Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25782 del 02/12/2011
Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25782
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
C.L., elettivamente domiciliato in Roma, via della
Giuliana n. 44, presso lo studio dell’avv. Vittorio Nuzzaci,
rappresentato e difeso dall’avv. TOSI Orlando;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria
regionale dell’Emilia Romagna, sez. 13, n. 88 del 13 febbraio 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
16.11.2 011 dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 377
c.p.c., comma 2;
udito, per l’Agenzia ricorrente, l’avvocato dello stato Alessandro De
Stefano;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente propose ricorso avverso cartelle di pagamento notificategli il 31.12.2001, emesse, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, in esito a controllo formale delle dichiarazioni dei redditi relativi alle annualità 1994 e 1995.
A fondamento del ricorso, il contribuente deduceva la nullità della notifica, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione, per tardività dell’iscrizione a ruolo nonchè il difetto di motivazione.
L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, sul presupposto dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione. La decisione fu confermata dalla commissione regionale.
Disattese l’eccezione di inammissibilità dell’appello, i giudici di appello hanno così motivato la propria decisione: “Per quanto riguarda il merito del contenzioso, questa Commissione ritiene che le doglianze del contribuente debbano essere accolte, in quanto le considerazioni espresse dai giudici di primo grado sono completamente condivise da questa Commissione, perchè la cartella di pagamento fu notificata in violazione delle disposizioni previste nel D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, per cui le motivazioni espresse dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna, vengono fatte proprie da questa Commissione a sostegno della propria decisione”.
Avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in tre motivi.
Il contribuente ha resistito con controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il secondo motivo di ricorso, con il quale l’Agenzia – denunziando violazione di legge e vizio di motivazione censura la decisione impugnata per non aver considerato che l’eventuale nullità della notifica delle cartelle doveva ritenersi sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., in conseguenza della tempestiva impugnazione delle stesse da parte del contribuente – appare manifestamente fondato.
Occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici, la proposizione del ricorso del contribuente produce l’effetto di sanare la nullità della notificazione dell’avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., purchè il conseguimento dello scopo avvenga prima della scadenza del termine di decadenza previsto dalle singole leggi d’imposta – per l’esercizio del potere di accertamento (cfr. Cass., sez. un. 19854/04, 24962/05, 12153/05).
Alla stregua delle considerazioni che precedono – restando assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso s’impone l’accoglimento del ricorso.
La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
P.Q.M.
la Corte: accoglie il ricorso e rinvia la causa, anche per la regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011