Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25778 del 02/12/2011

Cassazione civile sez. trib., 02/12/2011, (ud. 16/11/2011, dep. 02/12/2011), n.25778

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.L.A.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Basilicata, sez. 1^, n. 28 del 20 marzo 2006.

Letta la relazione scritta del Consigliere relatore Dott. Aurelio

Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis

c.p.c., comma 3.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che il contribuente propose ricorso avverso cartella di pagamento notificatagli l’11.12.001, emessa in esito ad iscrizione a ruolo di Irpef ed Ilor relative alle annualità 1994, 1995 e 1996, oggetto di precedenti avvisi di accertamento asseritamente notificati e non impugnati, nonchè della tassa di circolazione del veicolo (OMISSIS) per l’anno 1996;

– che, a fondamento del ricorso, il contribuente deduceva l’illegittimità della cartella, sostenendo che l’iscrizione a ruolo non era stata preceduta dalla notifica degli avvisi di accertamento e che egli aveva regolarmente adempiuto a tutti gli obblighi fiscali, e rilevava, inoltre, l’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere di riscossione, per tardività della contestazione;

che l’adita commissione tributaria accolse il ricorso, sul presupposto della tardiva notificazione degli avvisi di accertamento e, conseguentemente, dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal correlativo potere;

– che la decisione fu confermata dalla commissione regionale;

– che – premesso che l’Agenzia “ha provato la rituale notificazione degli avvisi di accertamento e la conseguente legittimità degli atti opposti”, i giudici di appello hanno così motivato la propria decisione: “Le argomentazioni addotte dall’appellante a supporto della validità del proprio operato hanno formato oggetto di attenta e puntuale valutazione da parte dei giudici di prime cure i quali hanno basato la loro determinazione nella considerazione che nella fattispecie il contribuente aveva pienamente adempiuto all’onere di provare puntualmente gli elementi giustificativi del quantum accertato in fase contenziosa. Infatti l’operato dell’Ufficio è ritenuto illegittimo in quanto la pretesa impositiva non è stata preceduta da. alcuna notifica di accertamento che contestasse omissioni, violazioni o evasioni fiscali”;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, in quattro motivi;

– che il contribuente non si è costituito;

osservato:

– che i primi due motivi di ricorso, con i quali l’Agenzia denunzia omessa motivazione nonchè nullità della sentenza, per omessa pronunzia, appaiono manifestamente fondati;

che la decisione impugnata si compendia, infatti, in due proposizioni (“il contribuente aveva pienamente adempiuto all’onere di provare puntualmente gli elementi giustificativi del quantum accertato in fase contenziosa” e “infatti l’operato dell’Ufficio è ritenuto illegittimo in quanto la pretesa impositiva non è stata preceduta da alcuna notifica di accertamento che contestasse omissioni, violazioni o evasioni fiscali”) privi di logica correlazione e non coerenti con i motivi dell’appello proposti dall’Agenzia ed in questa sede riprodotti nel rispetto del criterio dell’autosufficienza;

che la motivazione in rassegna non consente, pertanto, di cogliere la ratio decidendi e risulta, quindi, effettivamente rivelare i vizi denunciati;

ritenuto:

– che – restando assorbito l’ulteriore motivo – va, pertanto, disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della controversia, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

P.Q.M.

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Basilicata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 novembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2011

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