Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2578 del 04/02/2010

Cassazione civile sez. trib., 04/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 04/02/2010), n.2578

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,

nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– ricorrente –

contro

B.M., residente a (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 120/20/2006 della Commissione Tributaria

Regionale di Milano – Sezione n. 20, in data 01/12/2006, depositata

l’01 dicembre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del

16 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il diniego, opposto dall’Amministrazione, alla domanda di rimborso dell’IRAP degli anni dal 2000 al 2003.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Milano accoglieva il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva confermata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato l’08-10 novembre 2007, l’Agenzia ha chiesto la cassazione dell’impugnata decisione. L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte:

Considerato che nel ricorso iscritto al n.ro 29258/2007 R.G.,è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n. 120/20/2006, pronunziata dalla C.T.R. di Milano, Sezione n. 20, l’1.12.2006 e DEPOSITATA l’1 dicembre 2006. Con tale decisione, la C.T.R., ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado, e riconoscendo il diritto al rimborso dell’Irap. 2 – Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione del diniego su domanda di rimborso dell’IRAP per gli anni dal 2000 al 2003, è affidato a due mezzi, con cui si deduce, violazione e falsa applicazione degli artt. 1742 e ss. e 2195 del cod.civ., 3 comma 144 della legge n.662/1996, 2, 3, 8, 27 e 36 del D.Lgs n.446/1997, nonchè insufficiente motivazione.

3 – L’intimato, non ha svolto difese in questa sede.

4 – Al quesito posto a conclusione del primo mezzo va risposto richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui la norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”.

5 – Il secondo mezzo va, invece, esaminato e deciso, applicando il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui ricorre il vizio di motivazione della sentenza, “denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento” (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006), ovvero, rinvii alla motivazione di altra decisione, senza effettuare una autonoma e critica valutazione (Cass. n. 1539/2003, n. 985/2000, n. 10690/1999).

La decisione impugnata non appare in linea con tale orientamento, essendo pervenuta alle rassegnate conclusioni, senza alcuna concreta verifica e valutazione degli elementi indice indicati dalle richiamate pronunce, quali, nel caso, specificamente evidenziati dall’Agenzia, affermando, con espressioni del tutto generiche, l’insussistenza dei presupposti impositivi e limitandosi ad esprimere condivisione, sul punto, per la decisione di primo grado, senza verificare in concreto se, come dedotto dall’Agenzia, i costi per “compensi a terzi”, attenessero a somme corrisposte per prestazioni esterne all’attività svolta dal professionista ovvero, come sostenuto dall’Agenzia, a compensi erogati a dipendenti od a collaboratori per attività svolta nell’ambito dell’organizzazione propria del professionista.

6 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la trattazione del ricorso in Camera di Consiglio e la definizione, ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi il rigetto del primo motivo del ricorso per manifesta infondatezza, e l’accoglimento del secondo mezzo per manifesta fondatezza.

Considerato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori; Considerato che in esito alla trattazione del ricorso, il Collegio ha condiviso i motivi esposti nella relazione;

Ritenuto che, in base a tali motivi, va rigettato, per manifesta infondatezza, il primo mezzo, mentre va accolto, per manifesta fondatezza, il secondo motivo; Considerato che, per l’effetto, cassata l’impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Lombardia, perchè proceda al riesame e, adeguandosi ai richiamati principi, decida la controversia nel merito, pronunciando anche sulle spese del presente giudizio, offrendo congrua motivazione;

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il primo motivo del ricorso; accoglie il secondo; cassa la decisione impugnata in relazione al mezzo accolto e rinvia, anche per le spese ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2010

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