Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25778 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 22/09/2021), n.25778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10259/2019 proposto da:

M.Y., avv. (OMISSIS);

contro

Ministero dell’interno;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositate il

15/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2021 da LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che M.Y., cittadino del Ghana, propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di L’Aquila che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

che si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);

che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida;

che il ricorso è inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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