Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25783 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25783

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7966-2015 proposto da:

D.P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CAPODISTRIA 18, presso lo studio dell’avvocato SERENA MICELI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO SIRACUSA;

– ricorrente –

contro

ASSESSORATO ATTIVITA’ PRODUTTIVE REGIONE SICILIANA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1254/2014 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito il P.M. in persona del. Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso,

statuizione su contributo unificato.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Il Fallimento della (OMISSIS) S.p.a. otteneva dal Tribunale di Palermo D.I. n. 558/1996 a carico della Regione Sicilia (Assessorato Cooperazione, Commercio, Artigianato e Pesca) per il pagamento della somma di Lire 342.302.900 a titolo di compensi per la progettazione e l’organizzazione della iniziativa promozionale denominata “(OMISSIS)”, tenutasi nel 1991 nell’ambito di una convenzione stipulata fra le parti il (OMISSIS).

A seguito della proposta opposizione della P.A. intimata, il Tribunale di Palermo – con sentenza del 4.12/4.2.1999 – revocava il succitato D.I. ritenendo che il dedotto rapporto costituiva un appalto di servizi al di fuori del rapporto convenzionale, che non risultava presentato ed approvato il rendiconto, nè – infine – che vi erano gli estremi per il pagamento – richiesto in subordine – di indennizzo ex art. 2041 c.c..

Avverso la detta decisione il Fallimento interponeva appello, resistito dalla Regione.

L’adita Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 1305/2004, dichiarava improponibili le domande avanzate dal curatore, confermando nel resto la decisione di primo grado.

Per la cassazione di tale sentenza della Corte siciliana ricorreva il fallimento stesso e questa Corte – con sentenza n. 397/2000 – rimetteva le parti innanzi ad altra Sezione della Corte distrettuale rilevando, in sintesi, che tra le parti si era formato un giudicato esterno vincolante costituito dalla sentenza n. 1599/2004 del Tribunale di Palermo, non impugnata.

Con quest’ultima decisione era stata disattesa l’eccezione di improponibilità della domanda del Fallimento e sancita l’ammissibilità di domanda di adempimento pur in presenza di azione di risoluzione del contratto posto a fondamento della pretesa creditoria.

A seguito di riassunzione, la Corte di Appello di Palermo, decidendo su rinvio di questa Corte, con sentenza n. 1254/2014 in parziale riforma della appellata decisione del Tribunale di quella Città rigettava la domanda subordinata di arricchimento senza causa proposta dalla Curatela del fallimento, confermando – nel resto – la gravata decisione e compensando le spese.

Per la cassazione di tale ultima decisione della Corte palermitana ricorre nuovamente il Fallimento con atto fondato su cinque motivi.

Non ha svolto attività difensiva la P.A. intimata.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., il ricorrente fallimento.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il primo motivo del ricorso si censurano una serie di vizi quali violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c.), nonchè dei principi di diritto in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata, nonchè ancora violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1453 c.c., commi 2 e 3, art. 1458 c.c., comma 1, artt. 1456, 1460 e 2033 c.c. ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce, promiscuamente, una serie di asseriti vizi quali violazione e/o falsa applicazione di varie norme (artt. 384, 392 e 394 c.p.c.) incluse quelle che disciplinano il giudizio di rinvio, nullità della sentenza e omesso esame di un fatto asseritamente decisivo.

3.- Con il terzo motivo partè ricorrente lamenta, promiscuamente, carenze motivazionali in ordine a risultanze probatorie, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 116 e 210 c.p.c., per errata valutazione nel considerare non rilevante ai fini della decisione la richiesta di esibizione di documenti e della relazione di CTU espletata in altro giudizio tra le stesse parti, nonchè di prova testimoniale.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c., artt. 112, 115 e 116 c.p.c, nonchè il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e mancata valutazione di risultanze probatorie.

5.- Con il quinto ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., perchè la Corte territoriale avrebbe errato nel compensare le spese di tutti i gradi del giudizio.

6.- Doverosamente esposti i motivi del ricorso innanzi, in sintesi riportati, la Corte procede, quindi, all’esame del primo motivo.

Con lo stesso motivo si deduce, in particolare, l’errore commesso, con la gravata decisione, dalla Corte di Appello in sede di ò rinvio allorchè non ha riconosciuto il diritto del fallimento odierno ricorrente ad ottenere il pagamento delle prestazioni già eseguite in favor del succitato Assessorato delle Regione Sicilia in dipendenza dell’allegato contratto ad esecuzione continuata o periodica del (OMISSIS).

Parte ricorrente, più specificamente ancora, deduce a sostegno dell’addotta erroneità dell’impugnata sentenza il fatto che quest’ultima ha così provveduto – errando – sul presupposto della rilevanza nella controversia per cui si discute di un giudicato dato in altro giudizio costituito dalla sentenza n. 614/2019 del 12.12.2008/6.4.2009 della medesima Corte di Appello con riferimento alla responsabilità dell’inadempimento.

Il motivo, nel ristretto limite delle esposte argomentazioni, deve essere accolto.

Il giudicato dato dalla sentenza n. 614/20o9, invocato dalla stessa Corte di Appello di Palermo con la sentenza oggi impugnata, non poteva esplicare effetti preclusivi al fine del (dovuto) esame della succitata domanda – in questa causa – del fallimento.

Quest’ultimo, infatti, richiede – a ragione o a torto – l’affermazione del diritto ad ottenere il pagamento delle prestazioni asseritamente eseguite in dipendenza del contratto del (OMISSIS).

Con la decisione n. 614/2009, inter partes, la medesima Corte territoriale ebbe – in effetti – a rigettare la domanda dell’odierno ricorrente di risoluzione della convenzione 12.5.1989 – con l’Assessorato e quella di risarcimento danni (quella, per intendersi, che la Corte territoriale, con la sentenza oggi impugnata, definisce “domanda risarcitoria proposta dalla curatela fallimentare”).

Orbene da tale rigetto non poteva infierirsi la preclusione all’esame della domanda del presente giudizio relativa al pagamento di quello che la stessa gravata decisione valuta come “residuo del corrispettivo” (eventualmente ancora dovuto).

Non vi era, in altre parole, la possibilità di attribuire valore di giudicato esterno (quanto al richiesto pagamento di cui innanzi) alla pregressa decisione n. 614/2009.

La ragione di tale ostativa, impossibilità, oltre che per una sostanziale evidente differenza fra le domande (risarcimento danni da inadempimento e pagamento del residuo del corrispettivo), risiede anche in un ulteriore e decisivo aspetto.

La Corte palermitana, con la citata precedente decisione del 2009, ebbe a rigettare la (differente) domanda “di risoluzione della convenzione in oggetto per inadempimento dell’Assessorato” e, quindi, quella conseguente di risarcimento danni (il tutto, per quanto potuto ricostruire in questa sede, con ampia motivazione su significativi aspetti quali, ad esempio, la “disordinata e scorretta gestione del rapporto”, con relativo processo penale; la carenza e non funzionalità dei progetti esecutivi; i rendiconti sommari, la negligenza degli organi).

Appare, quindi, di tutta evidenza che il petitum e la causa petendi del giudizio definito con la sentenza n. 614 del 2009 erano del tutto differenti da quelli di cui alla presente causa e non preclusivi di quanto richiesto nell’odierna controversia e che andava doverosamente esaminato.

Da tanto deriva la fondatezza, negli esposti limiti, del motivo in esame e la necessità di un doveroso esame, nel merito, della fattispecie non coperta da intervenuto giudicato.

7.- All’accoglimento del predetto motivo esaminato consegue l’assorbimento dei rimanenti motivi e la cassazione della impugnata sentenza con rinvio della causa ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo, affinchè la stessa decida uniformandosi al principio innanzi statuito.

PQM

LA CORTE

Accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa -in relazione al motivo accolto – l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Palermo.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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