Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25782 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9450-2012 proposto da:

DAFI HOLDING DI D.A.G. SAS, (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, V. PANARO 11, presso lo studio dell’avvocato

RAFFAELE AMBROSIO, rappresentato e difeso dall’avvocato EUGENIA

CAPANO;

– ricorrente –

contro

L.S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GUIDO

D’AREZZO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO CARAVETTA,

rappresentato e difeso dall’avvocato RINALDO TALARICO;

– controricorrente –

e contro

TIRRENI IMMOBILIARE SAS DI M.M.E. E C,

L.S.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 176/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 18/02/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato AMBROSIO Raffaele, con delega orale dell’Avvocato

CAPANO Eugenia, difensore del ricorrente che si riporta agli atti

depositati;

udito l’Avvocato TALARICO Rinaldo, difensore del resistente che si

riporta agli atti depositati e chiede il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

La DAFI Holding di R. D. s.a.s. chiedeva, ex art. 700 c.p.c., la costituzione in via di urgenza di servitù di passaggio provvisorio carrabile e pedonale a favore del proprio intercluso fondo, sito in (OMISSIS), per poter accedere alla via pubblica attraverso una striscia di terreno posta tra il fondo della Tirrena immobiliare di M. V. & C. s.a.s. e quello di proprietà di L.S..

La domanda cautelare veniva sostenuta con la necessità di realizzare e, poi, di accedere al costruendo garage della società ricorrente e per il quale la stessa aveva ottenuto C.E..

Accordata la tutela con ordine di consentire il richiesto passaggio provvisorio, veniva instaurato innanzi al Tribunale di Paola, al fine di ottenere la costituzione di servitù, il giudizio di merito.

All’esito della definizione in primo grado dello stesso, l’adito Tribunale di Paola, con sentenza in data 16-29 dicembre 2003, rigettava la domanda proposta dalla società DAFI, con compensazione delle spese di lite.

L’originaria parte ricorrente-attrice proponeva, per la riforma dell’impugnata decisione del Tribunale di Paola, gravame innanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro.

Resisteva all’impugnazione il L.S.L., che proponeva appello incidentale in punto di regolamentazione delle spese di lite.

L’adita Corte di Appello, con sentenza n. 176/2011, rigettava l’appello principale ed accoglieva quello incidentale, con consequenziale condanna dell’appellante alle spese del giudizio di primo e di secondo grado.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la DAFI con atto affidato ad un unico motivo.

Resiste con controricorso il S..

Non hanno svolto attività le altre parti intimate.

Nell’approssimarsi dell’udienza ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., la parte ricorrente.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con il motivo del ricorso si censura il vizio di violazione e falsa applicazione dell’art. 1051 c.c. e di insufficienza e contraddittorietà della motivazione su un punto decisivo della controversia.

In sostanza viene dedotta l’incongruità della motivazione della decisione della Corte territoriale, con cui senza valutare la eccessiva dispendiosità per la realizzazione di uscita su via pubblica si è sostenuto che la stessa parte odierna ricorrente aveva dato corso all’interclusione con la creazione di un garage. Parte ricorrente si duole, inoltre, della valutazione, di cui alì l’impugnata sentenza, in ordine alla insussistenza – nella fattispecie – della interclusione ed alla circostanza che la medesima è impropriamente prospettata come dipendente “da una favorevole operazione commerciale”.

Il motivo è fondato quanto alla denunciata incongruità della motivazione.

Quest’ultima, com’è noto, non è sindacabile in questo giudizio quando sia fondata su argomentazioni ragionevoli ed immuni da vizi logici censurabili.

Nell’ipotesi in esame la motivazione della sentenza gravata appare, viceversa, basata su argomenti e valutazioni non logici e, quindi, suscettibili di censura.

In particolare non possono essere considerate logiche ed immuni da vizi talune non condivise argomentazioni valutazioni motivazionali della gravata decisione.

Più specificamente appaiono incongrue e non logiche talune valutazione ed asserzioni motive quali:

la non ritenuta interclusione del fondo perchè sarebbe stato possibile entrare nel garage anche tramite la preesistente porta di ferro “…..non minuscola essendo larga metri 1,10” l’attribuzione alla parte istante di un incongrua “preoccupazione di valutare se l’immobile nel suo complesso goda di accessi alla via pubblica si da modulare sulla reale situazione di fatto la domanda da introdurre in giudizio” la valutazione di “evanescenza” delle prova della interclusione del fondo “dipesa – secondo illogica valutazione della decisione gravata – da una favorevole operazione commerciale di acquisto di un piccolissimo quoziente di terreno incolto che avendo vocazione edificatorie è stato asservito al fabbricato come parcheggio” infine, la considerazione, non che non può condividersi, per cui “in siffatta ipotesi il pregiudizio del proprietario del fondo servente deve essere considerato dal giudice con particolare favore”.

Tutte le suesposte valutazioni ed affermazioni motivazionali dell’impugnata sentenze appaiono illogiche ed incongrue e, comunque tali da comportare un riesame della fattispecie.

Al riguardò va riaffermato il principio per cui una volta accertata l’interclusione di un fondo, va riconosciuta al proprietario dello stesso che ne ha fatto richiesta la costituzione di congrua servitù di passaggio carrabile esulando dal giudizio, come nella specifica ipotesi ultronee valutazioni di diversa natura circa il carattere economico vantaggioso dell’operazione di acquisto di un fondo o il pretesto conseguente particolare favore che si dovrebbe avere nei confronti di una delle parti in causa.

Il motivo in esame, per le esposte ragioni, va dunque accolto.

2.- Il ricorso, in conseguenza del suddetto motivo e per le esposte ragioni, va accolto con conseguente cassazione della impugnata sentenza e rinvio, per la decisione della causa, ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che provvederà uniformandosi ai principi innanzi enunciati.

PQM

LA CORTE

accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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