIMO ROSARIO, CONFRATERNITA S MARIA DEL

CARMINE, ARCICONFRATERNITA DELLA MORTE – (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA MARCANTONIO COLONNA 54, presso lo studio

dell’avvocato PIERPAOLO RISTORI, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIOVANNI B. STARACE;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 146/2016 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 09/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La confraternita della morte, (OMISSIS), confraternita del Santissimo Rosario, confraternita Santa Maria del Carmine, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, il Comune di Manfredonia, in persona del sindaco pro tempore per ottenere l’accertamento della proprietà di separati lotti costituenti un cimitero privato sito in Manfredonia previa disapplicazione, L. n. 2248 del 1865, ex art. 5, all. e), della Delib. comunale 1 marzo 2000, n. 42 che aveva disposto la municipalizzazione.

2. Il Comune di Manfredonia si opponeva alla domanda chiedendone il rigetto e affermando la natura demaniale dei suoli su cui sorgeva il cimitero. Il Comune spiegava anche domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’intervenuta usucapione sui citati suoli.

3. Il Tribunale di Foggia in accoglimento delle domande attrici dichiarava il diritto di proprietà della Confraternita della Morte (o (OMISSIS)) sui reparti indicati nell’allegato 18 della consulenza tecnica con le lettere A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A8; il diritto di proprietà della confraternita del Santissimo Rosario sui reparti indicati nell’allegato 16 della suddetta consulenza con le lettere Cl, C2, C3, C4; il diritto di proprietà della confraternita Santa Maria del Carmine sui reparti D1, D2, D5 e D61, il diritto di proprietà del demanio comunale del reparto indicato nell’allegato 18 della consulenza con la lettera A7, il reparto indicato nell’allegato 16 con la lettera C5 e i reparti indicati nell’allegato 15 con la lettera D3 e D4.

4. Il Comune di Manfredonia impugnava la suddetta sentenza, si costituivano gli originari attori che chiedevano l’inammissibilità dell’appello ex art. 348 bis, 345 e 342 c.p.c.

La Corte d’Appello dichiarava inammissibile il mezzo di gravame perchè, anche nella più ampia interpretazione dell’art. 342 c.p.c. come novellato dalla L. n. 134 del 2012, difettava dei requisiti minimi ivi previsti.

L’appellante, infatti, non aveva richiamato in alcun passaggio il contenuto specifico delle motivazioni spese dal giudice di prime cure, limitandosi a riproporre pedissequamente le argomentazioni già prospettate nell’atto introduttivo del giudizio e nelle successive memorie, con argomenti cui il giudice aveva specificamente dato risposta, limitandosi l’appellante ad affermare l’erroneità della pronuncia. L’atto di appello, dunque, mancava dell’individuazione dei passaggi motivazionali ritenuti censurabili e della formulazione di specifici argomenti di critica nei confronti degli stessi.

5. Il ricorrente con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4).

Preliminarmente il ricorrente riporta nel corpo del ricorso integralmente l’atto di appello che la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c.. Detta declaratoria di inammissibilità, a suo giudizio, si porrebbe in evidente contrasto con la suddetta norma processuale erroneamente applicata, in quanto l’atto di appello aveva analiticamente individuato le parti della sentenza appellata, indicando altresì le circostanze da cui derivava la violazione di legge. L’atto era articolato in cinque motivi di appello, in ciascuno dei quali erano stati compiutamente indicati i capi della decisione impugnata, con i passaggi argomentativi e le ragioni della loro erroneità.

In particolare, con il primo motivo di appello il Comune aveva impugnato il capo della sentenza con la quale era stata dichiarata la proprietà privata dei suoli all’interno del perimetro del cimitero comunale. Dopo aver ricostruito il regime giuridico dei cimiteri il Comune aveva evidenziato che questi ultimi erano sottoposti al regime del demanio pubblico e quindi inalienabili. Nel medesimo mezzo di impugnazione si indicava anche l’ulteriore ragione della erroneità della motivazione addotta con riferimento alle risultanze processuali e si indicava anche la corretta soluzione del caso, chiedendo, dunque, la riforma della sentenza di primo grado.

Con il secondo motivo di appello, il Comune aveva impugnato il capo della sentenza nel quale si dichiarava che la proprietà privata dei suoli apparteneva ex lege al demanio comunale e si qualificava chi il cimitero come cimitero privato. Venivano diffusamente indicate le ragioni della erroneità della decisione in relazione al complesso quadro normativo, analiticamente ricostruito nella sua evoluzione storica, evidenziando che dal 1934 è vietata in Italia la possibilità di costruire cimiteri privati, potendosi ammettere, in via eccezionale, solo quelli eretti anteriormente al 27 luglio 1934, purchè in possesso dei requisiti tassativi individuati dalla relativa normativa sanitaria, tra cui l’essere circondati da fondi di proprietà privati estesi almeno per un raggio di 200 metri.

Con un ulteriore profilo l’appellante aveva censurato la motivazione della sentenza anche con riferimento al R.D. 28 aprile 1813 di concessione dei suoli alla congregazione dei morti.

Con un terzo motivo d’appello il Comune aveva censurato il capo della sentenza con il quale era stata dichiarata la proprietà dei suoli in capo alle confraternite, violando i principi in tema di prova d’acquisto della proprietà. Nell’appello erano state indicate le ragioni dell’erroneità della decisione di primo grado, consistenti nella violazione del principio che impone alla parte che rivendica la proprietà di provare la sussistenza dell’asserito diritto anche attraverso i propri danti causa fino a risalire ad un acquisto a titolo originario. Inoltre, si impugnava anche il capo della sentenza che aveva dichiarato l’intervenuta usucapione dei suoli rispetto ai quali le confraternite non avevano esibito alcun titolo di acquisto.

Con il quarto motivo di appello, il Comune aveva impugnato il capo della sentenza che aveva rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione in suo favore delle aree cimiteriali. Infine, con il quinto motivo di appello, il Comune aveva impugnato il capo della sentenza che aveva disposto la parziale disapplicazione della Delib. n. 42 del 2000. Anche in questo caso nell’appello erano indicate le ragioni dell’erroneità della decisione, evidenziando che la sentenza di primo grado non aveva indicato in alcun modo la specifica norma del regolamento disapplicata e le ragioni sottostanti.

Sulla base di quanto riportato, dunque, l’atto di appello era pienamente conforme a quanto richiesto dall’art. 342 c.p.c.

2. In via gradata il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 342 c.p.c. ai sensi dell’art. 117 Cost. per contrasto con l’art. 6 Cedu.

3. Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e omessa pronuncia (art. 360 c.p.c., n. 4).

La specifica censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. proposta con il terzo motivo di appello sarebbe stata del tutto ignorata con evidente omessa pronuncia.

4. Il primo motivo di ricorso è fondato e determina l’assorbimento dei restanti.

Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Sez. U, Sent. n. 27199 del 2017).

Si legge nella citata pronuncia che ciò che il nuovo testo dell’art. 342 c.p.c. esige è che le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata siano chiaramente enucleati e con essi le relative doglianze; per cui, se il nodo critico è nella ricostruzione del fatto, esso deve essere indicato con la necessaria chiarezza, così come l’eventuale violazione di legge. Ne consegue che, così come potrebbe anche non sussistere alcuna violazione di legge, se la questione è tutta in fatto, analogamente potrebbe porsi soltanto una questione di corretta applicazione delle norme, magari per presunta erronea sussunzione della fattispecie in un’ipotesi normativa diversa; il tutto, naturalmente, sul presupposto ineludibile della rilevanza della prospettata questione ai fini di una diversa decisione della controversia.

Le sezioni Unite, pertanto, in linea di continuità con precedenti enunciazioni di questa Corte relative al testo precedente la riforma del 2012, hanno riaffermato che nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. La maggiore o minore ampiezza e specificità delle doglianze ivi contenute sarà, pertanto, diretta conseguenza della motivazione assunta dalla decisione di primo grado. Ove le argomentazioni della sentenza impugnata dimostrino che le tesi della parte non sono state in effetti vagliate, l’atto di appello potrà anche consistere, con i dovuti adattamenti, in una ripresa delle linee difensive del primo grado, mentre è logico che la puntualità del giudice di primo grado nel confutare determinate argomentazioni richiederà una più specifica e rigorosa formulazione dell’atto di appello, che dimostri insomma di aver compreso quanto esposto dal giudice di primo grado offrendo spunti per una decisione diversa. Quello che viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perchè queste siano censurabili. Tutto ciò, inoltre, senza che all’appellante sia richiesto il rispetto di particolari forme sacramentali o comunque vincolate.

Nella specie, risulta evidente che l’appello proposto dal Comune di Manfredonia soddisfi i requisiti di cui all’art. 342 c.p.c., nell’interpretazione sopra riportata. In particolare esso contiene l’esposizione di una parte argomentativa suddivisa in cinque motivi di appello che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mira ad incrinarne il fondamento logico-giuridico sia per quanto riguarda il regime giuridico dei cimiteri e la connessa problematica della proprietà dei suoli, sia per quanto attiene alla possibilità di costruire cimiteri privati, sia, infine, in relazione al rigetto della domanda riconvenzionale di usucapione e alla disapplicazione della Delib. comunale n. 42 del 2000.

5. In conclusione la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Bari, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione seconda civile, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

 

 

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