Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2578 del 31/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, (ud. 22/12/2016, dep.31/01/2017),  n. 2578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2664/2016 proposto da:

C.L. detto G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI,

rappresentato e difeso dall’avvocato VITTORIO SELMO, giusta mandato

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.G., S.T., S.E.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI TRE OROLOGI, 14/A, presso

lo studio dell’avvocato FRANCESCO BELLINI, rappresentati e difesi

dall’avvocato DANIELE MACCARRONE, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 321/2015 del TRIBUNALE di VERONA del

23/12/2014, depositata il 10/02/2015, nonchè l’ordinanza in causa

n. 1246/2015 RG della CORTE di APPELLO di VENEZIA, depositata il

09/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella cAmera di consiglio non

partecipata del 22/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCO DE

STEFANO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO E RITENUTO IN DIRITTO

– che C.L. (detto G.) ricorre, affidandosi a non meno di tre motivi, per la cassazione sia della sentenza di primo grado che dell’ordinanza dichiarativa dell’inammissibilità dell’appello avverso la medesima indicate in epigrafe, con la prima delle quali è stata rigettata la sua opposizione avverso il l’esecuzione in suo danno minacciata da S.G., E.M. e T.. Questi resistono con controricorso;

– che è stata formulata proposta di definizione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1, come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), conv. con modif. dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197, nel senso dell’inammissibilità del ricorso, per carenza della data di comunicazione della data dell’ordinanza di appello e per non ammissibilità di un ricorso nei confronti di quest’ultima;

– che entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi del medesimo art. 380-bis, comma 2, u.p.;

– che sulla problematica dell’indicazione in ricorso della data di comunicazione dell’ordinanza di secondo grado, in caso di proposizione di ricorso ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., è intervenuta, nelle more tra la fissazione della data dell’adunanza in Camera di consiglio e quest’ultima, la pronuncia di Cass. Sez. Un., 14 dicembre 2016, n. 25622, a mente della quale:

a) nell’ipotesi di ordinanza d’inammissibilità dell’appello emessa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, il conseguente ricorso per Cassazione proponibile in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la semenza di primo grado nel termine di 60 gg. dalla comunicazione dell’ordinanza stessa o dalla sua notificazione, se avvenuta prima, è soggetto, ai fini del requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, ad un duplice onere, quello di deposito della copia autentica della sentenza di primo grado e quello, inerente alla tempestività del ricorso, di provare la data di comunicazione o di notifica dell’ordinanza d’inammissibilità; tale secondo onere è assolto dal ricorrente mediante il deposito della copia autentica dell’ordinanza con la relativa comunicazione o notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, salvo in esito alla trasmissione del fascicolo d’ufficio da parte della cancelleria del giudice a quo, che il ricorrente ha l’onere di richiedere ai sensi del comma 3 del predetto articolo, la Corte, nell’esercitare il proprio potere officioso di verificare la tempestività dell’impugnazione, rilevi che quest’ultima sia stata proposta nei 60 gg. dalla comunicazione o notificazione ovvero, in mancanza dell’una e dell’altra, entro il termine c.d. lungo di cui all’art. 327;

b) il ricorso per cassazione proposto in base all’art. 348-ter c.p.c., comma 3, contro la sentenza di primo grado, non è soggetto, a pena d’inammissibilità, alla specifica indicazione della data di comunicazione o di notificazione, se avvenuta prima, dell’ordinanza che ha dichiarato inammissibile l’appello, in quanto l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, si riferisce unicamente agli atti processuali e ai documenti da cui i motivi d’impugnazione traggono il proprio sostegno giuridico quali mezzi diretti all’annullamento del provvedimento impugnato;

– che dagli atti risulta che l’avviso telematico sia stato dato in data 20.11.15, come è annotato in calce all’ordinanza, mentre il ricorso è stato avviato per la notifica in data 18.1.16;

– che, tuttavia, la verifica del pieno rispetto delle condizioni di procedibilità codificate dalle Sezioni Unite, come pure la problematica, che si presenterebbe oggi tra le prime volte, dell’ammissibilità di una definizione in sesta sezione per ragioni previste dall’art. 375 c.p.c., diverse però da quelle rese oggetto della proposta, oltretutto intesa come sia pur sobriamente motivata, del relatore indicata nell’art. 380-bis, come novellato dalla richiamata L. n. 197 del 2016, inducono a ritenere entrambe le questioni meritevoli di approfondimento ed in ogni caso di trattazione, in uno ad ogni altro profilo preliminare in rito ed ovviamente, se del caso, nel merito del qui proposto gravame, in pubblica udienza davanti alla sezione ordinaria, ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., u.c..

PQM

rimette la causa alla pubblica udienza della terza sezione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 22 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2017

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