Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25782 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 15/06/2021, dep. 22/09/2021), n.25782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. CAIAZZO Luigi – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 11771/2020 r.g. proposto da:

N.Z. (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Giuseppe Lufrano, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Civitanova Marche (MC), alla via Fermi n. 3;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 26/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 15/06/2021 dal Consigliere Dott. CAMPESE Eduardo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. N.Z., nativo del Pakistan, ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Ancona del 26 marzo 2020, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno, unico destinatario della notificazione del ricorso predetto, non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via pregiudiziale rispetto all’esame dei formulati motivi di ricorso, deve essere valutata l’ammissibilità del ricorso stesso sotto il profilo della idoneità della procura ad litem conferita all’Avv. Giuseppe Lufrano.

1.1. In proposito, è opportuno ricordare che, il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, (Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato), – introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale) ed applicabile ai procedimenti, come quello in esame, introdotti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (cfr. art. 21, comma 1, del menzionato D.L.) – dispone che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”.

1.2. Le Sezioni Unite di questa Corte, investite (cfr. ordinanze interlocutorie nn. 28208-28209 del 2020 e nn. 29250-29251 del 2020) della risoluzione del contrasto insorto nella giurisprudenza di legittimità in ordine al “se la procura speciale per il ricorso in Cassazione in materia di protezione internazionale necessiti di una doppia certificazione del difensore riferita sia alla data dell’atto – necessariamente posteriore alla decisione impugnata – che all’autenticità della firma del ricorrente” (altresì ricordandosi che le successive ordinanze interlocutorie nn. 5213-5214 del 2021, nel rimettere alle Sezioni Unite la medesima questione di massima di particolare importanza oggetto di contrasto, avevano sollecitato una “interpretazione conforme ai parametri costituzionali e unionali del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, avuto riguardo alle concrete modalità di certificazione da parte del difensore, a pena di inammissibilità, della data di rilascio della procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione”), con la recentissima sentenza dell’1 giugno 2021, n. 15177, hanno sancito che: 1) “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima”, ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore”; 17) “La procura speciale per il ricorso per cassazione per le materie regolate dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13 e dalle disposizioni di legge successive che ad esse rimandano deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con una unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione che l’autenticità della firma del conferente”.

1.3. Applicandosi, pertanto, i riportati principi (pienamente condivisi dal Collegio e le cui ragioni giustificatrici, come ampiamente esposte nella menzionata decisione, devono intendersi, per brevità, interamente richiamate in questa sede) all’odierno procedimento, ne consegue la inammissibilità del ricorso. Infatti, la procura speciale conferita dal ricorrente all’Avv. Giuseppe Lufrano, apposta in calce al ricorso per cassazione su foglio congiunto, benché dettagliata nel contenuto con indicazione del provvedimento di rigetto adottato dalla sezione specializzata in materia di immigrazione del Tribunale di Ancona – e della sua data (emesso il 26 marzo 2020 e non comunicato) – contro il quale si intendeva proporre ricorso per cassazione e pur recando, accanto alla firma del conferente, la data di rilascio della procura successiva a quella della decisione impugnata – 2.5.2020 -, non contiene alcuna espressione dalla quale risulti che il difensore abbia inteso certificare la data di conferimento della procura successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente dicitura “Vera la firma”.

2. Il presente ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alla spese di questo giudizio di legittimità, essendo il Ministero dell’Interno rimasto solo intimato, e dandosi atto, altresì, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente (e non del suo difensore. Cfr., specificamente, Cass., SU, n. 15177 del 2021), di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta lo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 15 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

 

 

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