Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25782 del 14/10/2019

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, (ud. 09/07/2019, dep. 14/10/2019), n.25782

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1318-2018 proposto da:

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA – IFITALIA SPA in persona del Dott.

L.G., nella sua qualità di Direttore Generale e Legale

Rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI

N 44, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO PILATO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) ONLUS;

– intimati –

Nonchè da:

FALLIMENTO (OMISSIS) ONLUS in persona del curatore Dott. P.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 39-F, presso lo

studio dell’avvocato EMANUELE CARLONI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIO RAVINALE;

– ricorrente incidentale –

contro

INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA – IFITALIA SPA, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 44, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO PILATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1197/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/07/2019 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Fondazione (OMISSIS) Onlus stipulò in data (OMISSIS), un contratto di factoring con Ifitalia S.p.A., cedendo crediti di varie Asl; a fronte della cessione, Ifitalia erogò anticipazioni mensili pari al 100% dei crediti ceduti fino alla data del (OMISSIS), mentre per il periodo successivo riscosse quelle per le quali aveva effettuato anticipi, decurtando progressivamente il credito che vantava verso la Fondazione. A fronte della presentazione di ulteriori fatture emesse dalla Fondazione dal 30/6/2008 in poi, Ifitalia S.p.A. non effettuò più anticipazioni sui crediti, provvedendo solo all’incasso di essi fino al totale ripianamento della propria posizione creditoria; tutto ciò avvenne in concomitanza con la sospensione dei pagamenti nei confronti del Centro di Riabilitazione (OMISSIS) srl, pure legato ad Ifitalia SpA. da un contratto di factoring, da parte delle Asl, che avevano subito pignoramenti presso terzi per crediti vantati verso il Centro da Equitalia S.p.A.. Nel periodo tra (OMISSIS) furono accreditati alla Fondazione importi per Euro 183.952,06; dal (OMISSIS), estinto il debito della Fondazione, fu girocontato sul conto del Centro di Riabilitazione (OMISSIS) s.r.l. l’importo di Euro 222.284,28. Nel frattempo la Fondazione fallì ed il Fallimento richiese il pagamento della somma di Euro 222.284,28 che avrebbe dovuto esserle accreditata in adempimento del contratto di factoring o in subordine ex art. 2041 c.c. o art. 64 L.F. nonchè il pagamento della somma di Euro 183.952,06.

Il Fallimento della Fondazione convenne allora in giudizio Ifitalia S.p.A. davanti al Tribunale di Asti chiedendone la condanna a pagare la somma di Euro 222.284,28 dovuta alla Fondazione ancora in bonis e girocontata nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento al Centro Riabilitazione (OMISSIS) s.r.l., affermando la totale assenza di giustificazione opponibile alla curatela fallimentare nelle operazioni contestate; chiese altresì il pagamento della somma di Euro 183.952,06 accreditata a favore della Fondazione nello stesso periodo, assumendo che la Ifitalia S.p.A. avrebbe dovuto conoscere il rapporto tra la Fondazione ed il Centro ed ipotizzare che l’accreditamento di tali somme andasse a detrimento della garanzia dei creditori.

Il Tribunale di Asti accolse le domande del Fallimento sia con riguardo alla somma di Euro 222.853,28 sia con riguardo alla somma di Euro 183.952,06. Con riguardo alla prima ritenne non provata l’esistenza di un’obbligazione di garanzia, opponibile al Fallimento, assunta dalla Fondazione in favore di Ifitalia S.p.A. per garantire il ripianamento dell’esposizione debitoria del Centro e legittimante la girocontazione di Euro 222.284,28. Quanto agli accrediti sul conto corrente in essere tra la Fondazione ed Ifitalia effettuati nel periodo (OMISSIS), il Tribunale ritenne che la somma richiesta dal Fallimento di Euro 183.952,06 fosse il corrispettivo di un contratto di mandato avente ad oggetto la gestione dei crediti ceduti, collegato ad un contratto di finanziamento e che in capo ad Ifitalia dovesse riconoscersi la scientia decotionis in ordine al cambiamento dei rapporti intercorsi tra le parti, con particolare riguardo allo stretto collegamento esistente tra la Fondazione ed il Centro di Riabilitazione. Ne dispose, pertanto, la revocatoria.

La Corte d’Appello di Torino, adita da Ifitalia, per quel che ancora rileva in questa sede, ha, con sentenza n. 1197 del 2017, confermato la condanna di Ifitalia S.p.A. a restituire al Fallimento della (OMISSIS) la somma di Euro 222.853,40 in adempimento del contratto di factoring, come già disposto dal Tribunale di Asti, non essendovi una valida giustificazione opponibile al Fallimento della Fondazione per il trasferimento degli importi relativi a decurtazione del debito del Centro di Riabilitazione.

Quanto al capo di sentenza relativo alla somma di Euro 183.952,06, il Giudice ha confermato che il contratto stipulato tra le parti fosse di futura cessione in massa di tutti i crediti futuri nei confronti di ogni debitore ma ha escluso, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, che fosse prevalente la causa del contratto di mandato con finalità di finanziamento, restando invece ferma la causa del trasferimento dei crediti ceduti al factor. Il Giudice ha valorizzato in particolare l’atto notarile del 20/7/2007 con il quale le parti contraenti, richiamate le condizioni generali disciplinanti il rapporto di factoring, hanno specificamente stipulato la cessione pro solvendo dalla Fondazione ad Ifitalia S.p.A. di tutti i crediti già sorti o che sorgeranno, purchè maturati entro un tempo determinato della Fondazione nei confronti delle ASL debitrici. Il Giudice ha dunque ritenuto che i pagamenti ricevuti da Ifitalia S.p.A. riguardassero crediti di cui la stessa era divenuta titolare ed ha conseguentemente escluso la ricorrenza dei presupposti dell’azione revocatoria, indipendentemente dalla presenza degli elementi soggettivi.

Conseguentemente ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado rigettando la domanda di condanna di Ifitalia S.p.A. a pagare in favore del Fallimento l’importo di Euro 183.952,06 ed ha disposto sulle spese, nel senso della loro parziale compensazione.

Avverso la sentenza Ifitalia S.p.A. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria. Resiste il Fallimento della (OMISSIS) che propone un motivo di ricorso incidentale, cui resiste Ifitalia S.p.A. con autonomo controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo del ricorso principale Ifitalia censura la sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 2704,2712 e 2719 c.c., art. 45 L.Fall. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento al capo di sentenza che ha confermato la condanna di Ifitalia S.p.A. a restituire al Fallimento della Fondazione la somma di Euro 222.853,40 in adempimento del contratto di factoring.

La ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe censurabile per non aver dato rilievo all’esistenza di due scritture aventi data certa opponibili al fallimento dalle quali il giudice avrebbe dovuto desumere che vi fosse il mandato al factor di disporre delle suddette somme. Il Giudice di merito ha escluso che le due scritture avessero data certa, ritenendo che, seppure in linea teorica la data certa di cui all’art. 2704 c.c., potesse essere desunta anche all’esito di un ragionamento presuntivo, nel caso di specie non vi sarebbero gli elementi per fondare il suddetto ragionamento, sia per mancanza di documenti prodotti in atti sia per irrilevanza delle prove testimoniali articolate ma non ammesse.

LEI motivo è inammissibile perchè di merito. La sentenza d’appello ha argomentato in modo adeguato circa le ragioni per le quali le due scritture versate in atti non possono essere ritenute aventi data certa. In secondo luogo, con riguardo al ragionamento presuntivo che il giudice avrebbe omesso per raggiungere la certezza circa la data apposta sulle due scritture, la parte si è limitata a censurare genericamente la statuizione del giudice del merito ma ha omesso di indicare gli elementi presuntivi. Di contro la sentenza impugnata, con motivazione logica e non contraddittoria, ha ritenuto che, quando anche con riguardo ad una delle due scritture, si volesse riconoscere a C.G. il potere, conferitole dal presidente, di destinare a terzi le somme destinate alla Fondazione, si deve evidenziare che nell’ottobre del 2008 la Fondazione è stata commissariati, di guisa da escludere il potere di chicchessia di autorizzare Ifitalia a trattenere le somme di cui si discute. A fronte di questo rigoroso ragionamento la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi per inficiarlo, in base alla consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la parte in cassazione non può limitarsi a riproporre le sue tesi difensive, già esposte nei gradi di merito e disattese dal giudice del riesame, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa nella sentenza impugnata, ma deve evidenziare l’intrinseca contraddittorietà del ragionamento e delle argomentazioni logiche e tecniche seguite per giungere al rigetto della domanda (Cass., n. 24155 del 13/10/2017).

2. Il ricorso principale deve essere dichiarato inammissibile.

Sul ricorso incidentale del Fallimento (OMISSIS).

1.Con il primo motivo di ricorso incidentale il Fallimento della (OMISSIS) censura il capo di sentenza che ha riformato la statuizione di condanna di Ifitalia S.p.A. a pagare la somma di Euro 183.952,06 per violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione ai canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362,1363 e 1370 c.c..

Ad avviso del ricorrente la sentenza avrebbe fatto scorretto uso dei suddetti criteri di ermeneutica contrattuale nell’escludere la prevalente natura di mandato del contratto di factoring laddove, dal tenore delle espressioni utilizzate dalle parti e dalla loro comune intenzione, il Giudice avrebbe dovuto qualificare il contratto quale contratto di mandato collegato ad un finanziamento.

1.1.II motivo è inammissibile in quanto le censure del ricorrente non inficiano l’articolata ricostruzione operata dalla Corte d’Appello la quale ha ritenuto che, pur in presenza di ambiguità interpretative, deve essere valorizzato il fatto che, con atto notarile, le parti contraenti, richiamate le condizioni generali disciplinanti il contratto di factoring, avessero stipulato una cessione pro-solvendo di crediti dalla Fondazione ad Ifitalia, con riguardo a crediti già sorti o insorgenti in un tempo ben determinato della Fondazione verso le Aziende Sanitarie debitrici. La Corte d’Appello ha concluso nel senso che i pagamenti ricevuti da Ifitalia avevano riguardato crediti di cui la stessa era divenuta titolare a seguito dell’atto del 20/7/2007 e che di conseguenza non vi fossero i presupposti per negare ad Ifitalia il diritto di trattenere somme proprie. Ora, rispetto a questa articolata e motivata argomentazione, la ricorrente non aggredisce la ratio decidendi e propone una rilettura, a sè favorevole, del merito della causa, al di fuori dei confini del giudizio di legittimità.

2. Conclusivamente anche il ricorso incidentale deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e compensa le spese tra le parti. Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia del ricorrente principale sia di quello incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2019

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