Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25780 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 16/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25780

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24803-2011 proposto da:

L.L., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

DELLA FREZZA 59, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO GIULIO

SANDULLI, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.A., + ALTRI OMESSI

L.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 206/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/09/2016 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1991 D.S. ved. L., proprietaria di un fabbricato sito nel comune di (OMISSIS), conveniva in giudizio (tramite il figlio, L.L., suo procuratore generale) innanzi al Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi P.F., + ALTRI OMESSI

I convenuti resistevano in giudizio sostenendo di aver operato nel rispetto del provvedimento edilizio di assenso e delle prescrizioni civili ed urbanistiche vigenti.

Il Tribunale, con sentenza resa nei confronti degli eredi dell’attrice, L. e L.A., che ne avevano proseguito l’azione, accoglieva la domanda limitatamente all’arretramento di un balcone posto a distanza inferiore a quella di cui all’art. 907 c.c. dal fabbricato dell’attrice.

Adita in via principale dai L. e in via incidentale dai convenuti, la Corte d’appello di Napoli, respinto l’appello incidentale, accoglieva parzialmente quello principale, riconoscendo in favore dei L. la somma di Euro 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno derivato dalla realizzazione del balcone ad una distanza inferiore a quella di cui all’art. 907 c.c.

Per quanto ancora rileva in questa sede di legittimità, la Corte partenopea, pur ritenendo che la sopraelevazione del fabbricato dei convenuti integrasse una nuova costruzione, escludeva l’applicabilità alla specie del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, comma 1, n. 2 – che impone la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti – in quanto norma non immediatamente operante nei rapporti interprivati finchè non inserita negli strumenti urbanistici adottati. Osservava, quindi, che lo strumento urbanistico, qualora non detti per una data zona regole da seguire nella realizzazione di opere edilizie, vietando in essa qualsiasi attività costruttiva, non assume carattere integrativo delle disposizioni dettate dal codice civile sulle distanze e, dunque, non consente nemmeno alcuna comparazione con le norme del D.M. n. 1444 del 1968. Pertanto, ogni questione relativa all’interpretazione dell’art. 9, comma 1, n. 2 detto D.M. era estranea al caso di specie, nel quale il manufatto realizzato dai convenuti, quale costruzione in aderenza, non debordava dal vincolo codicistico di cui agli artt. 873 c.c. e ss..

Quanto al giunto tecnico di oscillazione, di cui alla L. n. 1684 del 1962, art. 9, comma 3, gli cui gli appellanti lamentavano l’inadeguata realizzazione, rilevava che il c.t.u., richiesto di chiarimenti, aveva insistito nel sostenere che il giunto tecnico lasciato lungo il fabbricato di parte attrice era di larghezza sufficiente. Nè esso era stato eliminato dalla successiva occupazione in muratura di tompagno, in quanto le spinte da neutralizzare in caso di evento sismico, erano quelle provenienti dall’intelaiatura cementizia armata, che partendo dalle opere fondali costituivano la struttura portante del fabbricato dei convenuti.

In merito alla domanda subordinata di condanna alla demolizione della parte del fabbricato dei convenuto posta a distanza inferiore a quella di cui all’art. 907 c.c., osservava che il fondo attoreo non aveva veduta diretta, ma solo obliqua su quello dei convenuti, onde l’inapplicabilità della norma. Ciò in quanto il muro del fabbricato degli appellati era ortogonale a quello degli attori. Nè la veduta così esercitata poteva trasformarsi in diretta a seguito della creazione del balcone, poichè non era quest’ultimo ad aver provocato la genesi della veduta diretta, esercitata congiuntamente all’indiscussa veduta obliqua, poichè l’art. 907 c.c. disciplinava solo il caso di chi avesse anteriormente acquistato il diritto ad avere vedute dirette sul fabbricato vicino. In difetto, l’alterazione della situazione di fatto non incideva su detta norma.

Per la cassazione di tale sentenza L. e L.A. propongono ricorso, affidato a quattro motivi, illustrati da memoria.

P.F., + ALTRI OMESSI

E’ stata disposta e quindi effettuata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di L.A., la quale non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9, art. 56, comma 1 e 2 Piano di fabbricazione e art. 5 N.T.A. Piano di recupero del comune di (OMISSIS), art. 41-quinquies Legge Urbanistica, art. 872 c.p.c., comma 2 e art. 873 c.c., in connessione col vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione.

Nonostante l’espresso richiamo del D.M. n. 1444 del 1968, art. 9 da parte sia del Piano di fabbricazione, sia di quello di recupero del comune di (OMISSIS), la Corte d’appello ne ha escluso l’applicabilità trattandosi, a giudizio della Corte, di norma non immediatamente applicabile nei rapporti interprivati finchè non inserita negli strumenti urbanistici locali. Conclusione, questa, errata perchè il richiamo equivale a recepimento, con la conseguenza che la sopraelevazione in oggetto doveva ritenersi illegittima anche a stregua della disciplina regolamentare vigente nel comune di (OMISSIS).

Inoltre, la Corte di merito, nell’attribuire la qualifica d’inedificabilità assoluta alla zona A, ha finito per confondere tra inedificabilità assoluta ed inedificabilità parziale, nella quale rientra il caso di specie trattandosi di sopraelevazione d’un volume preesistente. Di qui, sempre in applicazione dell’art. 9 D.M. cit., le distanze minime non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico e ambientale.

Ulteriore errore della sentenza impugnata l’aver ritenuto che la normativa regolamentare che disponga il divieto di nuove costruzioni in una zona determinata, in quanto volta alla soddisfazione di interessi d’ordine generale trascendenti quelli dei singoli proprietari confinanti, non consentirebbe che la tutela risarcitoria per equivalente. In senso contrario, parte ricorrente richiama la giurisprudenza di questo S.C. sul carattere, pienamente integrativo del c.c., delle norme civilistiche in tema di distanze che assolvano anche finalità di carattere generale, per cui nel caso di specie deve ammettersi la demolizione o l’arretramento fino al ripristino della distanza tra i volumi edificati preesistenti o quanto meno fino a 10 mt. dal fabbricato di parte attrice.

In subordine, parte ricorrente deduce che, ove ritenute inapplicabili le norme regolamentari del piano di recupero e di quello di fabbricazione, sarebbe stato in ogni caso applicabile la L. n. 765 del 1967, art. 17 in base al quale la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire.

In ulteriore subordine, si deduce che la sentenza impugnata è illegittima anche nella parte in cui la limitato la condanna alla demolizione dello sporto del balcone, realizzato a distanza inferiore ai 3 mt. dal fabbricato del ricorrente, senza considerare che si verte in materia di distanze tra costruzioni e non tra vedute. Pertanto, la condanna avrebbe dovuto includere anche la parte del corpo sopraelevato realizzata in violazione della distanza di 3 mt.

2. – Il secondo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione della L. n. 1684 del 1962, art. 9, comma 3, del punto C/4.2. D.M. LL.PP. 24 gennaio 1986 e dell’art. 2043 c.c., nonchè del vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. La Corte territoriale, si sostiene, avrebbe aderito acriticamente alle conclusioni del c.t.u., senza considerare, come invece accertato dallo stesso c.t.u. nel giudizio di primo grado ed illustrato dal c.t.p. geom. N., che lo spessore del giunto tecnico tra i due fabbricati era insufficiente, misurando appena cm. 3, laddove, invece, il D.M. n. 24 gennaio 1986 al punto C/4.2, vigente all’epoca, prescriveva che la lunghezza del giunto d’isolamento avrebbe dovuto essere alla sommità di cm. 12, considerata l’altezza di mt. 12 dal piano di posa delle fondazioni del fabbricato di parte resistente.

3. – Il terzo motivo espone la violazione o falsa applicazione dell’art. 907 c.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, per aver la Corte territoriale ritenuto l’inapplicabilità dell’art. 907 c.c. sul rilievo che la finestra, sita al primo piano del fabbricato D., consentiva solo la veduta obliqua e non anche quella diretta. Tale interpretazione della norma, sostiene parte ricorrente, elude la ratio legis, che è quella di assicurare al titolare del diritto di veduta sufficiente aria a luce, consentendogli l’inspectio e la prospectio in alienum, e non considera che l’aumentato aggetto del primo impalcato realizzato dai convenuti, dando luogo alla coesistenza di una veduta diritta e di una obliqua, laterale e in appiombo, ha comportato la violazione dell’obbligo di costruire a distanza inferiore ai tre metri dalla finestra esistente al primo piano del fabbricato L., a causa della realizzazione del nuovo corpo di fabbrica, prima inesistente, in appoggio all’edificio del ricorrente.

4. – Il quarto motivo denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 872, 1223, 1226 2043 e 2056 c.c. e l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione c.c., perchè la Corte d’appello ha distinto tra danni correlati alla violazione di norme non integrative del c.d. e danni connessi alla violazione di norme codicistiche sulle distanze legali. In tal modo, essa ha riconosciuto la sussistenza dei danni scaturiti dalla violazione dell’art. 873 c.c., per effetto della realizzazione del balcone a distanza inferiore ai tre metri dal fabbricato attoreo, ed escluso, per difetto di prova, il risarcimento dei danni correlati alla violazione di norme non integrative del c.c. Tale conclusione, sostiene parte ricorrente, contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in materia di violazione delle distanze tra costruzioni previste dai c.c. e dalle norme che lo integrano, quali i regolamenti edilizi locali, compete sia tutela in forma specifica che quella risarcitoria per equivalente.

Del pari errata, prosegue la parte, l’argomentazione della Corte distrettuale circa il difetto di prova sui danni correlati alla violazione di norme non integrative del c.c., laddove, invece, la giurisprudenza di questa Corte ammette l’esistenza d’un danno in re ipsa.

5. – Il primo motivo è fondato nella sua prima prospettazione di subordine.

La Corte territoriale ha accertato, sulla base di un apprezzamento dei fatti che non forma oggetto di censura, a) che l’intervento edilizio della cui legittimità si controverte ricade in zona A del Programma di fabbricazione, nella quale, à termini dell’art. 5 delle N.T.A. del Piano di recupero, sono consentite unicamente opere di restauro, riadattamento e trasformazione conservativa dei fabbricati esistenti senza aumento di volumi; b) che tale intervento, consistendo in una sopraelevazione, costituisce nuova costruzione ai fini dell’applicabilità della disciplina sulle distanze legali.

Si tratta di stabilire, quindi, la normativa applicabile al caso di nuove costruzioni in zona soggetta a vincolo conformativo d’inedificabilità.

La soluzione cui è pervenuta la Corte d’appello – secondo cui la suddetta disciplina regolamentare locale non sarebbe integrativa delle norme codicistiche, essendo diretta a soddisfare esigenze di carattere generale – non considera che a partire da S.U. n. 9871/94 la giurisprudenza di questa Corte si è attestata nel senso che in tema di distanze legali, la norma contenuta nella L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quinquies, lett. c), introdotto dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 secondo la quale, nelle nuove edificazioni a scopo residenziale, “la distanza dagli edifici vicini non può essere inferiore all’altezza di ciascun fronte dell’edificio da costruire”, va osservata non solo nei casi in cui i Comuni siano sprovvisti di strumento urbanistico, ma anche quando negli stessi o nei regolamenti edilizi manchino norme specifiche che provvedano direttamente in materia di distanze (cfr. da ultimo, Cass. n. 26123/15).

Ne consegue, al contrario di quanto ritenuto dalla Corte di merito, l’inapplicabilità dell’art. 873 c.c. (cfr. Cass. n. 14264/05; salvo lo strumento edilizio locale lo richiami almeno in termini generici: Cass. n. 886/99).

La suddetta disposizione legislativa (applicabile ratione temporis alla fattispecie) deve ritenersi a sua volta operante anche, ed anzi a maggior ragione, nelle zone soggette ad inedificabilità assoluta. Ed infatti, come osservato da Cass. n. 26123/15 “il divieto assoluto di edificabilità non può rendere applicabile, per chi lo violi, una normativa più favorevole – quella del codice civile – rispetto a quella che sarebbe applicabile nel caso in cui lo strumento urbanistico comunale, consentendo di edificare, non detti però apposite disposizioni sulle distanze. E infatti, se si ritenesse – come ha ritenuto la Corte territoriale – l’applicabilità della disposizione di cui all’art. 873 c.c. alle costruzioni eseguite in zona di inedificabilità assoluta, chi contravvenga al divieto di edificabilità si troverebbe – nel caso in cui il suo edificio non venga di fatto demolito per le ragioni più varie (ad es. la sopravvenienza di uno ius supervenies più favorevole o per l’omissione della pubblica amministrazione) – ad essere sottoposto ad un trattamento più favorevole rispetto a chi abbia costruito in zona edificabile ma – in assenza di apposite disposizioni sulle distanze legali nello strumento urbanistico – è tenuto ad osservare le più gravose norme sulle distanze previste dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17 (c.d. “legge ponte”). In altri termini (…) chi costruisce in zona qualificata edificabile dallo strumento urbanistico comunale dovrebbe essere assoggettato alle regole sulle distanze più stringenti previste dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 17; mentre chi costruisce in zona di inedificabilità assoluta dovrebbe essere assoggettato alla meno rigorosa disciplina sulle distanze prevista dall’art. 873 c.c. Ne deriverebbe un’evidente disparità di trattamento e una parimenti evidente irrazionalità del sistema normativo”.

Da tale convincente indirizzo non v’è ragione di discostarsi, con la conseguenza che il caso in esame non solo resta governato dalla L. n. 1150 del 1942, art. 41-quinquies, comma 1, lett. c), ma consente la tutela ripristinatoria propria di ogni violazione delle distanze legali, come previsto dall’art. 872 c.c. cpv., seconda parte.

6. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame delle restanti censure.

7. – La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli, che si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo nei sensi di cui in motivazione, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese di cassazione, ad altra sezione della Corte d’appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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