Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25781 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 25/10/2011, dep. 02/12/2011), n.25781

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6520/2009 proposto da:

AS DELPHINA SPORTING CLUB, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR 17 presso lo studio

dell’avvocato VEZIO PAGLIARINI, rappresentato e difeso dall’avvocato

FERRANTE Giuseppe, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CASORIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 212/2007 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 10/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

25/10/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI;

udito per il ricorrente l’avvocato FERRANTE GIUSEPPE, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine il

rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia nasce da un avviso di accertamento con il quale il comune di Casoria, in relazione all’anno 1994, ha determinato la Tarsu dovuta dall’associazione sportiva Delphinia sporting club.

Nell’impugnazione contro l’atto impositivo, la pretesa fiscale venne contestata in ragione del fatto di non essere l’associazione caratterizzata da fine di lucro e di non essere comunque tenuta all’assolvimento dell’imposta giacchè gli impiantì sportivi e le palestre si dissero rientrare tra i locali che non producono rifiuti.

Si dedusse anche la carenza di motivazione dell’atto impugnato.

L’assunto dell’associazione Delphinia venne respinto dalla commissione Tributaria provinciale di Napoli. E, appellando la relativa sentenza, l’associazione dedusse – per quanto ancora unicamente rileva – la nullità dell’avviso di accertamento perchè relativo all’anno 2004, e dunque a un periodo anteriore alla nascita dell’obbligazione tributaria, sorta in capo a essa deducente solo il 15 novembre 2004, con l’effettiva presa in consegna del complesso immobiliare. Chiese pertanto che l’imposta fosse rideterminata tenendo conto solo delle annualità successive.

La Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza n. 212/27/2007, resa pubblica in data 10.1.2008, ha respinto l’appello, in particolare dichiarando inammissibile la succitata doglianza, da un lato perchè introduttiva di nuova materia di cognizione e, dall’altro, perchè diretta a sollecitare al giudice tributario “atti positivi di interferenza nell’attività autonoma della p.a.”.

Por la cassazione di questa sentenza la contribuente ha proposto un primo ricorso, spedito in notifica il 25.2.2009, e un secondo ricorso spedito in notifica il 17.3.2009.

Ha articolato due motivi.

Il comune intimato non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il confronto tra i due ricorsi porta il collegio a evidenziarne la sostanziale differenza in ciò, che solo nel secondo risultano formulati, a conclusione dei motivi, i quesiti di diritto prescritti dall’art. 366 bis c.p.c., a pena di inammissibilità. In definitiva, i due ricorsi sono identici nella esposizione delle censure e si differenziano per il sol fatto di contenere, il secondo, i quesiti di diritto omessi dal primo.

Ferma dunque l’inammissibilità del primo ricorso, la riedizione dell’atto prima della relativa declaratoria si iscrive nell’ambito di quel consolidato filone interpretativo che ne consente la pratica in base all’art. 387 c.p.c., alla condizione che il nuovo atto di esercizio del potere di impugnare non sia già precluso dalla decorrenza del termine lungo di impugnazione (art. 327 c.p.c.).

In tal senso – e per quanto infra – non rilevano le conclusioni afferenti la c.d. efficacia bilaterale della notifica dell’impugnazione medesima, che inducono a tener da conto il termine breve decorrente dalla data di perfezionamento della prima notificazione purchè, ovviamente, non sia già decorso il termine lungo).

Nel caso di specie, giustappunto, il secondo ricorso risulta proposto dopo l’infruttuosa scadenza del termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., attesa l’avvenuta spedizione per posta direttamente dal difensore, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 1; in data 17.3.2009.

in particolare, il detto ricorso appare tardivo in rapporto alla data di pubblicazione della sentenza risultante dal frontespizio (10.1.2008), rispetto alla quale il termine lungo, compreso il periodo di sospensione feriale, giunse a scadenza il 25.2.2009.

Al riguardo va precisato che in calce alla sentenza compare un’ulteriore annotazione di deposito, recante data 31.1.2008, con paritetica sottoscrizione del segretario. Ma codesta non rileva agli specifici fini della decorrenza del termine di impugnazione, in quanto che, sul piano logico, prima ancora che giuridico, una volta accertata la formazione della sentenza di primo grado il 10.1.2008, in considerazione del ricorrere dei requisiti di cui all’art. 133 c.p.c., comma 1 (la consegna del documento-sentenza al cancelliere nel suddetto giorno e il suo contestuale deposito attestato dalla firma ivi apposta), il successivo timbro di deposito del cancelliere- segretario, in data 31.1.2008, non può assumere valore attestativo di un evento – la pubblicazione della sentenza – già in precedenza verificatosi, essendo semplicemente riconducibile agli adempimenti previsti dall’art. 133 c.p.c., comma 1.

Tanto è conforme all’orientamento consolidato di questa Corte sul tema della doppia annotazione di deposito eventualmente caratterizzante la medesima sentenza civile. Stando alle cui conclusioni “qualora la sentenza presenti, oltre la firma del giudice, due timbri di deposito entrambi sottoscritti dal cancelliere, al fine di individuare il giorno del deposito, dal quale decorre il termine di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c., occorre far riferimento alla prima data, in riferimento alla quale risulta accertata la formazione della sentenza per la ricorrenza dei requisiti indispensabili prescritti dall’art. 133 c.p.c., comma 1” (Cass. n. 20858/2009; n. 9863/2004). Ed e corroborato dall’ulteriore indirizzo giurisprudenziale secondo cui il termine annuale di decadenza dall’impugnazione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, per tale intendendosi la data del deposito in cancelleria, a nulla rilevando l’omissione della comunicazione di cancelleria di avvenuto deposito, cui pur possono connettersi le conseguenze disciplinari a carico del responsabile (Cass. n. 15778/2007; n. 11910/2003).

Deriva dalle considerazioni esposte l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità dei ricorsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 25 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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