Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25784 del 14/12/2016

Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 26/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15717-2012 proposto da:

D.D.F., c.f. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

Roma, piazza Sallustio n. 9, presso lo studio dell’avvocato

professor GIANFRANCO PALERMO che congiuntamente e disgiuntamente

all’avvocato GIORGIO PIRAS JR lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in data 14.5.2012 per notar S. di Milano;

– ricorrente –

contro

T.M.G. – cf. (OMISSIS) – rappresentata e difesa in

virtù di procura speciale a margine del controricorso dall’avvocato

Alberto Sechi ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via G.

Tuccimei, n. 1, presso lo studio dell’avvocato Rodolfo Hall;

– controricorrente –

e

T.G.B. – c.f. (OMISSIS) – T.R.M. –

c.f. (OMISSIS) – entrambi, altresì, in qualità di procuratori

generali della madre W.R.D., vedova T. – c.f.

(OMISSIS) – elettivamente domiciliati in Roma, alla via Panama, n.

95, presso lo studio dell’avvocato professor Franco Picciaredda che

congiuntamente e disgiuntamente all’avvocato Pietro Corda li

rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrenti –

e

T.N.M. – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliata

in Roma, alla via E. Q. Visconti, n. 90, presso lo studio

dell’avvocato Lucio Molinaro che la rappresenta e difende in virtù

di procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 97/2012 della corte d’appello di Cagliari,

sezione distaccata di Sassari;

Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del 26

settembre 2016 dal consigliere dott. Luigi Abete;

Udito l’avvocato professor Gianfranco Palermo per il ricorrente;

Udito l’avvocato Pietro Corda per i controricorrenti

T.G.B. e T.R.M.;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore

generale dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 4.5.1978 D.D.F. citava a comparire dinanzi al tribunale di Tempio Pausania T.G.A..

Esponeva che con scrittura privata in data 10.9.1977 il convenuto, proprietario di un appezzamento di terreno di 450 ettari in località (OMISSIS), attraversato dalla strada “(OMISSIS)” e confinante, tra l’altro, con il demanio marittimo, aveva promesso di alienargli ed egli attore aveva promesso di acquistare per il prezzo di Lire 3.217.500.000 una porzione, posta a valle della strada, di 135 ettari del medesimo appezzamento; che il promittente venditore aveva garantito, in virtù delle licenze già conseguite, l’edificabilità della compromessa porzione per una volumetria complessiva pari, alla stregua dell’allegato planivolumetrico, a 417.000 mc.; che aveva corrisposto al promittente venditore la somma di Lire 270.000.000 a titolo di caparra confirmatoria e si era pattuita la stipula del definitivo entro il (OMISSIS).

Esponeva altresì che con scrittura privata del pari in data 10.9.1977 il convenuto aveva promesso l’alienazione ed egli attore aveva promesso l’acquisto di un appezzamento di terreno di 71 ettari in località “(OMISSIS)”; che l’efficacia di tale ulteriore preliminare era stata espressamente subordinata alla condizione che entro la data del (OMISSIS) si fosse addivenuti alla stipula del definitivo correlato al coevo preliminare avente ad oggetto il terreno in (OMISSIS); che in dipendenza di questo secondo preliminare aveva corrisposto al promittente venditore la somma di Lire 205.000.000 a titolo di caparra confirmatoria.

Esponeva inoltre che, onde dare esecuzione al primo accordo e identificare la porzione compromessa avente caratteristiche atte a consentire l’edificazione per la volumetria assentita, aveva dato mandato a tecnici di sua fiducia; che nondimeno all’esito di tali accertamenti si era acclarato che la superficie disponibile era pari a 100 ettari e non già a 135 ettari e che siffatta minore porzione non poteva essere individuata in assenza di delimitazione del confine con il demanio marittimo.

Esponeva ancora che nell’imminenza della scadenza del termine del (OMISSIS) aveva provveduto al deposito presso 1’U.T.E. di Sassari dei tipi di frazionamento predisposti dai tecnici all’uopo incaricati ed aveva in pari tempo invitato il promittente venditore innanzi al notaio F. di Milano ai fini della stipula del definitivo.

Esponeva ulteriormente ulteriormente che il promissario acquirente non si era presentato presso lo studio notarile ed aveva omesso l’assunzione di qualsivoglia iniziativa.

Chiedeva quindi dichiarare il convenuto tenuto alla stipula dell’atto pubblico di vendita dei terreni di cui ai contratti preliminari del (OMISSIS) e condannarlo “alla stipulazione (…) dell’atto pubblico entro breve prefiggendo termine, stabilendo che, in difetto, la sentenza (…) avrà effetto e valore di atto pubblico (…); nonchè al risarcimento del danno per ritardo (…), da compensarsi fino alla concorrenza con la somma dovuta per saldo del prezzo (…)” (così ricorso, pag. 7).

Si costituiva T.G.A..

Instava per il rigetto delle avverse domande; in via riconvenzionale chiedeva, relativamente al terreno in (OMISSIS), pronunciarsi sentenza costitutiva con condanna dell’attore al pagamento del residuo prezzo, relativamente al terreno di “(OMISSIS)”, la risoluzione del preliminare per inadempimento del promissario acquirente, in ambedue i casi, con condanna della controparte al risarcimento dei danni.

A seguito del decesso del convenuto si costituivano la moglie, R.W.D., e le figlie T.M.G. e T.R.M.. Non si costituivano e venivano dichiarati contumaci i figli T.N.M. e T.G.B..

Autorizzato con ordinanza del 23.6.1986 il sequestro conservativo, sollecitato dall’attore, degli immobili di proprietà degli eredi T., all’udienza del 5.3.1987 D.D.F. modificava la propria domanda e chiedeva la risoluzione di entrambi i preliminari per inadempimento del promittente venditore, con condanna dei convenuti al risarcimento dei danni quantificati in Lire 70.000.000.000.

In data 5.1.1988 spiegava intervento volontario Ri.Vi..

Deduceva che D.D.F. si era impegnato a cedergli il 50% della volumetria realizzabile sul terreno di (OMISSIS).

Chiedeva che il tribunale desse atto e dichiarasse la sua estraneità ai rapporti tra le parti in causa.

Con comparsa del 14.7.1993 si costituiva T.G.B..

Instava per il rigetto delle domande ex adverso spiegate e in via riconvenzionale per la risoluzione dei preliminari per fatto e colpa del promissario acquirente, con diritto a trattenere le somme versate dal D.D. a titolo di caparra confirmatoria e con condanna dello stesso attore al risarcimento dei danni.

Il 21.7.1993 D.D.F., da un lato, e W.D.R., T.R.M. e T.G.B., dall’altro, siglavano atto di transazione.

Con comparsa del 20.7.1995 si costituiva T.N.M..

Dichiarava, tra l’altro, di non accettare il contraddittorio in ordine alle domande attoree diverse da quelle inizialmente formulate e, in dipendenza della mancata corresponsione del prezzo da parte del promissario acquirente nel previsto termine, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa inserita nel testo dei preliminari.

Espletata c.t.u., con sentenza n. 254/2006 il tribunale adito così statuiva:

dichiarava il difetto di interesse ad agire in capo a Ri.Vi., rigettava la domanda degli eredi T. di risoluzione del preliminare avente ad oggetto il terreno in località “(OMISSIS)”, rigettava la domanda dell’attore di risoluzione di ambedue i preliminari per grave inadempimento dell’originario convenuto, rigettava la domanda dell’attore di risoluzione della scrittura privata di transazione e, per l’effetto, dichiarava cessata la materia del contendere tra l’attore, da un canto, e, R.W.D., T.R.M. e T.G.B., dall’altro, rigettava la domanda di conferma del sequestro conservativo e, per l’effetto, rigettava la domanda di conferma del provvedimento di imposizione di cauzione, rigettava le eccezioni tutte proposte da T.N.M..

accoglieva parzialmente la domanda di restituzione ex art. 1458 c.c. proposta dall’attore nei confronti di N.M. e di T.M.G. e le condannava in solido a pagare al D.D. la somma di Euro 172.113,98, comprensiva di interessi sino al dì del deposito della sentenza;

regolava le spese di lite.

Interponeva appello D.D.F..

Resisteva T.N.M.; esperiva altresì appello incidentale.

Resistevano R.W.D., T.R.M. e T.G.B..

Resisteva T.G.M.; esperiva inoltre appello incidentale.

Con sentenza n. 97/2012 la corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, così statuiva:

rigettava il gravame principale e confermava la revoca del sequestro conservativo;

dichiarava inammissibile l’appello incidentale di T.M.G.;

accoglieva parzialmente l’appello incidentale di T.N.M. e, per l’effetto, dichiarava risolti i preliminari in data (OMISSIS) per inadempimento del D.D. e lo condannava a pagare a T.N.M. a titolo di risarcimento del danno la somma di Euro 539.460,14, oltre interessi;

condannava T.N.M. a restituire a D.D.F. 1/6 della caparra confirmatoria;

condannava T.M.G. a restituire a D.D.F. 1/6 della caparra confirmatoria;

condannava il principale appellante a rimborsare a R.W.D., T.R.M., T.G.B. e T.N.M. le spese del doppio grado;

condannava il principale appellante a rimborsare a T.M.G. le spese del primo grado ed 1/2 delle spese del secondo grado, compensando la residua metà.

Esplicitava, la corte di merito, in ordine alla domanda di risoluzione esperita dall’appellante principale, che andava senza dubbio disaminata con riferimento ai fatti dedotti in citazione ovvero con riferimento alla circostanza per cui Giovanni Antonio T. aveva ritenuto di non presentarsi nello studio notarile ai fini della stipula del definitivo; che in questi termini – la mancata presenza del T. presso lo studio del notaio di Milano il 3/5/1978 era del tutto giustificata e non costituiva alcun inadempimento rispetto alle obbligazioni assunte nei confronti del D.D.” (così sentenza d’appello, pagg. 55 – 56).

Esplicitava – la corte – in particolare che nel preliminare avente ad oggetto i terreni in (OMISSIS) si era pattuito che, qualora i terreni a valle avessero avuto un’estensione inferiore a 135 ettari, il promittente venditore era obbligato “a trasferire parte dei terreni posti a monte della strada fino al totale di 139 ettari” (così sentenza d’appello, pag. 56); che con missiva ricevuta dal D.D. in data 26.4.1978 T.G.A. aveva invitato il promissario acquirente “a trasmettergli tempestivamente i tipi di frazionamento dei terreni a valle della strada panoramica in modo tale da poter tempestivamente scegliere i terreni a monte da includere nell’atto definitivo fino a raggiungere i 139 ettari promessi e suggerendo, in alternativa, la stipula, nel termine previsto, per i terreni a valle con l’impegno di trasferire, in seguito e senza ulteriore corrispettivo, parte dei residui a monte fino alla concorrenza degli ettari complessivamente pattuiti” (così sentenza d’appello, pag. 56).

Esplicitava altresì che, in questo quadro, la convocazione dinanzi al notaio di Milano era stata effettuata dal principale appellante “non per stipulare un atto pubblico corrispondente al preliminare del 10-9-1977, ma per stipulare un atto pubblico avente un oggetto (…) diverso da quello concordato” (così sentenza d’appello, pag. 57), il che costituiva violazione delle pattuizioni intercorse e non risultava improntato a buona fede.

Esplicitava inoltre che nella comunicazione di convocazione presso il notaio di Milano per la stipula del definitivo il promissario acquirente in nessun modo aveva menzionato le modalità di versamento del cospicuo residuo prezzo, sicchè risultava ragionevole la conclusione per cui il comportamento del D.D. fosse stato determinato dal fatto di non poter effettuare la corresponsione del saldo nei termini concordati.

Esplicitava ancora – e pur al di là dei fatti dedotti in citazione a sostegno della domanda di risoluzione – che T.G. era certamente proprietario dei terreni compromessi in vendita.

Esplicitava, la corte distrettuale, in ordine alla domanda di risoluzione per grave inadempimento del D.D. esperita dall’appellante incidentale T.N.M., che le circostanze delibate in ordine alla domanda di risoluzione del principale appellante ed atte ad escludere l’inadempimento di T.G.A., valevano in pari tempo a dimostrare che ad essere inadempiente era stato D.D.F..

Esplicitava segnatamente che costui, pur nella citazione notificata il 4.5.1978, aveva omesso di informare il T. dell’avvenuto deposito del frazionamento in data 2.5.1978 presso l’U.T.E. di Sassari e tale omissione risultava significativamente grave, giacchè era – proseguita anche nel corso del giudizio promosso per l’adempimento dallo stesso D.D. in cui il T. si era costituito pure chiedendo l’adempimento del preliminare” (così sentenza d’appello, pag. 63); che difatti “sarebbe stato ragionevole attendersi che il D.D. mettesse nella disponibilità del T. l’operato frazionamento per (…) addivenire celermente alla conclusione del contratto” (così sentenza d’appello, pag. 63).

Esplicitava d’altro canto che sussistevano i presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento del danno in via equitativa formulata dalla medesima incidentale appellante; che siffatto pregiudizio poteva determinarsi in misura corrispondente alla caparra confirmatoria versata dal D.D., sicchè, in considerazione della quota ereditaria – eguale ad 1/6 – di pertinenza dell’incidentale appellante, era pari ad Euro 40.886,17, valore, quest’ultimo, che all’attualità – ovvero quale comprensivo di interessi e rivalutazione – era uguale ad Euro 539.460,14.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso D.D.F.; ne ha chiesto sulla scorta di quattordici motivi la cassazione con ogni susseguente pronuncia in ordine alle spese di lite.

T.G.B. e T.R.M., anche in veste di procuratori generali della madre, R.W.D., hanno depositato controricorso; hanno chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

T.M.G. ha depositato controricorso; parimenti ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con vittoria delle spese.

T.N.M. ha depositato controricorso; analogamente ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Hanno depositato memoria illustrativa anche i controricorrenti T.G.B. e T.R.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione dell’art. 1218 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che nella sostanza ebbe ad addebitare al promittente venditore non tanto “la mancata presenza nella sede notarile per la stipula del definitivo”, quanto, piuttosto, – l’inadempimento dell’obbligazione di dare il diritto che dal preliminare è sorta” (così ricorso, pag. 27).

Con il secondo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione dell’art. 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che dagli atti risulta l’inerzia del promittente venditore in relazione al compimento delle attività preparatorie necessarie ai fini dell’assolvimento dell’impegno traslativo assunto.

Deduce in particolare che nei preliminari del (OMISSIS) “nulla è detto in merito alle prodromiche e strumentali attività di frazionamento e misurazione della superficie promessa in vendita” (così ricorso, pag. 31); che la lettera del D.D. in data 14.2.1978 “non vale certamente ad esonerare il promittente venditore da qualsiasi attività di collaborazione volta a permettere il trasferimento del diritto” (così ricorso, pag. 31).

Con il terzo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte di merito ha erroneamente escluso che incombeva sul promittente venditore e non già su egli ricorrente “dare la dimostrazione della realizzabilità del programmato assetto di interessi” (così ricorso, pag. 32).

Con il quarto motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione dell’art. 1477 c.c., comma 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte distrettuale erroneamente non ha tenuto conto dell’obbligo, rimasto inadempiuto, del promittente venditore di consegnare i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso della cosa venduta.

Con il quinto motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione degli artt. 1453 e 1455, c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte territoriale, acclarate le inadempienze di T.G.A., non ha effettuato le indagini postulate dagli artt. 1453 e 1455 c.c., “al fine di stabilire se tali inadempienze siano state, avuto riguardo all’interesse del Sig. D.D., tali da giustificare la domanda di risoluzione dei contratti” (così ricorso, pag. 35).

Con il sesto motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione dell’art. 1453, c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte di Sassari erroneamente ha rigettato, reputandola assorbita, la richiesta di risarcimento del danno da egli formulata.

Con il settimo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).

Deduce che la corte d’appello erroneamente non ha ammesso la prova testimoniale articolata all’udienza del 2.4.1987; erroneamente non ha disposto il rinnovo della c.t.u.; che tali mezzi istruttori sono rilevanti ai fini dell’accertamento dei danni da lui subiti.

Con l’ottavo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria da egli proposte, denuncia l’omessa motivazione su fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Deduce che la corte di merito del tutto immotivatamente ha confermato la revoca del sequestro conservativo autorizzato in data 23.6.1986.

Con il nono motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria proposte da T.N.M., denuncia la falsa applicazione dell’art. 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte distrettuale gli ha erroneamente imputato la violazione della regola della buona fede; che, in particolare, la corte non poteva addebitargli “un comportamento scorretto senza avere comparativamente valutato l’importanza dell’inadempimento del promittente venditore, inerente all’obbligo di dare il diritto” (così ricorso, pag. 40).

Con il decimo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria proposte da T.N.M., denuncia la contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Deduce che la corte territoriale si contraddice, allorchè, per un verso, afferma che aveva – egli originario attore – effettuato i frazionamenti, allorchè, per altro verso, reputa che nel contratto era specificato che l’onere del frazionamento incombeva sul promissario acquirente.

Con l’undicesimo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria proposte da T.N.M., denuncia l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Deduce che la corte di Sassari non ha esplicitato gli elementi sulla cui scorta ha reputato che l’estensione del comprensorio consentiva comunque la realizzazione del complesso edilizio già approvato.

Con il dodicesimo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria proposte da T.N.M., denuncia la violazione dell’art. 1226 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte sarda ha violato le regole che presiedono alla liquidazione equitativa del danno.

Con il tredicesimo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria proposte da T.N.M., denuncia la violazione degli artt. 1174 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte d’appello erroneamente ha respinto la sua domanda di risoluzione della transazione da egli conclusa in data 21.7.199 con R.W.D., T.R.M. e T.G.B.; che, segnatamente, in relazione all’assunto della corte di merito secondo cui egli ricorrente “non potrebbe dolersi di non aver mai ottenuto, nonostante le richieste, alcuna prova documentale dell’effettuazione delle prestazioni” (così ricorso, pag. 46) cui le controparti a norma di contratto erano tenuti, ovvero dell’effettuazione del pagamento delle competenze professionali dovute ai legali tutti che l’avevano assistito, che la stessa corte non ha considerato che il debitore deve adempiere tutti gli obblighi collaterali, il cui assolvimento è necessario per non pregiudicare l’interesse del creditore; che l’inadempimento di siffatti obblighi e precipuamente, nella fattispecie, dell’obbligo di informazione gravante sugli eredi T. – obblighi in relazione ai quali la corte distrettuale ha omesso ogni indagine anche a norma dell’art. 1455 c.c. – ben valeva a giustificare l’invocata risoluzione della transazione.

Con il quattordicesimo motivo il ricorrente, con riferimento alle domande di risoluzione e risarcitoria proposte da T.N.M., denuncia la violazione degli artt. 1363 e 1367 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Deduce che la corte territoriale, nell’interpretare la transazione in data 21.7.1993, ha violato il criterio ermeneutico per cui le clausole si interpretano le une per mezzo delle altre; che “andava svolta un’indagine avente ad oggetto l’intero stabilito contrattuale” (così ricorso, pag. 50); che alla stregua della dovuta interpretazione non avrebbe avuto alcun significato la circostanza per cui “non avesse ricevuto richieste di pagamento da parte dei vari avvocati e procuratori” (così ricorso, pag. 51).

Si giustifica la disamina congiunta del primo, del secondo, del terzo, del quarto, del quinto, del sesto, del settimo e dell’ottavo motivo.

I motivi anzidetti invero sono strettamente connessi.

Tutti in ogni caso sono destituiti di fondamento.

Si premette che i motivi in disamina – non solo l’ottavo – si specificano e si qualificano essenzialmente in relazione alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Occorre tener conto, da un lato, che D.D.F. censura sostanzialmente il giudizio “di fatto” cui la corte distrettuale ha atteso (“la mole delle carte (…) sembra avere indotto il Giudice del merito a non dare il giusto rilievo prospettico alle inadempienze contestate al Sig. T.G.A.”: così ricorso, pag. 27; “il Giudice del merito, pur risultando agli atti l’inerzia, tenuta dal Sig. T. (…), ha erroneamente escluso la sua rilevanza”: così ricorso, pag. 30).

Occorre tener conto, dall’altro, che è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che concerne l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia (cfr. Cass. sez. un. 25.11.2008, n. 28054; cfr. Cass. 11.8.2004, n. 15-199).

Si premette ulteriormente che, in ossequio al canone di cosiddetta “autosufficienza” del ricorso per cassazione (cfr. Cass. sez. lav. 4.3.2014, n. 4980), quale positivamente sancito all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), ben avrebbe dovuto il ricorrente, onde consentire a questa Corte il compiuto riscontro dei suoi assunti, riprodurre integralmente nel corpo del ricorso il testo dei preliminari in data (OMISSIS), il testo della missiva a sua firma in data 14.2.1978 (di cui a pag. 3 del ricorso sono viceversa riprodotti singoli stralci), il testo della missiva a firma di T.G.A. in data 17/26.4.1978 (di cui a pag. 5 del ricorso parimenti è riprodotto stralcio).

E ciò tanto più giacchè lo stesso ricorrente ha affermato che “nelle due scritture del (OMISSIS) (…) nulla è detto in merito alle prodromiche e strumentali attività di frazionamento e misurazione della superficie promessa in vendita” (così ricorso, pag. 31).

Si rappresenta, comunque, che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Si rappresenta, in particolare, che, ai fini di una corretta decisione, il giudice del merito non è tenuto a valutare analiticamente tutte le risultanze processuali, nè a confutare singolarmente le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo averle vagliate nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il suo convincimento e l’iter seguito nella valutazione degli stessi e per le proprie conclusioni, implicitamente disattendendo quelli logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. Cass. 10.5.2000, n. 6023).

Si rappresenta, conseguentemente, che il preteso vizio di motivazione, sotto il profilo della omissione, insufficienza, contraddittorietà della medesima, può legittimamente dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione (cfr. Cass. 9.8.2007, n. 17477; Cass. 7.6.2005, n. 11789).

Nei termini testè enunciati l’iter motivazionale che sorregge il dictum della corte di merito risulta in toto ineccepibile sul piano della correttezza giuridica ed assolutamente congruo ed esaustivo sul piano logico – formale.

Specificamente, in relazione agli assunti secondo cui l’inadempimento contestato al promittente venditore riguardava la circostanza per cui costui non disponesse degli ettari promessi in vendita con le possibilità edificatorie indicate nell’accordo e secondo cui T.G.A. sarebbe rimasto inerte “in sede di svolgimento delle attività preparatorie necessarie per la realizzazione dell’impegno traslativo” (così ricorso, pag. 30), la corte distrettuale ha in modo più che pertinente puntualizzato quanto segue.

Per un verso, che, sebbene il c.t.u. avesse acclarato che i terreni a valle avevano un estensione di 116 ettari, siffatta circostanza non costituiva inadempimento, “posto che tale eventualità era stata prevista in contratto e si era concordato di attribuire al D.D. parte dei terreni sovrastanti fino alla concorrenza di 139 ettari” (così sentenza d’appello, pag. 60); che la mancata comparizione del T. dinanzi al notaio F. per la stipula del definitivo neppure “poteva essere motivata dal timore di riportare in atto pubblico le garanzie di edificabilità offerte in sede di preliminare” (così sentenza d’appello, pag. 60).

Per altro verso, che “l’onere del frazionamento incombeva sul promittente l’acquisto” (così sentenza d’appello, pag. 56); che era da escludere che il frazionamento catastale fosse impedito dall’assenza di delimitazione con il demanio marittimo, giacchè la delimitazione ben poteva essere sollecitata dallo stesso promissario acquirente, il quale a tanto non risultava avesse provveduto; ciò tanto più giacchè il promittente venditore aveva palesato la sua disponibilità a sottoscrivere qualsivoglia istanza la controparte avesse ritenuto necessaria.

Specificamente, in relazione alle censure di cui al terzo mezzo di impugnazione, la corte territoriale per nulla ha invertito l’onere della prova; più semplicemente, al cospetto delle domande hic et inde esperite, compiutamente ha disconosciuto l’inadempimento del promittente venditore ed ha riscontrato quello del promissario acquirente.

Specificamente, in relazione alle censure di cui al quarto mezzo di impugnazione, la corte di seconde cure ha efficacemente chiarito che se il D.D. aveva “convocato il T. a Milano per la stipulazione dell’atto pubblico altro non può significare che egli stesso era ben certo dell’assetto proprietario dei beni che intendeva acquistare” (così sentenza d’appello. pag. 60).

Specificamente, in relazione alle censure di cui al quinto mezzo di impugnazione, la corte di Sassari ha opinato univocamente nel senso che gli inadempimenti ascritti a T.G.A. difettassero di qualsivoglia riscontro probatorio (cfr. sentenza d’appello, pag. 62).

Cosicchè, in relazione alla domanda di risoluzione esperita dal D.D., non vi era ragione alcuna chè attendesse alle indagini postulate dagli artt. 1453 e 1455 c.c..

Specificamente, in relazione alle censure di cui al sesto mezzo di impugnazione, la corte d’appello ha affermato recisamente che “si sono evidenziate circostanze che, per contro, dimostrano che ad essere inadempiente è stato il D.D.” (così sentenza d’appello, pag. 62).

Su tale scorta immeritevole di qualsiasi seguito è la prospettazione secondo cui l’accertamento delle inadempienze del T. avrebbe dovuto implicare l’esame della domanda di condanna delle controparti al risarcimento del danno (cfr. ricorso, pag. 36).

Specificamente, in relazione alle censure di cui al settimo mezzo di impugnazione, è sufficiente ribadire gli insegnamenti di questo Giudice del diritto.

Ovvero l’insegnamento per cui non è censurabile in sede di legittimità il giudizio (anche implicito) espresso dal giudice di merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte, specie quando lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e giuridicamente corretto, ritenuto di avere già raggiunto, in base all’istruzione probatoria già esperita, la certezza degli elementi necessari per la decisione (cfr. Cass. 27.7.1993, n. 8396).

Ovvero l’insegnamento per cui la motivazione di rigetto di un’istanza di mezzi istruttori non deve essere necessariamente data in maniera espressa, potendo la stessa ratio decidendi, che ha risolto il merito della lite, valere da implicita esclusione della rilevanza dei mezzi dedotti ovvero da implicita ragione del loro assorbimento in altri elementi acquisiti al processo (cfr. Cass. 16.6.1990, n. 6078).

Ovvero l’insegnamento per cui rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 3.4.2007, n. 8355).

Specificamente, in relazione alle censure di cui all’ottavo mezzo di impugnazione, è sufficiente precisare che il disconoscimento di qualsivoglia pretesa azionata dall’originario attore vale ex se a supportare la conferma della revoca del sequestro conservativo.

Si reputa del pari opportuno l’esame congiunto del nono, del decimo, dell’undicesimo, del dodicesimo, del tredicesimo e del quattordicesimo motivo.

I motivi suddetti analogamente sono correlati.

Tutti comunque sono privi di fondamento.

Preliminarmente si evidenzia che pur in relazione ai motivi de quibus si ripropone il vizio di “autosufficienza” in precedenza posto in risalto, in particolare limitatamente al testo dei preliminari in data (OMISSIS), limitatamente alla relazione di consulenza tecnica d’ufficio (di cui alle pagg. 43 – 44 del ricorso sono riprodotti soltanto singoli passaggi), limitatamente alla transazione in data 21.7.1993.

Specificamente, in relazione alle censure addotte con il nono motivo – da qualificare alla stregua della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 giacchè D.D.F. con tale mezzo egualmente censura il giudizio “di fatto” cui ha atteso la corte di Sassari (la corte d’appello “ha completamente trascurato la condotta negligente tenuta dal prominente venditore in sede di adempimento dei suoi doveri primarì: così ricorso, pag. 40) – si evidenzia che la corte di merito, nel quadro di una patente valutazione di tipo comparativo (cfr. sentenza d’appello, pag. 62: “nell’esaminare la contrapposta domanda di risoluzione del D.D. ha escluso in radice la sussistenza di qualsivoglia inadempimento a carico di T.G.A., il che ha reso non necessaria qualsiasi indagine in ordine all’importanza del preteso inadempimento del promittente venditore.

Specificamente, in ordine alle censure addotte con il decimo motivo, si evidenzia che per nulla si prospetta l’asserita contraddizione motivazionale.

La corte distrettuale ha semplicemente inteso rimarcare, ad ulteriore riscontro dell’affermazione per cui inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti era stato D.D.F., che costui, convenzionalmente obbligato al frazionamento, non solo aveva “depositato all’UTE di Sassari in data 2-5-1978, giorno precedente quello previsto per il definitivo, un frazionamento delle aree coinvolte nella compravendita” (così sentenza d’appello, pag. 59), il che induceva a ritenere che “un frazionamento era ben possibile nonostante la mancanza di una delimitazione demaniale” (così sentenza d’appello, pag. 59), ma, per giunta, dell’operato frazionamento non ne aveva fatto menzione alcuna nell’atto di citazione notificato alcuni giorni dopo al promittente venditore, a dimostrazione della circostanza per cui il medesimo promissario acquirente “non aveva alcuna volontà di dare atto nel giudizio dallo stesso promosso che nulla più ostacolava la stipula del definitivo” (così sentenza d’appello, pag. 59).

Specificamente, in ordine alle censure addotte con l’undicesimo motivo, si evidenzia che poggia senza dubbio sulle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio l’affermazione della corte territoriale a tenor della quale, in considerazione della superficie globale del comprensorio – pari a 450 ettari – dell’indice di fabbricabilità e della volumetria complessiva promessa nel preliminare, “anche una eventuale riduzione della superficie complessiva di 450 ettari in dipendenza delle operazioni di confinamento con il demanio, ben consentiva la realizzazione del complesso edilizio già approvato” (così sentenza d’appello, pagg. 60 – 61).

Del tutto ingiustificata è perciò la prospettazione del ricorrente secondo cui “il Giudice del gravame (…) avrebbe dovuto spiegare gli elementi a fondamento del suo convincimento” (così ricorso, pag. 43).

Specificamente, in ordine alle censure addotte con il dodicesimo motivo, si evidenzia che la corte territoriale ha operato nel pieno rispetto dei principi che sovraintendono alla liquidazione in via equitativa del danno.

Vero è, difatti, che la valutazione equitativa del danno presuppone che questo, pur non essendo provato nel suo preciso ammontare, sia certo nella sua esistenza ontologica, sicchè, se tale certezza non sussiste, il potere discrezionale del giudice di merito, nonostante l’affermazione generica ed astratta del diritto al risarcimento, non ha modo di estrinsecarsi e deve essere applicato il principio attore non probante reus absolvitur (cfr. Cass. 16.3.1977, n. 1055).

Tuttavia, in ordine all’an del pregiudizio, la corte di Sassari ha congruamente e esaustivamente puntualizzato che la mancata conclusione del contratto si era risolta per il promittente venditore in un pregiudizio considerevole, atteso che il terreno oggetto della promessa, – in esito alle successive disposizioni urbanistiche e paesaggistiche nazionali e regionali (…) non è più utilizzabile a scopi edificatori (…), per cui ha perso senz’altro valore” (così sentenza d’appello, pag. 65).

Specificamente, in ordine alle censure addotte con il tredicesimo motivo, si evidenzia che al cospetto dei condivisibili rilievi della corte d’appello (a tenor dei quali, con riferimento alla pattuizione di cui al punto n. 5 della transazione in data 21.7.1993 doveva “escludersi che i T. dovessero esibire al D.D. quietanze per il pagamento a saldo di onorari professionali, essendo invece unico interesse del D.D. che i T. lo esonerassero da ogni eventuale pretesa di compensi professionali -: così sentenza d’appello, pag. 71; che comunque “il D.D. non ha dato prova di aver ricevuto pretese di pagamento da parte di qualcuno degli avvocati interessati -: così sentenza d’appello, pag. 71) è certamente ingiustificata ed in ogni caso sfornita di pregnante valenza ai fini della sollecitata risoluzione della transazione l’asserita “totale inosservanza del dovere di informazione (…) da parte dei Sigg.ri R.W.D.M.M., T.G.B. e T.R.M.” (così ricorso, pag. 47).

Specificamente, in ordine alle censure addotte con il quattordicesimo motivo, questo Giudice del diritto non può che reiterare i propri insegnamenti.

Ossia, l’insegnamento secondo cui l’interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce un’attività riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione, qualora la stessa risulti contraria a logica o incongrua, cioè tale da non consentire il controllo del procedimento logico seguito per giungere alla decisione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Ossia, l’insegnamento secondo cui nè la censura ex n. 3) nè la censura ex n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 possono risolversi in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si sostanzi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, sotto entrambi i cennati profili, quella data dal giudice al contratto non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicchè, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131).

Nel segno delle enunciate indicazioni nomofilattiche l’interpretazione patrocinata dalla corte di merito è in toto inappuntabile, giacchè, per un verso, non si prospetta in spregio ad alcun criterio ermeneutico legale, giacchè, per altro verso, risulta sorretta da motivazione esaustiva, congrua e logica.

In particolare, in perfetta aderenza all’elaborazione giurisprudenziale di questa Corte di legittimità (il canone ermeneutico previsto dall’art. 1362 c.c., nel sancire che l’interprete, nell’individuare la comune intenzione delle parti, non deve limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta affatto l’elemento letterale del contratto; intende piuttosto ribadire, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni adoperate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, che non è ammissibile una diversa interpretazione; ed infatti, solo quando le espressioni letterali del contratto non sono chiare, precise ed univoche, è possibile per il giudice ricorrere agli altri elementi interpretativi di cui all’art. 1362 c.c. e ss., aventi evidentemente carattere sussidiario: cfr. Cass. 16.2.2012, n. 2231; Cass. 3.7.1982, n. 3974), la corte distrettuale ha sicuramente ancorato l’operazione esegetica cui ha atteso (“nella clausola indicata pur ponendosi a carico degli eredi T., l’obbligo di provvedere al saldo dei legali interessati non vi è alcuna ulteriore previsione che onerasse i T. di dare la prova al D.D. di aver adempiuto a tale obbligazione”: così sentenza d’appello, pag. 71), a ben precise espressioni figuranti nel testo dell’atto di transazione.

Il rigetto del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo, separatamente per ciascuna parte controricorrente, costituitasi, ognuna, con autonomo controricorso e con distinti difensori.

La liquidazione a favore dei controricorrenti T.G.B. e T.R.M. tiene conto della comparizione del loro difensore all’udienza di discussione.

La liquidazione a favore della controricorrente T.N.M. tiene conto della circostanza che sono specificamente rivolti nei suoi confronti il nono, il decimo, l’undicesimo, il dodicesimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo motivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente, D.D.F., a rimborsare ai controricorrenti, T.G.B. e T.R.M., anche in veste di procuratori generali della madre, R.W.D., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nel complesso in Euro 22.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, D.D.F., a rimborsare alla controricorrente, T.M.G., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 20.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge; condanna il ricorrente, D.D.F., a rimborsare alla controricorrente, T.N.M., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 21.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, i.v.a. e cassa come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 26 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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