Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25781 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 26/09/2017, dep.30/10/2017),  n. 25781

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9380-2015 proposto da:

C.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII

474, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ARIZZI, recapito

professionale dell’avvocato SALVATORE ALOISI che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DONATELLO

23, presso lo studio dell’avvocato PIERGIORGIO VILLA, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO M. SIRACUSANO;

– controricorrente –

contro

PUBBLICO MINISTERO presso la PROCURA del TRIBUNALE DI MESSINA,

PUBBLICO MINISTERO presso il TRIBUNALE DI ROMA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 861/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/09/2017 dal Presidente Relatore Dott. SCALDAFERRI

ANDREA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio ritenuto che, con sentenza n. 861 depositata il 15 dicembre 2014, la Corte di appello di Messina ha ridotto l’importo dell’assegno di mantenimento dovuto da B.A. alla moglie separata C.M.;

che avverso tale provvedimento la signora C. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, resistiti dal B. con controricorso.

considerato che il primo motivo di ricorso deduce la violazione della normativa in tema di onere della prova e dell’art. 115 c.p.c., lamentando l’assenza di prova della capacità lavorativa della C., erroneamente ritenuta sussistente dalla Corte territoriale;

che il secondo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 156 c.c., ed il vizio di motivazione, con riferimento ai criteri di determinazione dell’assegno di mantenimento, lamentando che erroneamente la Corte di appello avrebbe ridotto l’importo dell’emolumento per la ritenuta brevità del matrimonio, trascurando tutti gli altri elementi valorizzati dal Tribunale in prime cure per provvedere alla quantificazione del dovuto;

che il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell’art. 156 c.c. e della L. art. 5, comma 7, divorzio in relazione alla mancata previsione dell’adeguamento automatico dell’importo dell’assegno secondo gli indici di svalutazione monetaria, e la nullità della sentenza atteso che il B. non risulta avesse impugnato la sentenza di primo grado sul punto della rivalutazione monetaria dell’assegno di mantenimento, sicchè la non inclusione di tale rivalutazione nella sentenza di appello integrerebbe anche il vizio di ultrapetizione;

che il controricorrente ha chiesto il rigetto del ricorso;

ritenuto che il primo motivo, pur rubricato sotto il paradigma della violazione di norme di legge (in tema di onere della prova e di disponibilità delle prove), si risolve in una critica nei riguardi della motivazione in fatto, incentrata su una diversa valutazione in concreto degli elementi fattuali valorizzati dal giudice di appello, che imporrebbe a questa Corte un’inammissibile riedizione del giudizio di fatto, dovendo solo ribadirsi -in diritto- che la capacità reddituale può valutarsi anche in via potenziale (Sez. 1, Sentenza n. 6197 del 22/03/2005);

che anche il secondo motivo è inammissibile laddove critica la scelta della corte di merito di considerare la durata del matrimonio ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento trascurando altre prove che documenterebbero l’alto tenore di vita coniugale: posto infatti che la durata del matrimonio rientra tra gli elementi che possono incidere sulla quantificazione dell’assegno di mantenimento (cfr. Cass. n. 25618/07; n. 23378/04; n. 20638/04), la censura si risolve nella richiesta di revisione del giudizio comparativo tra gli elementi probatori del relativo diritto, che è riservato al giudice del merito;

che il terzo motivo è infondato tenendo presente che la sentenza di primo grado aveva espressamente disposto l’adeguamento automatico dell’assegno secondo indici Istat -come si ricava dalla trascrizione del dispositivo della sentenza contenuta nel ricorso- e che la Corte territoriale, nel dichiarare confermata per le restanti statuizioni non esaminate la sentenza impugnata, vi ha implicitamente incluso la previsione della rivalutabilità dell’importo;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, escluso il doppio contributo risultando la ricorrente ammessa al gratuito patrocinio.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso in favore del controricorrente delle spese di questo giudizio di cassazione, in Euro 2.600,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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