Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25781 del 13/11/2020

Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 13/11/2020), n.25781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FALASCHI Milena – Presidente –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4984-2019 proposto da:

ALBERGO MIRAMONTI DI M.I.M. E C. SAS, M.M.I.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE GORIZIA 14, presso lo

studio dell’avvocato FRANCO SABATINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato FABRIZIO FOGLIETTI;

– ricorrenti –

contro

DEE SAT IMMOBILIARE SRL, MA.RI., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA DI TORRENOVA n. 165, presso lo studio dell’avvocato

MARIANGELA PETRILLI, rappresentati e difesi dagli avvocati MICHELE

FARAGLIA, MARGHERITA FARAGLIA;

– controricorrenti –

e contro

DEE.SAT IMMOBILIARE SRL;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 24938/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 10/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Albergo Miramonti di M.I.M. & c. s.a.s. e M.I.M. hanno proposto ricorso articolato in unico motivo, inerente ad assunto errore di fatto ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, per la revocazione della ordinanza 10/10/2018, n. 24938, della Corte di cassazione.

In via subordinata, i ricorrenti propongono istanza di correzione dell’errore materiale, contenuto nel dispositivo della medesima ordinanza, lì dove statuisce “rigetta il ricorso incidentale”, anzichè “dichiara inammissibile il ricorso incidentale”.

Ma.Ri. e la DEE.SAT. Immobiliare s.r.l. si difendono con controricorso.

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso per revocazione, come anche della richiesta di correzione, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Con atto di citazione del 12 ottobre 1994 S.M., richiamato il contratto di permuta immobiliare da lei stipulato con M.B. il (OMISSIS), convenne davanti al Tribunale di Sulmona quest’ultimo e la sua avente causa Albergo Miramonti di M.I.M. & C. S.a.s., per sentir dichiarare illegittima la costruzione di un edificio destinato ad albergo realizzato sulle particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) del Foglio (OMISSIS) del NCT del Comune di (OMISSIS), a confine con le particelle (OMISSIS) e (OMISSIS) di proprietà dell’attrice, per violazione di norme locali urbanistico-edilizie integrative del codice civile, nonchè per violazione della clausola, contenuta nel richiamato contratto di permuta, relativa alla costituzione di una servitù di passaggio, ed ancora per avere invaso il terreno attoreo con muri di contenimento e recinzione e con un tubo adduttore di acqua a servizio del fabbricato. L’attrice chiese altresì la condanna dei convenuti alla riduzione in pristino e al risarcimento dei danni. M.B. e la Albergo Miramonti S.a.s. si costituirono, formulando altresì una domanda riconvenzionale condizionata. A seguito delle morti di S.M. e di M.B., il giudizio fu proseguito, rispettivamente, da Ma.Ri., quale erede dell’attrice, e da M.I.M., quale erede del convenuto. Con sentenza del 27 gennaio 2009, il Tribunale di Sulmona condannò i convenuti a eseguire opere di ripristino nell’area destinata a servitù di passaggio ed al risarcimento generico dei danni. Proposero appello in via principale Ma.Ri. e la Dee.Sat Immobiliare S.r.l., mentre la Albergo Miramonti S.a.s. e M.I.M. spiegarono appello incidentale. Con sentenza dell’8 aprile 2013, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma dell’impugnata decisione di primo grado, condannò la Albergo Miramonti S.a.s. e M.I.M. alla demolizione e ricostruzione, nella loro proprietà, di tutti i muri di contenimento e di recinzione, mentre rigettò il gravame incidentale. La Dee.Sat Immobiliare S.r.l. e Ma.Ri. proposero ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, mentre la Albergo Miramonti S.a.s. e M.I.M. notificarono controricorso con ricorso incidentale condizionato.

L’ordinanza 10/10/2018, n. 24938, della Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, rigettato il secondo e il terzo motivo, dichiarato assorbito il quarto, nonchè rigettato il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte d’appello di L’Aquila. L’ordinanza 10/10/2018, n. 24938 così argomentava la propria decisione:

“Considerato che con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 873 c.c., delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del P.R.G. 1984, art. 4, lett. m), e art. 22, lett. g), e delle N. T.A. del P.R.G. 1993 del Comune di (OMISSIS), art. 8. nonchè dell’art. 1058 c.c., e art. 1350 c.c., n. 4, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Secondo quanto dedotto, la soluzione offerta dalla Corte d’appello (secondo cui il terreno attoreo a confine con la particella (OMISSIS) delle controparti, essendo costituito dalla striscia compresa nella particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS), lunga mt. 26,00 e larga mt. 3,50 destinata a rampa di accesso alla retrostante particella n. (OMISSIS) pure di proprietà S., oggi Soc. Dee.Sat, “non può inquadrarsi nella nozione di “fondi finitimi” ai sensi dell’art. 873 c.c., ss.”, atteso che essa è di larghezza inferiore alla distanza di mt. 5,00 prescritta dalle norme regolamentari del Comune di Scanno per le nuove costruzioni dal confine di proprietà) contrasta con l’art. 873 c.c., e con le norme regolamentari del Comune di (OMISSIS) di cui agli strumenti urbanistici del 1984 e del 1993, rispettivamente in vigore al 1988 (epoca della costruzione del corpo di fabbrica di controparte più prossimo alla proprietà attrice) e al 1994 (anno di instaurazione del presente giudizio) e tuttora vigenti, nonchè con il consolidato indirizzo della suprema Corte in materia di distanze dal confine di proprietà. Si contesta, inoltre, la validità della clausola ritenuta dalla Corte d’appello costitutiva della servitù di passaggio, che consentirebbe l’edificazione fino al confine con la striscia di terreno gravata dalla servitù; che il motivo è fondato; che nessun rilievo assume l’eccezione di inammissibilità del primo motivo di ricorso – sul presupposto che il giudice di primo grado ha giustificato il rigetto della domanda attrice di riduzione in pristino richiamando l’art. 2933 c.c., comma 2, con riferimento al pregiudizio all’economia nazionale derivante dalla demolizione di strutture alberghiere – avendo la sentenza impugnata confermato la decisione di primo grado in base a una diversa motivazione, per cui non sono sindacabili in sede di giudizio di legittimità le ragioni della pronuncia di primo grado (Cass. 19 maggio 2006, n. 11844; Cass. 12 dicembre 2005, n. 27391); che secondo l’insegnamento di questa Corte, quando due fondi siano separati da una striscia di terreno intermedia, inedificata o inedificabile, che abbia una larghezza inferiore al distacco dal confine prescritto per le costruzioni, ciascuno dei proprietari deve costruire sul proprio fondo a una distanza, rispetto al confine con il terreno di proprietà aliena, che non sia inferiore alla metà della differenza che residua sottraendo dal distacco imposto dalla normativa edilizia la misura dello spazio occupato dalla striscia di terreno interposta, quest’ultima risultando così “neutralizzata” nel computo della distanza minima (Cass. 18 febbraio 2013, n. 3968); che non è pertinente, nel caso di specie, il richiamo all’orientamento espresso con la sentenza posta dalla Corte d’appello a fondamento della sua decisione, concernendo tale giurisprudenza la diversa ipotesi di fondi separati da una striscia di terreno di proprietà di terzi; che, pertanto, nel caso di specie, individuata l’appartenenza dei fondi contigui, dovrà essere verificato il rispetto del distacco assoluto dal confine previsto dalle norme regolamentari; che con il secondo motivo si prospetta, in via cumulativa, la violazione e falsa applicazione dell’art. 948 c.c., art. 1064 c.c., comma 1, e art. 1067 c.c., comma 2, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Lamentano i ricorrenti che la rettifica del muro di contenimento della scarpata artificiale creata a confine della particella (OMISSIS) della S., affinchè il passaggio fosse munito di idonea protezione, non è adatta a scongiurare l’accidentale caduta dei mezzi in transito. Evidenziano, al riguardo, il passaggio in giudicato dell’accertamento compiuto dal giudice di prime cure, in difetto di espressa impugnazione, e il mancato accoglimento dell’ordine di demolizione parziale nella parte insistente sulla proprietà attrice e la ricostruzione sul suolo dei resistenti con l’obbligo di realizzare, oltre la striscia di 50 cm, idonee misure di sicurezza; che con il terzo motivo si lamenta la violazione degli artt. 948 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si contesta, al riguardo, la violazione del giudicato sull’accertamento compiuto dal Tribunale della violazione della proprietà dei resistenti, nonchè l’omessa pronuncia sulla domanda di restituzione della superficie di 3,55 mq, libera di costruzione altrui, come richiesto dai resistenti alla domanda di rivendicazione; che il secondo e il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente, sono infondati; che la Corte d’appello, sulla base delle risultanze istruttorie, con giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede, ha accertato che il muro di contenimento realizzato dai convenuti non ostacola la fruibilità della fascia data in servitù e che la stessa può essere attraversata anche con mezzi meccanici pesanti. Il muro della rampa di accesso alla particella (OMISSIS), secondo quanto acclarato in sede di merito, risulta al di fuori della linea di confine disegnata dallo stesso consulente tecnico d’ufficio, cosicchè l’attore beneficia di fatto di una area di dimensioni superiori a quella mancante all’altra parte, con la conseguenza che la situazione attuale non sembra arrecare alcun danno alla proprietà degli appellanti, godendo questi ultimi di una rampa di accesso avente una larghezza non inferiore a metri quattro; che con il quarto motivo si deduce la violazione dell’art. 10 c.p.c., comma 2, art. 15 c.p.c., commi 1 e 4, art. 91 c.p.c., nonchè D.M. 8 aprile 2004, n. 127, art. 4, comma 1, art. 5, commi 1 e 4, art. 6, commi 1 e 6, art. 14, in relazione ai motivi di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. I ricorrenti lamentano la regolazione delle spese del giudizio; che il motivo resta assorbito a seguito dell’accoglimento del primo motivo di ricorso; che con il primo motivo del ricorso incidentale condizionato si prospetta la violazione e falsa applicazione della L.R. Abruzzo 30 novembre 1989, n. 99, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si deduce, al riguardo, una questione rimasta assorbita nel giudizio di primo grado e riproposta in appello, concernente l’effetto sanante derivante dall’approvazione, in deroga al PRG, del progetto relativo al collegamento dei due preesistenti corpi di fabbrica mediante la realizzazione di un terzo manufatto avente carattere pertinenziale, nel rispetto della L.R. Abruzzo n. 99 del 1189; che con il secondo motivo del ricorso incidentale condizionato si deduce la violazione e falsa applicazione della L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3, comma 1, in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nonchè l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione al motivo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Si sostiene, al riguardo, che altra questione che non è stata esaminata (in quanto assorbita) nel giudizio di merito, anche se ha costituito oggetto di discussione tra le parti, è quella dell’impossibilità di individuare la violazione della distanza legale per l’approvazione di un progetto edilizio, non ancora eseguito ma tuttora efficace, comportante l’autorizzazione a edificare sino alla striscia gravata da servitù di passaggio in deroga al rispetto della distanza legale e riguardante il progetto edilizio per l’abbattimento delle barriere architettoniche in deroga al rispetto della distanza legale. Tale deduzione impedirebbe l’accoglimento della domanda di demolizione (L. 9 gennaio 1989, n. 13, art. 3, comma 1); che i motivi, da trattarsi congiuntamente, sono inammissibili; che in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l’appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c., deve reiterare le domande e le eccezioni non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse (Cass. 11 gennaio 2017, n. 413; Cass. 11 maggio 2009, n. 10796). Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte e alle conclusioni prese davanti al primo giudice; che, nel caso di specie, difettano di specificità le deduzioni riguardanti la riproposizione in appello delle domande non accolte in primo grado, richiamando genericamente il ricorso, l’atto di costituzione, la comparsa conclusionale e di replica; che il ricorso principale va pertanto accolto in relazione al primo motivo, assorbito il quarto, mentre devono essere rigettati il secondo e il terzo motivo, con rinvio alla Corte d’appello di L’Aquila, in diversa composizione, in relazione al motivo accolto, anche per le spese del giudizio di legittimità; che deve invece essere respinto il ricorso incidentale (…).

Il ricorso per revocazione deduce, come errore di fatto addebitato all’ordinanza n. 24938/2018, l’affermazione contenuta nella decisione della Corte di cassazione sul ricorso incidentale condizionato, in relazione a due questioni rimaste assorbite nel giudizio di appello davanti alla Corte di L’Aquila (l’una attinente all’effetto sanante derivante dall’approvazione del progetto di collegamento dei due preesistenti corpi di fabbrica, l’altra attinente all’impossibilità di individuare la violazione della distanza legale per l’approvazione di un progetto edilizio, non ancora eseguito, per l’abbattimento delle barriere architettoniche). In ordine alle due censure esposte nel ricorso incidentale condizionato, l’ordinanza n. 24938/2018 ha affermato, in realtà, che “difettano di specificità le deduzioni riguardanti la riproposizione in appello delle domande non accolte in primo grado, richiamando genericamente il ricorso l’atto di costituzione, la comparsa conclusionale e di replica”.

Tale assunto difetto di specificità è ritenuto frutto di erronea supposizione dai ricorrenti per revocazione, in quanto il ricorso incidentale aveva “richiamato” le questioni rimaste assorbite in secondo grado, sulla base di eccezioni e difese a loro volte riproposte nel giudizio di appello. La Corte di cassazione, con l’ordinanza revocanda, non avrebbe comunque percepito che si tratta di “questioni/eccezioni rimaste assorbite nella sentenza di appello”, fatto chiaramente emergente dagli atti processuali. In subordine, viene chiesta la correzione dell’erronea e contraddittoria statuizione di “rigetto” del ricorso incidentale adottata nel dispositivo dell’ordinanza n. 24938/2018, dopo che in motivazione i motivi di ricorso erano stati dichiarati “inammissibili”.

I. I motivi di ricorso sono palesemente estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c..

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l’errore di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale. E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

In particolare, è costante l’orientamento giurisprudenziale secondo cui una sentenza della Corte di cassazione non possa essere impugnata per revocazione in base all’assunto che essa abbia male valutato i motivi di ricorso, perchè un vizio di questo tipo costituirebbe un errore di giudizio e non un errore di fatto ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass. Sez. 6 – L, 03/04/2017, n. 8615; Cass. Sez. 6 – 3, 15/06/2012, n. 9835). Si è altresì già affermato che la configurabilità dell’errore revocatorio sia del tutto da escludersi quando si prospetti chela decisione della Corte di cassazione sia conseguenza di una pretesa errata valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali, ovvero, in particolare di un errato giudizio espresso dalla sentenza di legittimità circa la inosservanza del requisito di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, che abbia condotto alla inammissibilità del motivo di ricorso (Cass., Sez. 6 – 5, 31/08/2017, n. 20635; Cass. Sez. 2, 22/06/2007, n. 14608; Cass. Sez. 1, 23/05/2006, n. 12154).

La carenza di portata revocatoria, financo astratta, della ipotesi di errore ex art. 395 c.p.c., n. 4, avanzata da Albergo Miramonti di M.I.M. & c. s.a.s. e M.I.M. sta, peraltro, nella circostanza che l’ordinanza n. 24938/2018 ha avuto ben chiaro che le due censure oggetto del ricorso incidentale attenessero entrambe a questioni rimaste assorbite nelle pregresse fasi di merito, come si legge a pagina 8 del provvedimento, ove è anche affermato che i motivi “sono inammissibili”.

In ordine alle due censure esposte nel ricorso incidentale condizionato, l’ordinanza n. 24938/2018 ha affermato, in realtà, che “difettano di specificità le deduzioni riguardanti la riproposizione in appello delle domande non accolte in primo grado, richiamando genericamente il ricorso l’atto di costituzione, la comparsa conclusionale e di replica”. Tale argomentazione rende agevoli l’individuazione e la comprensione delle ragioni della decisione: l’ordinanza n. 24938/2018 non suppose di certo che operi per il controricorrente nel giudizio di cassazione un onere di riproposizione delle domande (ed eccezioni) rimaste assorbite nella sentenza d’appello, e sostenne, piuttosto, che il ricorso incidentale non avesse adempiuto all’onere, desumibile dall’art. 371 c.p.c., comma 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6, di specificare che tali domande erano state a suo tempo ritualmente devolute al giudice di appello ai sensi dell’art. 346 c.p.c., dalle appellanti incidentali Albergo Miramonti S.a.s. e M.I.M..

In tal senso, le affermazioni poi contenute a pagina 9 dell’ordinanza, secondo cui “deve invece essere respinto il ricorso incidentale, nonchè a pagina 10 in dispositivo, ove si dice “rigetta il ricorso incidentale” non incidono sulle ragioni determinanti nell’economia della decisione che ha condotto alla pronuncia sulla medesima impugnazione incidentale.

Secondo, infatti, consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso incidentale, sia pure condizionato, con il quale la parte vittoriosa in sede di merito riproponga questioni su cui i giudici di appello non si sono pronunciati, avendole ritenute assorbite dalla statuizione adottata fondata su una autonoma ratio decidendi, in quanto, in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, e le stesse, nel caso di cassazione della sentenza, rimangono comunque impregiudicate e possono essere dedotte davanti al giudice di rinvio. All’esito dell’annullamento della sentenza d’appello, le questioni rimaste assorbite riprendono, infatti, efficacia e vigore e si devono, anzi, ritenere riproposte dinanzi al giudice di rinvio se non risulti una diversa volontà della parte (Cass. Sez. 6 – L, 23/07/2018, n. 19503; Cass. Sez. 5, 22/09/2017, n. 22095; Cass. Sez. 5, 15/01/2016, n. 574; Cass. Sez. L, 21/02/2014, n. 4130; Cass. Sez. 5, 20/12/2012, n. 23548; Cass. Sez. 2, 28/02/2007, n. 4787; Cass. Sez. 1, 19/10/2006, n. 22501; Cass. Sez. 1, 28/08/2004, n. 17201).

La statuizione di “rigetto” del ricorso incidentale contenuta nel dispositivo dell’ordinanza n. 24938/2018 della Corte di cassazione va dunque intesa integrando la stessa con la motivazione, la quale rivela la giustificazione della portata esclusivamente processuale della pronuncia in ordine alla omessa specifica indicazione dell’avvenuta riproposizione delle questioni rimaste assorbite davanti alla Corte d’appello di L’Aquila. Come, del resto, da ultimo precisato da Cass. Sez. 6, 17/05/2018, n. 12046, il ricorso per revocazione delle pronunce di cassazione con rinvio, qual è appunto Cass. n. 24938/2018, deve ritenersi comunque inammissibile se l’errore revocatorio enunciato abbia portato all’omesso esame di eccezioni, questioni o tesi difensive che possano costituire oggetto di una nuova, libera ed autonoma valutazione da parte del giudice del rinvio.

Parimenti inammissibile è la richiesta di correzione dell’errore materiale, ai sensi degli artt. 287 e 391-bis c.p.c., con riguardo alla formula “rigetta il ricorso incidentale”, anzichè “dichiara inammissibile il ricorso incidentale”, non trattandosi di ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, rilevabile ictu oculi dal testo del provvedimento, quanto di attività di specificazione, o di interpretazione, di una decisione della Corte di cassazione.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e, in ragione della soccombenza, i ricorrenti vanno condannati in solido a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di revocazione, liquidate in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, – da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di revocazione, che liquida in complessivi Euro 3.500,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 3 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020

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