Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25779 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 14/09/2016, dep.14/12/2016),  n. 25779

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente –

Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8508/2013 proposto da:

B.A., (OMISSIS), G.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA SANTA COSTANZA N. 39, presso lo studio

dell’avvocato DAVIDE PERROTTA, rappresentati e difesi dall’avvocato

GINO PERROTTA;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. (OMISSIS), domiciliato ope legis in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE PER I MINORENNI di CATANZARO,

depositata il 17/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/09/2016 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;

udito l’Avvocato FRANCESCA GIUFFRE’, con delega dell’Avvocato GINO

PERROTTA, difensore dei ricorrenti, che ha chiesto l’accoglimento

del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’improcedibilitàin ogni caso

perl’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. In data 21.6.2012 i signori G.A. e B.A., quali genitori esercenti la potestà sul figlio minore F., indagato nel procedimento penale n. 149/2011 RG.GUP, proposero davanti al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catanzaro opposizione contro il decreto di pagamento del compenso al difensore d’ufficio, avvocato Guerriero Alessandro, deducendo che costui non avrebbe avuto alcun titolo per ottenere un onorario, avendo essi designato un difensore di fiducia sin dal primo atto del procedimento. Contestarono anche l’entità del compenso, sottolineando l’irrisorietà della prestazione difensiva.

2. Con ordinanza depositata il 17.12.2012 il Presidente delegato, rilevato che l’avvocato Guerriero era stato designato dal GUP all’udienza dell’8.2.2012 quale difensore di ufficio degli imputati tra cui anche G.F., ai sensi dell’art. 97 c.p.p., comma 4, stante l’assenza dei rispettivi difensori di fiducia, e ritenuto che il decreto di pagamento fosse impugnabile soltanto dalle parti del processo nel quale si era inserita l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dichiarò inammissibile il ricorso per essere i ricorrenti ed il loro difensore di fiducia privi di legittimazione.

3. Per la cassazione dell’ordinanza G.A., B.A., hanno proposto ricorso sorretto da unico motivo. Il Ministero della Giustizia resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo i due ricorrenti denunciano la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 84 e 170, censurando l’affermazione secondo cui solo in caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è consentita l’impugnazione dei decreti di pagamento. Ritengono invece che le disposizioni citate, seppure collocate nella parte relativa al patrocinio a spese dello Stato, si applicano anche ai casi in cui non ricorre tale ipotesi. Osservano inoltre che il T.U. n. 115 del 2002, art. 170, cui rimanda l’art. 84, contempla, con riferimento alla fase oppositiva al decreto di pagamento, le “parti processuali” tra soggetti legittimati alla opposizione. Evidenziano infine la natura decisoria del provvedimento e, dunque, la sua ricorribilità in cassazione.

2. Il ricorso è inammissibile.

Secondo un principio generale – che oggi va senz’altro ribadito – la qualità di parte legittimata a proporre appello o ricorso per cassazione, come a resistervi, spetta ai soggetti che abbiano formalmente assunto la veste di parte nel previo giudizio di merito, con la conseguenza che va dichiarata inammissibile l’impugnazione proposta contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel suddetto giudizio (Sez. Sentenza n. 520 del 16/01/2012 Rv. 620853; Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013 Rv. 625122; Sez. U, Sentenza n. 15145 del 28/11/2001 Rv. 550720).

Ora, dal provvedimento impugnato – ma anche dallo stesso ricorso per cassazione – non risulta che il Ministero della Giustizia sia stato parte del procedimento di opposizione svoltosi davanti al Capo dell’ufficio giudiziario e pertanto, in applicazione del predetto principio, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, rilevandosi, per completezza, che non risulta neppure la partecipazione al procedimento dei soggetti direttamente interessati dal decreto di liquidazione, quali il beneficiario del decreto di liquidazione impugnato (cioè l’avvocato Guerriero) e l’indagato (il figlio degli odierni ricorrenti G.F., ormai divenuto maggiorenne).

L’inammissibilità del ricorso per difetto di rituale instaurazione del processo, (per essere stato il ricorso proposto contro soggetti diversi da quelli che sono stati parti nel giudizio di merito) preclude l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti legittimati, non potendosi ordinare la citazione di altri soggetti in una situazione di radicale carenza del rapporto processuale di base Sez. U, Sentenza n. 15145/2001 cit.).

L’inammissibilità pronunciata per ragioni completamente diverse da quelle addotte dal Ministero giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

Considerato inoltre che il ricorso per cassazione è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale pluriennale dello Stato-Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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