Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25779 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6939-2016 proposto da:

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TEMBIEN, n.

15, presso lo studio dell’avvocato FLAVIO MARIA MUSTO, rappresentata

e difesa dall’avvocato VINCENZO CARRESE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 486/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PERUGIA, depositata il 18/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 486/3/2015, depositata il 18 settembre 2015, non notificata, la CTR dell’Umbria ha, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della sig.ra M.G. avverso la sentenza della CTP di Perugia, che aveva accolto in toto il ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento per IRPEF per l’anno 2008, rideterminato il maggior reddito imponibile in misura inferiore a quella accertata.

L’atto impositivo traeva origine da accertamento induttivo di maggior reddito d’impresa per la suddetta annualità nei confronti della società “L’Immobile S.r.l.”, esercente attività di costruzione di edifici, che per l’anno di riferimento, oltre che per gli anni 2006 e 2009, aveva omesso la presentazione della dichiarazione dei redditi. La M. era titolare della quota del 98% del capitale sociale, restando suddivisa la residua parte in due quote paritarie dell’1% tra i due figli della stessa, R. ed A.E..

Avverso la pronuncia della CTR la contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c.; D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la decisione impugnata non avrebbe adeguatamente valorizzato la prova per presunzioni offerta dalla contribuente idonea a superare la presunzione contraria di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di società di capitali a ristretta base sociale.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa fatti decisivi e controversi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per tali indicandosi le risultanze probatorie emergenti dalle dichiarazioni rese da terzi alla Guardia di Finanza e dal verbale di sequestro preventivo della stessa, da cui risultava l’impossidenza della M., alla quale erano sequestrati la somma di Euro 844,75 e l’immobile adibito ad abitazione, di modo che sarebbe stato agevole rilevare che la M. non era titolare di alcun patrimonio tale da poter ipotizzare la percezione di utili occulti.

Con il terzo motivo, infine, la ricorrente denuncia cumulativamente violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed ulteriore omesso esame circa fatti decisivi e controversi oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in relazione al primo profilo della censura, dolendosi del fatto che la CTR avrebbe giudicato in forza di una presunzione di secondo grado, essendo a sua volta l’accertamento nei confronti della società, effettuato con metodo analitico – induttivo, fondato su presunzioni, ciò inficiando, quindi, la legittimità della decisione anche in relazione al profilo motivazionale.

Il ricorso deve ritenersi manifestamente infondato.

Il primo motivo è inammissibile, atteso che sub specie del vizio di violazione di legge la ricorrente tende a sollecitare alla Corte una diversa valutazione delle risultanze processuali rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, ciò che è precluso in sede di legittimità (cfr. tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 30 settembre 2016, n. 19469).

Del pari è inammissibile il secondo motivo.

Questa Corte (Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053) ha chiarito, in relazione alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, che l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè il vizio di omesso esame, quando il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Orbene, nella fattispecie in esame, diversamente da quanto dedotto in ricorso, la sentenza impugnata ha espressamente fatto riferimento alla mancata partecipazione della M. alle trattative di vendita degli immobili, ritenendo che detta circostanza, unitamente al precario stato di salute della contribuente, non ne escludesse il ruolo all’interno della società, con conseguente piena conoscenza degli affari sociali e consapevolezza dell’esistenza di utili occulti e della loro ridistribuzione tra soci. Il fatto poi che la sentenza impugnata non abbia espressamente menzionato il verbale di sequestro preventivo non inficia, di per sè, la legittimità dell’accertamento di fatto compiuto, avendo ritenuto la CTR nel complesso che le difese della contribuente non avessero avuto valenza probatoria idonea a superare la presunzione di distribuzione degli utili extrabilancio tra i soci della compagine societaria a ristretta base sociale.

Infine il terzo motivo è pure inammissibile (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione dei principi espressi in materia da questa Corte, secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi da capitale, è legittima, salva la prova contraria da parte del contribuente, la presunzione di distribuzione ai soci di società di capitali a ristretta base sociale degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (cfr. tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 9 marzo 2016, n. 4656; Cass. sez. 5, 29 dicembre 2011, n. 29605; Cass. sez. 5, 22 aprile 2009, n. 9159); non avendo, di contro, la ricorrente, offerto nella formulazione del motivo di ricorso elementi idonei a determinare un eventuale mutamento della succitata giurisprudenza.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5600,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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