Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2578 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 09/07/2019, dep. 05/02/2020), n.2578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18526-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE E DEL TERRITORIO, C.F. (OMISSIS), in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ape legis;

– ricorrente –

contro

R.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1374/5/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia aveva respinto l’appello proposto avverso la sentenza n. 749/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa in accoglimento del ricorso proposto da R.F. avverso diniego rimborso IRPEF 1990-1992;

la contribuente è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia censura la sentenza ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciando, in rubrica, “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18,19 e 21” perchè la CTR avrebbe omesso di dichiarare l’inammissibilità del ricorso introduttivo per mancanza, nell’istanza di rimborso, del quantum richiesto, trattandosi di eccezione rilevabile in ogni stato e grado del giudizio;

1.2. tale doglianza non può essere apprezzata da questa Corte, a causa della mancanza di autosufficienza del ricorso, al quale non è stata allegata, nè trascritta, l’istanza di rimborso presentata dal contribuente, cosicchè dal solo esame del ricorso non è dato rilevare il contenuto di tale atto, la cui inammissibilità non sarebbe stata rilevata e dichiarata dai Giudici di merito;

2.1. con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., della L. n. 289 del 27 dicembre 2002, art. 9, comma 17, della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015), della VI Dir. n. 77/388/CEE 665, come interpretata dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 17 luglio 2008 in causa C-132/06, dell’ordinanza della Sesta Sezione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 15 luglio 2015 17 in causa C-82/14 nonchè del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, art. 107 e art. 108, paragrafo 3, e della Decisione della Commissione Europea C/2015, 5549 final”, censurando la sentenza impugnata relativamente all’affermata sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di rimborso degli importi versati a titolo di IRPEF ILOR, prevista dalla legge citata in premessa a favore dei soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, essendo esclusi tutti coloro che svolgano attività d’impresa in conformità della Decisione della Commissione Europea C/2015 5549;

2.2. la censura è inammissibile atteso che dall’esame della sentenza impugnata emerge che la contribuente richiese il rimborso in qualità di “sostituito” d’imposta, e quindi quale lavoratore dipendente;

2.3. trattasi, quindi, di censura che risulta formulata per la prima volta nella presente sede e che inoltre non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata;

3.1. con il terzo motivo di ricorso l’Agenzia lamenta violazione della L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665, come modificato dal D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, deducendo che la predetta norma sopravvenuta dovesse avere applicazione anche sui giudizi pendenti in tema di rimborso dell’eccedenza d’imposta versata negli anni 1990/1991/1992 in favore di chi aveva già corrisposto integralmente i contributi;

3.2. al riguardo va rilevato che, invariata la previsione del limite di spesa fissato nella misura “pari a 30 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2015-2017”, la novella introdotta dalla L. n. 123 del 2017, art. 16-octies, comma 1, si è limitata a precisare che il rimborso di quanto indebitamente versato spetta ai soggetti specificamente individuati “nei limiti della spesa autorizzata dal presente comma” (comma 66, primo periodo, modificato dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. a)), ovvero nei limiti dei suddetti 90 milioni di Euro complessivi per il triennio 2015-2017, stabilendo che “in relazione alle istanze di rimborso presentate, qualora l’ammontare delle stesse ecceda le complessive risorse stanziate dal presente comma, i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute” e che “a seguito dell’esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all’effettuazione di ulteriori rimborsi” (comma 665, quinto periodo, come introdotto dal citato art. 16-octies, comma 1, lett. b)), demandando al direttore dell’Agenzia delle entrate l’emanazione di un provvedimento che stabilisca “le modalità e le procedure finalizzate ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal presente comma”, in precedenza riservando il citato comma 665 al Ministero dell’Economia e delle Finanze l’emanazione di un “decreto” con cui stabilire i “criteri di assegnazione dei predetti fondi”;

3.3. ritiene il Collegio che tale ius superveniens, attuato con il sopra citato provvedimento direttoriale, non incide sulla questione della quale è investita la Corte con il ricorso in esame, ovvero dei diritto al rimborso spettante ai soggetti colpiti dal sisma del 1990, qual è l’intimato, operando i limiti delle risorse stanziate e venendo in rilievo eventuali questioni sui consequenziali provvedimenti liquidatori emessi dall’Agenzia delle entrate soltanto in fase esecutiva e/o di ottemperanza (cfr. Cass. n. 9784/2018, 4299/2018) ed inoltre costituisce jus receptum l’affermazione che, in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l’introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso (cfr. ex multis Cass. n. 8373/2015, in tema di IVA);

4. il ricorso va dunque rigettato;

5. nulla sulle spese stante la mancata costituzione della contribuente.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 9 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2020

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