Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25780 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 19/07/2017, dep.30/10/2017),  n. 25780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18012-2015 proposto da:

M.F.M., elettivamente domiciliato in ROMA via

OTTAVIANO 102 presso l’Avv. Paolo di Feo, rappresentato e difeso

dagli Avv.ti Renato D’Isa e Gennaro Barbato, per procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 329/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 15/1/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/07/2017 dal Consigliere Dott. CRUCITTI ROBERTA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.F.M. di avviso di accertamento relativo a Irpef dell’anno di imposta 2007, La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile l’appello proposto dal contribuente avverso la decisione di primo grado perchè presentato personalmente dalla parte, malgrado la causa avesse un valore superiore ai 2.500 Euro.

Avverso la decisione il contribuente ha proposto ricorso per la cassazione, affidandosi a due motivi.

L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che non ha preso parte nei precedenti gradi di giudizio.

2. Il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle entrate non è meritevole di accoglimento.

2.1. Il primo motivo di ricorso – con il quale si deduce la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la C.T.R. nel dichiarare inammissibile l’appello, proposto personalmente dal contribuente, senza avere ordinato alla parte di farsi assistere dal difensore tecnico- è, infatti, manifestamente infondato alla luce dei principi ribaditi da Cass. n. 20929 del 13/09/2013 (conf. a Cass. n. 21139 del 13/10/2010) secondo cui “l’obbligo del giudice tributario di fissare al contribuente, che ne sia privo, un termine per la nomina di un difensore – previsto per le controversie di valore eccedente Euro 2.582, 28, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12,comma 5, come interpretato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 189 del 2000 e n. 202 del 2002 e con l’ordinanza n. 158 del 2003 – sussiste solo nell’ipotesi in cui la parte sia “ab initio” sfornita di assistenza tecnica, e non riguarda il giudizio di secondo grado, come si desume sia dall’esplicito riferimento, nella citata giurisprudenza costituzionale, al solo giudizio di prime cure, sia dal tenore letterale dell’art. 12 citato, che si riferisce espressamente alla proposizione delle controversie, e non alla prosecuzione dei giudizi. Ne consegue che, quando la parte si sia munita di assistenza tecnica nel giudizio di primo grado a seguito di ottemperanza all’ordine emesso dal giudice e proponga appello personalmente, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile, non dovendo l’ordine essere reiterato, attesa la riferibilità di quello già impartito all’intero giudizio”.

3. L’esame del secondo motivo di ricorso, rivolto verso le questioni di merito ritenute assorbite dal Giudice di appello, è assorbito dal rigetto del primo motivo.

4. Ne consegue, il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente, soccombente, alle spese del giudizio liquidate come in dispositivo, in favore della controricorrente.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 3.500, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 19 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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