Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2578 del 05/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 2578 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: DI IASI CAMILLA

SENTENZA

sul ricorso 24007-2009 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

CALESTANI FRANCO;
– intimato –

avverso

la

sentenza

COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.
12/09/2008;

di

n.
PARMA,

59/2008

della

depositata

il

Data pubblicazione: 05/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/11/2013 dal Consigliere Dott. CAMILLA
DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

A

SENTENZA
Ragioni della decisione
L’Agenzia delle Entrate propone, nei confronti di Franco Calestani (medico convenzionato, che
non ha resistito), ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 59/22/08 con la quale, in
controversia concernente impugnazione di diniego di rimborso Irap per gli anni 1998/2001, la

ricorso del contribuente, rilevando che nella specie doveva ritenersi l’assenza di una struttura
organizzata per l’esiguità dei cespiti ammortizzabili, per la mancanza dell’ausilio di personale
dipendente e per l’utilizzo di beni strumentali e capitali di modesto valore.
2. Con un unico motivo, deducendo vizio di motivazione, l’Agenzia ricorrente si duole del fatto
che i giudici di merito non abbiano, a suo parere, considerato le specifiche deduzioni
dell’amministrazione appellante, omettendo ogni valutazione circa l’incidenza delle complessive
voci di spesa per beni strumentali e di uno studio (dotato dei requisiti di cui all’art. 22 d.p.r. 270/00,
nel quale il dottor Calestani esercitava la professione medica) sull’attività lavorativa del
contribuente.
Il motivo è infondato.
In proposito, giova innanzitutto rilevare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di
legittimità, alla quale il collegio intende dare continuità in assenza di valide ragioni per
discostarsene, la disponibilità, da parte dei medici di medicina generale convenzionati col Servizio
sanitario nazionale, di uno studio, avente le caratteristiche e dotato delle attrezzature indicate
nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina
generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, rientrando nell’ambito del “minimo
indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale, ed essendo obbligatoria ai fini
dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale, non integra, di per sé, in assenza
di personale dipendente, il requisito dell’autonoma organizzazione ai fini del presupposto
impositivo dell’Irap (cfr. cass. n. 10240 del 2010 e successive conformi).

C.T.R. Emilia Romagna sez. n. 22 confermava la sentenza di primo grado che aveva accolto il

Per resto, la censura risulta generica, in quanto la ricorrente si limita a dolersi della mancata
considerazione dell’incidenza sull’attività lavorativa del contribuente delle complessive voci di
spesa per beni strumentali, omettendo ogni precisazione in proposito ed altresì omettendo di
considerare quanto sopra evidenziato, e cioè che nelle voci di spesa per beni strumentali
complessivamente considerate sono ricomprese quelle per uno studio avente le caratteristiche e
dotato delle attrezzature indicate nell’art. 22 dell’Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei

obbligatorio ai fini dell’instaurazione e del mantenimento del rapporto convenzionale e deve
pertanto ritenersi, secondo la citata giurisprudenza, rientrante nell’ambito del “minimo
indispensabile” per l’esercizio dell’attività professionale.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato. In assenza di attività difensiva nessuna decisione va assunta
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM
La Corte
rigetta il ricorso.
Roma 13.11.2013

rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con d.P.R. 28 luglio 2000, n. 270, che è

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