Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25778 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 19/05/2016, dep.14/12/2016),  n. 25778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 529/12) proposto da:

H.D.R.G. ed H.D.R.P.,

rappresentati e difesi, in forza di procura speciale a margine del

ricorso, dall’Avv.to Fernando Petrivelli del foro di Roma ed

elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, via Cola di

Rienzo n. 8;

– ricorrenti –

contro

P.C., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Armando Bonghi

e Rossella Albamonte del foro di Roma, in virtù di procura speciale

apposta a margine del controricorso, ed elettivamente domiciliata

presso il loro studio in Roma, via Mario Musco n. 73;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma n. 1616 depositata

il 13 aprile 2011;

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Fernando Petrivelli, per parte ricorrente, e

Rossella Albamonte, per parte resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per l’accoglimento del

primo motivo di ricorso, assorbito il secondo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 25 febbraio 1994 H.D.R.G. e P. evocavano, dinanzi al Tribunale di Roma, P.C. e premesso di essere comproprietari dell’immobile sito in (OMISSIS), confinante con altro fabbricato di proprietà della convenuta, la quale nel mese di settembre 1989 aveva realizzato in sopraelevazione della sua costruzione un nuovo piano abitabile, munito di finestre prospicienti sul fabbricato degli attori, in contrasto con le prescrizioni urbanistiche in ordine alle distanze dai confini e alla cubatura massima realizzabile, oltre ad essere privo di concessione edilizia, chiedevano la condanna della stessa alla demolizione della costruzione realizzata, oltre al risarcimento dei danni.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza della P., il giudice adito, espletata istruttoria, anche con c.t.u., accoglieva la domanda attorea quanto alle distanze legali per essere stata posta la nuova costruzione a meno di dieci metri da quella confinante, accertata, di converso, la regolarità delle finestre, ma non disponeva la demolizione dell’immobile realizzato, a suo avviso trattandosi di potere spettante all’autorità amministrativa, per cui riconosceva solo il risarcimento del danno.

In virtù di rituale appello interposto dagli H.D.R., la Corte di appello di Roma, nella resistenza dell’appellata, che proponeva anche appello incidentale, respingeva il gravame principale e in accoglimento di quello incidentale, rigettava tutte le domande attoree, con compensazione delle spese di lite.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che la sopraelevazione realizzata dall’appellata era posta ad una distanza di tre metri dal confine a fronte dei dieci metri previsti come distanza minima dal Regolamento edilizio del Comune di Riofreddo, ma tale circostanza non inficiava la statuizione del giudice di prime cure, giacchè prevedendo l’art. 873 c.c. la distanza minima di tre metri dal confine, solo la violazione di detta disposizione comportava la condanna alla demolizione, pur fatta salva la possibilità di fissare una distanza maggiore nei regolamenti edilizi locali, ad eccezione delle ipotesi in cui le disposizioni del regolamento edilizio divenivano cogenti perchè incidenti su diritti soggettivi, come il pregiudizio di realizzare costruzioni nel rispetto della distanza dal confine dalla controparte, non ricorrente nella specie, per non essere l’immobile degli H.D.R. edificabile.

Aggiungeva, quanto alle distanze per le vedute dirette, essendo la finestra in contestazione posta a tre metri dal confine, questa non creava alcuna servitù di veduta rispetto al fondo del vicino. Per le medesime ragioni – atteso l’appello incidentale – veniva ritenuta insussistente anche la lesione del diritto degli appellati ed il relativo risarcimento dei danni.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Roma hanno proposto ricorso per cassazione gli H.D.R., sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha resistito con controricorso la P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione degli artt. 871 e 873 c.c. in relazione all’art. 69 del Regolamento edilizio del Comune di Riofreddo, anche quale vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale fatto applicazione dei principi in materia di distanze legali fra costruzioni contrastanti con quelli fissati dalla Corte di legittimità.

Il motivo è fondato.

Occorre premettere, in sintesi, che l’impianto della sentenza di primo grado, come emerge dallo svolgimento in fatto di quella di secondo grado, è calibrato sulla rilevanza delle norme regolamentari e di quelle del codice civile nel rispetto delle distanze fra costruzioni e le ricadute sulla possibilità di disporre la demolizione, ne deriva la piena congruenza dei motivi di appello rispetto alla ratio decidendi e l’infondatezza dell’eccezione di giudicato interno proposta dalla controricorrente, avendo i ricorrenti contestato esattamente il fondamento della costruzione della sentenza, ossia la sussistenza delle dedotte violazioni, anche quanto alle misure adottate, giacchè in questo contesto la valutazione in ordine alla riduzione in pristino dello stato quo ante è mero effetto.

Ciò precisato, nella giurisprudenza di questa Corte si è chiarito che in tema di distanze legali, le norme del Piano regolatore Generale devono essere considerate integrative rispetto alla disciplina dettata dal codice civile ove siano dettate nelle materie disciplinate dall’art. 873 e segg. c.c. e tendano, quindi, ad armonizzare con il pubblico interesse ad un ordinato assetto urbanistico la disciplina dei rapporti intersoggettivi di vicinato e appartengono pertanto a tale novero le disposizioni del piano regolatore che stabiliscono una determinata distanza delle costruzioni dal confine del fondo, anzichè tra i contrapposti edifici (di recente ribadito da Cass. SS.UU. 24 settembre 2014 n. 20107).

Appare, dunque, incongrua la decisione della corte capitolina nella parte in cui, occupandosi della sopraelevazione del fabbricato del manufatto di proprietà della P. posto a soli tre metri dalla proprietà dei ricorrenti, anzichè a dieci metri, come distanza minima prevista dal Regolamento edilizio del Comune di Riofreddo, ha escluso che la medesima opera edile fosse sottoposta alla disciplina regolamentare, irrilevante ai fini delle distanze tra le costruzioni fra fondi finitimi, in quanto “le norme del Regolamento edilizio dettano una disciplina di interesse generale… ma diventano cogenti ed invocabili anche dal privato quanto finiscono per incidere sul suo diritto soggettivo”, nel caso di specie solo nell’ipotesi in cui il mancato rispetto della distanza dal confine avesse pregiudicato la loro possibilità di realizzare una costruzione, confinate tutte le argomentazioni in ordine a volumetrie ed altezza “nell’ambito della liceità amministrativa e non influendo sul rispetto delle distanze legali”.

Ora, a prescindere dall’inconsistenza di quest’ultima affermazione, è evidente l’errore di diritto posto a base del proprio convincimento dalla corte di merito nel senso sopra precisato. Le norme degli strumenti urbanistici che regolano le distanze nelle costruzioni, infatti – comunque queste siano considerate, nella loro semplice accezione di spazio tra edifici frontistanti od in riferimento al distacco tra fabbricato e confini od ancora nel loro rapporto con l’altezza dell’opera – hanno carattere integrativo delle norme del codice civile, carattere che rivestono e conservano anche se inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio od a regolare l’assetto urbanistico del territorio, onde, se violate, conferiscono al vicino la facoltà di ottenere la riduzione in pristino, trattandosi di disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l’utilizzazione edilizia dei suoli privati (così, Cass. 30 maggio 2001 n. 7384; Cass. 23 luglio 2009 n. 17338). Inoltre le prescrizioni, per la loro specificità, sono immediatamente efficaci e vincolanti per le nuove costruzioni realizzate dopo l’entrata in vigore delle N.T.A. del P.R.G. richiamato (in quanto integrative delle norme codicistiche del codice civile in materia di distanze tra fabbricati), con la conseguenza in caso di violazione, della sussistenza del diritto del privato a pretenderne l’osservanza, chiedendo la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, non vi è dubbio.

Con il secondo mezzo i ricorrenti nel denunciare la violazione e la falsa applicazione dell’art. 871 c.c. e art. 872 c.c., comma 2, in relazione all’art. 69 del Regolamento edilizio del Comune di Riofreddo e dell’annesso Programma di Fabbricazione, anche quale vizio di motivazione, per avere la corte distrettuale disconosciuto ogni lesività della costruzione de qua nonostante l’accertata violazione delle distanze legali fra costruzioni.

Il motivo è assorbito dall’accoglimento della precedente censura.

In conclusione, deve accogliersi il primo motivo del ricorso, con assorbimento del secondo.

In relazione a tale accoglimento l’impugnata sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa, anche per le spese del presente procedimento, ad altra sezione dellla Corte di appello di Roma, la quale si uniformerà ai criteri direttivi e ai principi di diritto come innanzi fissati.

PQM

La Corte, accoglie il ricorso, per quanto di ragione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, per nuovo esame, ad altra sezione della Corte d’appello di Roma, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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