Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25784 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25784

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore e Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresenta e

difende per legge;

– ricorrenti –

contro

T.M.V.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Lombardia (Milano), Sez. 19, n. 14/19/06 del 25 gennaio 2006,

depositata il 20 febbraio 2006, non notificata;

Udita la relazione svolta nella Pubblica Udienza del 16 novembre 2011

dal Cons. Dott. Raffaele Botta;

Preso atto che nessuno è presente per le parti;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

POLICASTRO Aldo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia concerne l’IRAP supposta non dovuta da un medico per gli anni 1999-2000 e chiesta a rimborso dalla contribuente. La Commissione rigettava il ricorso, ma la decisione era riformata in appello con la sentenza in epigrafe sulla base dell’assenza di autonoma organizzazione nell’attività svolta dal professionista.

L’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. La contribuente non si è costituita.

Diritto

MOTIVAZIONE

Con i due motivi di ricorso, l’amministrazione contesta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, che nel caso di specie fosse possibile parlare di attività svolta in assenza di autonoma organizzazione.

Il ricorso non è fondato. Questa Corte ha affermato che: “In tema di IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (nella versione vigente fino al 31 dicembre 2003) e all’art. 53, comma 1, del medesimo D.P.R. (nella versione vigente dal 1 gennaio 2004) è escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni” (Cass. n. 3677 del 2007). Nel caso di specie il giudice di merito ha accertato in fatto, con congrua motivazione, che non vi è stato impiego di rilevanti capitali, nè di personale dipendente.

Sicchè deve essere rigettato il ricorso. La formazione del principio in epoca successiva alla proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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