Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25782 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25782 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 211/2008 proposto da:

Ignazio DADDUZIO ( nato a Barletta il 25/7/1942) ( cf:DDDGNZ 42F25A669K)
Clementina GRAZIOSI ( c.f.:
parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. Pasquale M. Malizia e con questi
elettivamente domiciliate in Roma, via Di Valgardena n.3, presso lo studio dell’avv.
Lucio De Angelis, in forza di procura estesa a margine del ricorso
– Ricorrenti –

Contro

Antonio FILANNINO ( c.f.: FLN NTN 52R26 A669K);
Lucia FILANNINO ( c.f.: FLN LCU 59M59 A669C)
parti entrambe rappresentate e difese dall’avv. PROF. Michele Sandulli e dall’avv.
Domenico Dell’Ernia; giusta procura speciale a margine del controricorso e domiciliate
presso lo Studio Sandulli, via XX Settembre n.3

Controzicorrenti –

Data pubblicazione: 15/11/2013

contro la sentenza n. 1008/2006 della Corte di Appello di Bari; depositata il 30
ottobre 2006; non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 29 ottobre 2013 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

controricorrenti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
Ignazio Patrone che ha concluso per il rigetto del ricorso

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Con citazione notificata il 21 dicembre 1995 Ignazio Dadduzio, nato nel 1942,
evocò innanzi al Tribunale di Trani il suo omonimo, nato nel 1921, e la di lui consorte,
Clementina Graziosi, al fine di veder pronunziare lo scioglimento della comunione di
un fondo, la cui metà indivisa aveva acquistato nel 1977 dai convenuti, istando altresì
affinchè i medesimi rendessero il conto della gestione comune e fossero condannati al
risarcimento dei danni; questi ultimi contrastarono il fondamento delle domande e
chiesero che fosse accertata l’intervenuta usucapione decennale; in subordine ,
instarono perché fosse accertata la simulazione del pagamento del prezzo, di cui nel
rogito di acquisto si era dato falsamente atto.

2

Con sentenza non definitiva n. 1026/2002 l’adito giudicante fece proprio il progetto

divisionale elaborato sulla scorta di una consulenza di ufficio, dichiarandolo esecutivo e
rinviò al prosieguo per l’attribuzione dei lotti e le ulteriori attività divisionali; con
sentenza definitiva n. 567/2004 lo stesso Tribunale, sostenendo che sulle
riconvenzionali di usucapione si era in precedenza — per implicito, respingendolepronunziato, rigettò la domanda di rendiconto e procedette all’assegnazione dei lotti.

3

Entrambe le decisioni vennero impugnate dai Dadduzio/ Graziosi che notificarono

l’appello ad Antonio e Lucia Filannino -eredi testamentari del Dadduzio, nato nel 1921,
deceduto nelle more del giudizio di primo grado- presso il procuratore del defunto; i

Udito l’avv. Francesco Catarci, con delega dell’avv. Michele Sandulli, per le parti

predetti formularono autonomo atto di appello — poi riunito al precedente- avverso la
sola sentenza definitiva.

4 — La Corte di Appello di Bari, pronunziando sentenza n. 1008/2006, pubblicata il 30
ottobre 2006, respinse entrambi i gravami; quanto all’impugnazione principale, pur

Dadduzio/Graziosi avevano mosso in merito alla domanda riconvenzionale di
usucapione, ritenne che la stessa non fosse stata sufficientemente provata , in ragione
della situazione di compossesso del predio oggetto di contesa e del maggiore onere
probatorio che, per tal ragione, incombeva sull’usucapente ; ritenne inoltre non
dimostrabile mediante prova testimoniale il mancato totale pagamento del prezzo, a
base della domanda di simulazione come pure di quella, alternativamente proposta, di
risoluzione per inadempimento del medesimo atto di acquisto; quanto poi alla dedotta
invalidità del giudizio di divisione, sostenuta perché il primo giudice non avrebbe fissato
l’udienza di discussione del progetto divisionale — secondo quanto disposto dall’art. 789
cod. civ.- la Corte del merito la ritenne infondata in quanto osservò che la funzione di
detta udienza era quella di impedire l’insorgere di opposizioni al progetto divisionale o
di tentare una conciliazione su quelle insorte, in presenza della quali altrimenti si
sarebbe dovuto decidere con sentenza, mentre nella fattispecie l’unica e radicale
opposizione formulata aveva riguardato il diritto stesso a procedere a divisione, attese le
istanze riconvenzionali di usucapione — e, in via gradata, di simulazione e di risoluzione
— così che la fissazione dell’indicata udienza di discussione del progetto divisionale
sarebbe stata in concreto priva di scopo; il giudice dell’impugnazione trasse poi
conferma dell’assunto anche dalla constatazione che le prime contestazioni, peraltro
generiche, al detto progetto, sarebbero state formulate a cinque anni di distanza dal
deposito dello stesso; rimarcò infine che l’ordinanza di approvazione del progetto, in
mancanza della fissazione della udienza di discussione, avrebbe semmai costituito un
provvedimento abnorme, come tale sottoponibile autonomamente ad un ricorso

mettendo in rilievo la fondatezza della doglianza di omessa pronunzia che i

straordinario in sede di legittimità o, in alternativa — qualora se ne fosse contestata la
natura decisoria — a separato giudizio di accertamento: entrambi i profili peraltro,
attinenti alla nullità o all’inefficacia del provvedimento, non avevano formato oggetto di
rilievo in appello.

riunione dei giudizi) dei Filannino, diretto alla riforma del rigetto della domanda di
pagamento dei redditi percepiti dalle controparti dagli immobili durante il giudizio di
primo grado.

6 Per la cassazione di tale decisione hanno proposto ricorso i Dadduzio/Graziosi,
facendo valere due motivi di annullamento; i Filannino hanno risposto con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I

Con il primo motivo viene dedotta la omessa, insufficiente e/o contraddittoria

motivazione, avendo la Corte del merito ritenuto che la prova orale relativa alla
usucapione avesse fornito esiti contrastanti e comunque non univoci: il mezzo è
inammissibile in quanto diretto a chiedere alla Corte una diversa lettura — più favorevole
alle tesi dei ricorrenti — delle deposizioni versate in atti, così determinando una non
consentita sollecitazione ad un giudizio di merito sulle emergenze istruttorie; in disparte
la inidoneità del mezzo ad identificare uno qualunque dei profili del vizio descritti
nell’art. 360, primo comma n. 5 cpc e, soprattutto, ad elaborare il c.d. momento di
sintesi — omologo al quesito di diritto ex art. 366 bì cpc, all’epoca vigente — tra il fatto e
la motivazione che si contrasta.
II — Con il secondo motivo è denunziata la violazione dell’art. 789 cpc, assumendosi la
inderogabilità della fissazione dell’udienza di discussione del progetto divisionale: il
motivo è infondato, dal momento che non prende in esame i molteplici profili esposti
dalla Corte distrettuale per affermare la inutilità e comunque il sostanziale superamento
della necessità della formale convocazione delle parti ( in disparte l’erronea

5 Ritenne infine la Corte territoriale infondato il gravame ( incidentale, a seguito di

affermazione della impugnabilità con ricorso straordinario ex art. 111 Costit.
dell’ordinanza che dichiara esecutivo il progetto divisionale pur in presenza di
contestazioni: sul punto vedi Cass. Sez. Un. N. 16727/2012); proprio per tale mancata
analisi il quesito di diritto ( così formulato: ” E’ nulla la sentemza che dichiara esecutivo il

ex art. 789 cpc ?’) appare aspecifico e quindi inammissibile.
III — La ripartizione dell’onere delle spese segue le regole della soccombenza, secondo
la liquidazione descritta in dispositivo.
P.Q.M.

La Corte
Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese che liquida in
euro 2.700,00 , di cui 200,00 per esborsi.
Così deciso in Roma il 29 ottobre 2013 , nella camera di consiglio della 2^ Sezione
Civile della Corte di Cassazione.

progetto di divisione senza che venga fissata con decreto l’udien.w di discussione del progetto medesimo

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