Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25778 del 13/11/2020
Cassazione civile sez. VI, 13/11/2020, (ud. 28/10/2020, dep. 13/11/2020), n.25778
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20943-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
PETRON GAME SRL, N.M., P.C.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 33/20/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 07/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 28/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la parte contribuente (una s.r.l. in persona degli amministratori giudiziari) proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA e IRAP per l’anno d’imposta 2011, chiedendo di dichiarare l’estraneità della procedura di amministrazione giudiziaria rispetto alle violazioni indicate in quanto i fatti da cui scaturiva la pretesa tributaria (accertamento dell’aprile 2011) erano precedenti ed estranei rispetto al periodo di sequestro della s.r.l. (sequestro del giugno 2011);
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente relativamente a tutte e tre le imposte citate;
la Commissione Tributaria Regionale accoglieva parzialmente l’appello dell’Agenzia delle entrate relativamente all’IRAP, affermando che, poichè la confisca produce i suoi effetti ex tunc, e quindi dalla data di esecuzione del sequestro, la dualità del rapporto viene meno per i crediti erariali IRES e IVA ma non nel caso dell’IRAP, trattandosi di imposta gestita dallo Stato ma di attribuzione regionale;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente non si costituiva.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con il motivo d’impugnazione la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 50, comma 2, e della previgente L. n. 575 del 1965, art. 2-sexies, comma 15, nonchè dell’art. 1253 c.c., con riferimento all’art. 113 TFUE, e della Dir. CEE 28 novembre 2006, n. 112, per avere la CTR ritenuto che l’estinzione del credito tributario riguardasse anche l’IVA la quale invece, in quanto tributo di natura Europea, deve ritenersi estraneo all’ambito di applicazione del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 50, comma 2, e della previgente L. n. 575 del 1965, art. 2-sexies, comma 15, norma quest’ultima applicabile ratione temporis;
Il Collegio reputa che la particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare renda opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall’art. 380-bis c.p.c., comma 3, (si veda Cass. 20 novembre 2018, n. 29910; Cass. 3 marzo 2020, n. 5851), e dunque dispone il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2020