Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25783 del 15/11/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 25783 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 2280-2011 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA – 97103880585, in persona del Presidente
del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GRANOZZI GAETANO giusta procura a margine del
ricorso;

Data pubblicazione: 15/11/2013

– ricorrente contro
PETRELLI MICHELE;
J

– intimato avverso la sentenza n. 1995/2009 della CORTE D’APPELLO di
PALERMO del5/11/2009, depositata il 22/01/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CURZIO;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI.

Ric. 2011 n. 02280 sez. ML – ud. 10-10-2013
-2-

Ordinanza

Poste italiane spa propone un ricorso articolato in una pluralità di motivi concernenti
il mancato accoglimento della eccezione di estinzione del rapporto per mutuo
consenso e la legittimità della apposizione del termine in base a quanto previsto dalla
contrattazione collettiva.
Con il terzo motivo (pag. 21 del ricorso) si chiede l’applicazione dell’art. 32 della
legge n. 183 del 2010. Gli ulteriori motivi concernono la misura del risarcimento.
Il lavoratore non ha svolto attività difensiva.
Poste italiane spa ha depositato una memoria.
La posizione articolata da Poste italiane non è conforme alla giurisprudenza costante
di questa Corte in controversie analoghe in relazione al problema del mutuo
consenso, nonché della legittimità del termine, in un contratto stipulato ai sensi
dell’accordo integrativo del 25 settembre 1997, dopo la data del 30 aprile 1998. Né il
ricorso su tali questioni offre elementi per mutare orientamento.
Cass. n. 18272 del 2006; Cass. N. 13728 del 2009 e una lunga serie di altre decisioni ricordano che
l’art. 23 della legge 28 febbraio 1987 n. 56, nel demandare alla contrattazione collettiva la
possibilità di individuare —oltre le fattispecie tassativamente previste dall’art. 1 della legge 18 aprile
1962 n. 230 e successive modifiche nonché dall’art. 8 bis del d.l. 29 gennaio 1983 n. 17, convertito
con modificazioni dalla legge 15 marzo 1983 n. 79- nuove ipotesi di apposizione di un termine alla
durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco all’autonomia
collettiva, la quale, pertanto, non è vincolata all’individuazione di figure di contratto a termine
comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa
Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588), e che in forza della sopra citata delega in
bianco le parti collettive hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui
al citato accordo integrativo del 25 settembre 1997.
Partendo da questo principio la giurisprudenza di questa Corte, dopo aver ribadito la legittimità
della formula adottata nell’accordo integrativo, caratterizzata, in particolare, dalla mancata
previsione di un termine finale, ha ritenuto tuttavia viziate le decisioni dei giudici di merito che
avevano affermato la natura meramente ricognitiva dei c.d. accordi attuativi e conseguentemente il

Poste italiane spa chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’appello di
Palermo, pubblicata il 5 novembre 2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale
che ha accolto il ricorso di Michele Petrelli, ha dichiarato la nullità del termine
apposto al (secondo) contratto a tempo determinato stipulato tra le parti per il periodo
1 marzo — 31 maggio 2000 per ‘esigenze eccezionali’, con i provvedimenti
consequenziali.

Quanto al motivo concernente l’applicazione dell’art. 32 1. 183 del 2010 lo stesso
deve essere accolto, sulla base di giurisprudenza analogamente costante di questa
Corte in ordine all’applicabilità della norma ai giudizi in corso all’epoca della sua
entrata in vigore.
Il giudice di rinvio, pertanto, ferma la decisione in ordine alla nullità della clausola e
alla conversione del contratto, dovrà pronunciarsi nel merito del risarcimento del
danno, applicando l’art. 32 della legge n. 183 del 2010, oltre che sulle spese del
giudizio.
PQM

Adunanza del 10 ottobre 2013
Pietro Curzio, est
2

re

carattere non vincolante degli stessi quanto alla determinazione della data entro la quale era
legittimo ricorrere a contratti a termine, atteso che con tale interpretazione dei suddetti accordi si
sono discostate dal chiaro significato letterale delle espressioni usate — ed in particolare di quella
secondo cui .. per far fronte alle predette esigenze si potrà procedere ad assunzioni di personale
straordinario con contratto a tempo determinato fino al 30/4/98 (cfr. accordo del 16 gennaio 1998);
ciò, fra l’altro, in violazione del principio secondo cui nell’interpretazione delle clausole dei
contratti collettivi di diritto comune, nel cui ambito rientrano sicuramente gli accordi sindacali sopra
riferiti, si deve fare innanzitutto riferimento al significato letterale delle espressioni usate e, quando
esso risulti univoco, è precluso il ricorso a ulteriori criteri interpretativi, i quali esplicano solo una
funzione sussidiaria e complementare nel caso in cui il contenuto del contratto si presti a
interpretazioni contrastanti (cfr., ex plurimis, Cass. N. 28 agosto 2003 n. 12245, Cass. 25 agosto
2003 n. 12453).
La stessa giurisprudenza ha ritenuto inoltre la sussistenza, nelle suddette sentenze, di una violazione
del canone ermeneutico di cui all’art. 1367 cod. civ. a norma del quale, nel dubbio, il contratto o le
singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possano avere qualche effetto, anziché in
quello per cui non ne avrebbero alcuno; ed infatti la statuizione secondo cui le parti non avevano
inteso introdurre limiti temporali alla previsione di cui all’accordo del 25 settembre 1997 implica la
conseguenza che gli accordi attuativi, così definiti dalle parti sindacali, erano “senza senso” (così
testualmente Cass. N. 14 febbraio 2004 n. 2866).
La giurisprudenza di questa Suprema Corte (cfr., ex plurimis, Cass. 23 agosto 2006 n. 18378) ha,
per contro, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di
merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo del 18 gennaio 2001 in quanto stipulato dopo circa due
anni dalla scadenza dell’ultima proroga, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato;
ed infatti, ammesso che le parti abbiano espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi
precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la
copertura dell’accordo 25 settembre 1997 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta
conclusione deve comunque ritenersi conforme alla regula iuris dell’indisponibilità dei diritti dei
lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche
mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro
pubblico, secondo la disciplina nel d.lgs. n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la
stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita
(vedi, per tutte, Cass. 12 marzo 2004 n. 5141).

La Corte rigetta tutti i motivi di ricorso meno quello relativo al risarcimento del
danno mediante l’applicazione dell’art. 32. Cassa in relazione al motivo accolto e
rinvia alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della sesta sezione civile del 10
ottobre 2013

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