Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25781 del 14/12/2016
Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 23/09/2016, dep.14/12/2016), n. 25781
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –
Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13930-2012 proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA PIETRO DA CORTONA N 8, presso lo studio dell’avvocato
SALVATORE MILETO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
M.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. P. DA
PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato LUCIANA PIRRONGELLI,
che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2447/2011 della CORTE D’APPELLO di ROMA,
depositata il 01/06/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
23/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;
udito l’Avvocato MILETO Massimiliano, con delega depositata in
udienza dell’Avvocato MILETO Salvatore, difensore del ricorrente che
si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento 2-3
motivo, assorbito 1 motivo del ricorso.
Fatto
CONSIDERATO IN FATTO
Con sentenza in data 16.1/26.2/2004 il Tribunale di Roma condannava M.E. all’esecuzione delle opere necessarie al ripristino dello status precedente alla realizzazione di opere, da parte dellA stessa, ritenute in violazione del possesso del Condominio di via Trionfale 6593 di Roma.
La decisione del Tribunale capitolino interveniva dopo pregresso procedimento possessorio intrapreso dal suddetto Condominio e definito con reclamo al collegio, confermato con la stessa succitata sentenza.
Avverso quest’ultima la M. interponeva appello resistito dal Condominio.
L’adita Corte di Appello di Roma, in accoglimento del proposto gravame, respingeva il ricorso possessorio del Condominio, con compensazione integrale delle spese.
Per la cassazione della decisione della Corte territoriale ricorre il Condominio con atto affidato a quattro ordini di motivi.
Resiste con controricorso la M..
Nell’approssimarsi dell’udienza hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 c.p.c., sia la M., che il Condominio, il quale ultimo ha, altresì, provveduto – come da nota del 17.9.2016 – a depositare copia della Delib. assembleare condominiale in data 18.1.2012.
Diritto
RITENUTO in DIRITTO
1.- Con il primo motivo del ricorso si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia ovvero per violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Viene lamentata, nella sostanza, la mancata trattazione della questione relativa all’aspetto della “apertura nelle falde del tetto di sei finestre” da parte della M..
2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di violazione degli artt. 1168, 1170, 1102 e 1120 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3.- Con il terzo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1168, 1170, 1102 e 1120 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
4.- Con il quarto motivo del ricorso si prospetta il vizio di “insufficiente ed incongrua motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
5.- la Corte ritiene di dover immediatamente esaminare, anche per ragioni di economia e celerità rispetto alla dovuta decisione, il quarto motivo del ricorso.
Con quest’ultimo il ricorrente Condominio lamenta un vizio motivazionale in ordine all’interpretazione fornita con decisione gravata quanto all’art. 3 del regolamento condominiale.
La censura è fondata per le ragioni di seguito esposte.
La Corte territoriale nel valutare la fattispecie ha considerato illogicamente solo la prima parte dell’art. 3 del detto regolamento.
Ciò facendo la Corte medesima è incorsa in palese contraddizione avendo essa stessa considerato ed affermato che non poteva prescindersi dalla medesima norma e dalle conseguenti implicazioni al fine della decisione della controversia.
Appare, quindi, del tutto illogico aver concentrato l’attenzione solo sulla parte della detta norma regolamentare che prevede la concessione in uso della porzione di sottotetto ai proprietari delle soffitte.
E ciò evitando contestualmente ogni accenno, pur dovuto, al contestuale ed inevitabile esame con la seconda parte della detta norma regolamentare laddove viene comunque fatto “salvo il diritto del Condominio di accedere in essa (porzione di sottotetto) per ispezionare la copertura e quant’altro di proprietà condominiale”.
Per di più la esposta contraddittorietà e carenza motivazionale, oltre a inficiare la logicità della sentenza impugnata, finisce anche per esplicare un ulteriore effetto: quello di far ritenere, per implicito, un concetto angusto del possesso del Condominio, che – viceversa – va parametrato, con riferimento a tutta la normativa regolamentare ed in concreto, alle reali e bilanciate esigenze della proprietà condominiale e di quella dei condomini.
Appare, quindi, necessario un ulteriore ed approfondito riesame della fattispecie da parte della Corte territoriale.
Al riguardo deve richiamarsi l’affermazione già enunciata da questa Corte per cui “in tema di condominio le parti comuni di un edificio formano oggetto di un compossesso “pro indiviso” che si esercita diversamente a seconda che le cose, gli impianti ed i servizi siano oggettivamente utili” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 5 agosto 2005, n. 16496).
In conclusione il motivo qui esaminato va accolto.
6.- I rimanenti motivi del ricorso devono ritenersi assorbiti.
7.- L’anzidetto statuito accoglimento comporta conseguentemente la cassazione dell’impugnata sentenza ed il rinvio della causa alla Corte di merito, che provvederà alla decisione conformandosi al principio innanzi affermato.
PQM
LA CORTE
accoglie il quarto motivo del ricorso, assorbiti i rimanti motivi, cassa – in relazione al motivo accolto – l’impugnata sentenza e rinvia, anche per il merito ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016