Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25785 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. VI, 02/12/2011, (ud. 15/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25785

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13861/2010 proposto da:

C.D.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA PRISCIANO 42, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI

Giampiero, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CIULLI GUGLIELMO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNITA’ MONTANA DELLA VAL DI CECINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1581/2009 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

23.10.09, depositata il 27/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/11/2011 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO

GIOVANNI RUSSO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui agli artt. 376 e 360 bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione; che la relazione ha il seguente contenuto:

“1. Oggetto del ricorso è la sentenza (27 novembre 2009) – in materia di aiuti comunitari per il ritiro di terreni seminativi dalla produzione, relativa alla decadenza dagli stessi per mancanza dei requisiti – con la quale la Corte di appello di Firenze, riformando la decisione di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo di condanna della C.G. alla restituzione (a favore della Comunità Montana Alta Val di Cecina) dell’intero importo percepito (circa L. 160 milioni) e condannava la stessa al pagamento del contributo ricevuto (circa L. 11 milioni) in riferimento alla parte dei terreni indebitamente inclusi.

2. Sono prospettati tre motivi di censura.

La Comunità montana, ritualmente intimata, non ha svolto difese. E’ applicabile ratione temporis la L. 18 giugno 2009, n. 69.

Proposta di decisione.

1. Il ricorso è inammissibile rispetto a tutti i motivi e l’inammissibilità è correlata alla sussistenza di precedenti conformi.

2. Con il primo motivo si deduce la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui la sentenza affermerebbe un principio di diritto e lo disapplicherebbe, violando l’art. 113 cod. proc. civ..

La censura è inammissibile non essendo neanche dedotto un fatto controverso e decisivo, intendendosi pacificamente per tale non una questione o un punto della sentenza, ma un fatto principale, ex art. 2697 cod. civ. (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) (da ultimo Cass. 5 febbraio 2011, n. 2805).

3. Il secondo e il terzo motivo sono strettamente connessi anche nella stessa prospettazione (si v. l’ultima parte del secondo e il terzo p. 11 del ricorso).

Si deduce, in riferimento all’art. 360 cod. proc. civ., n. 3, la violazione dell’art. 112 c.p.c., come: a) ultrapetizione, per aver condannato la C.G. alla restituzione dell’importo corrispondente ai terreni indebitamente inseriti nella richiesta (come sembra potersi ricavare dal rinvio – nell’ultima parte del secondo motivo e nel terzo – al punto 15 del fatto; p. 11 del ricorso) senza domanda di parte o eccezione in tal senso.; b) omessa pronuncia sul profilo della buona fede della C.G., che sarebbe stato dedotto, e poi provato (p. 9 ricorso) e rileverebbe anche per il caso di decadenza parziale.

3.1. I motivi sono inammissibili per molteplici ragioni.

In entrambi, la violazione dell’art. 112, cod. proc. civ. è fatta valere sotto il profilo della violazione di norme di diritto e non a norma dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, come costantemente richiesto dalla Corte (esemplificativamente, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1701).

Entrambi i motivi difettano del requisito dell’autosufficienza.

Rispetto al terzo (logicamente preliminare), nè nella confusa esposizione del motivo, nè altrove, è riportata la domanda originaria; rispetto al secondo (a prescindere dalla considerazione, non rilevante stante l’inammissibilità, se il profilo soggettivo sia o meno previsto dalla normativa anche rispetto alla decadenza parziale dal contributo), non risulta dal ricorso se sul profilo soggettivo si fosse pronunciato (anche implicitamente) il giudice di primo grado, nè se sul punto sia stato proposto uno specifico motivo di appello, neanche espressamente dedotto.

Tali carenze non possono ritenersi superate dal mero richiamo, tra gli atti depositati con il ricorso per cassazione, di un indice ex art. 366 cod. proc. civ., degli atti processuali su cui si fonda il ricorsoindice neanche esplicato. Richiedendo, piuttosto, la suddetta norma (art. 366 cod. proc. civ., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006) l’espressa indicazione degli atti nel ricorso, a conferma del requisito dell’autosufficienza elaborato storicamente dalla giurisprudenza prima dell’entrata in vigore della novella (Cass. Sez. Un. 25 marzo 2010, n. 7161).

Quanto al terzo motivo, un ulteriore profilo di inammissibilità è ravvisabile nella prospettazione, come ultrapetizione, di una censura che – concernendo la condanna al pagamento di un importo minore di quello originariamente richiesto e ottenuto con decreto ingiuntivo – appare riguardare il diverso eventuale errore nell’interpretazione della domanda. Errore che, integrando un accertamento in fatto, tipicamente rimesso al giudice di merito, è insindacabile in cassazione, salvo che sotto il profilo della correttezza della motivazione della decisione impugnata sul punto. Profilo, non dedotto nella specie (Cass. 24 luglio 2008, n. 20373)”.

che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è pervenuta rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ.;

che, pertanto, deve dichiararsi l’estinzione del processo;

che, non avendo l’intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara l’estinzione del processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 15 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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