Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 30/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/10/2017, (ud. 27/06/2017, dep.30/10/2017),  n. 25777

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2037-2016 proposto da:

COMUNE BAGNOLO SAN VITO (MN) (C.F. (OMISSIS)), in persona del sindaco

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI

PAISIELLO, n. 15, presso lo studio dell’avvocato GRAZIANO BRUGNOLI,

rappresentato e difeso dall’avvocato MASSIMILIANO BATTAGLIOLA;

– ricorrente-

contro

LATTERIA SOCIALE PENNELLO Società agricola Cooperativa;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3714/64/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il

01/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/06/2017 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 – bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3714/64/2015, depositata il primo settembre 2015, la CTR della Lombardia – sezione staccata di Brescia – rigettò l’appello proposto dal Comune di Bagnolo San Vito nei confronti della Latteria sociale Pennello, società agricola cooperativa, avverso la sentenza della CTP di Mantova, che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuente avverso diniego di rimborso dell’ICI versata negli anni dal 2004 al 2007, avendo riconosciuto il diritto al rimborso per le annualità 2006 e 2007.

Avverso la sentenza della CTR l’ente locale ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, nel quale sono cumulativamente proposte due censure.

L’intimata non ha svolto difese.

Con l’unico motivo il Comune denuncia congiuntamente “omessa motivazione della sentenza di un punto decisivo della controversia proposto da questa parte e violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 164”, lamentando che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che la legittimità dell’atto impugnato doveva essere valutata al momento della sua emanazione e non in conseguenza di normativa sopravvenuta, sicchè, essendo pacificamente accatastato al tempo della domanda di rimborso il fabbricato rurale in categoria D/1, legittimo doveva essere considerato il diniego di attribuzione di ruralità al fabbricato in oggetto.

Ove anche non si ritenga il motivo inammissibile in quanto cumulante plurime censure per vizio di motivazione e violazione di legge non suscettibili di autonoma valutazione (si veda Cass. sez. unite 6 maggio 2015, n. 9100), esso risulta comunque manifestamente infondato.

La tesi esposta dal Comune porta, infatti, completamente ad obliterare gli effetti dell’applicabilità in materia in ordine allo ius superveniens di cui al D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 bis, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e dell’ulteriore normativa sopravvenuta rispetto alla data, 16 dicembre 2009, in cui la contribuente ebbe a presentare la propria domanda di rimborso.

Al riguardo occorre, sia pure sinteticamente, ricordare quanto segue.

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7 comma 2 bis, convertito, come innanzi detto, in L. n. 106 del 2011, ai fini del riconoscimento della ruralità degli immobili, ha conferito ai contribuenti la facoltà, esercitabile entro il 30 settembre 2011, di presentare all’allora Agenzia del Territorio una domanda di variazione della categoria catastale per l’attribuzione delle categorie A/6 e D/10, a seconda della destinazione, abitativa o strumentale dell’immobile, sulla base di un’autocertificazione attestante che l’immobile possedeva i requisiti di ruralità di cui al D.L. n. 557 del 1993, art. 9, quale convertito in L. n. 133 del 1994, e modificato dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 42 bis convertito con modificazioni in L. 29 novembre 2007, n. 159, “in via continuativa a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Il citato art. 7, comma 3 bis, ne ha delineato il relativo procedimento, stabilendo, in sintesi, il termine del 20 novembre 2011, entro il quale l’Agenzia del Territorio, previa verifica della esistenza dei requisiti di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla L. n. 133 del 1994, art. 9, convalida la certificazione di cui al comma precedente e riconosce la categoria catastale richiesta e che, in mancanza della relativa pronuncia, il contribuente possa assumere in via provvisoria l’attribuzione della categoria catastale richiesta. La norma fissa poi al 20 novembre 2012 il termine entro il quale l’amministrazione finanziaria potesse disconoscere la sussistenza dei requisiti di ruralità dichiarati dal contribuente e negare conseguentemente la categoria catastale richiesta.

Infine il D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, in L. 28 ottobre 2013, n. 124, all’art. 2 comma 5 ter, ha stabilito che “ai sensi della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 1, comma 2, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 3, comma 14 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, deve intendersi nel senso che le domande di variazione catastale presentate ai sensi del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2 – bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 maggio 2011, n. 106, e l’inserimento dell’annotazione degli atti catastali producono gli effetti previsti per il requisito di ruralità di cui al D.L. 30 dicembre n. 557, art. 9, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal quinto anno antecedente a quello di presentazione della domanda”.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare in controversie analoghe la natura d’interpretazione autentica di detta disposizione e l’effetto retroattivo conseguente alla richiesta di classamento nei limiti del quinquennio anteriore alla domanda (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 10 gennaio 2014, n. 422; Cass. sez. 5, 25 novembre 2015, n. 24020; Cass. sez. 6-5, ord. 11 maggio 2017, n. 11588; Cass. sez. 5, ord. 17 maggio 2017, n. 12315; si veda anche Corte cost. ord. 13 maggio 2015, n. 115, che ha evidenziato come la ricostruzione del quadro normativo, ivi comprese le disposizioni regolamentari di cui al D.M. 26 luglio 2012, porti ad escludere l’automaticità del riconoscimento della ruralità per effetto della mera autocertificazione).

Ciò premesso, la pronuncia impugnata, in assenza del diniego dell’amministrazione finanziaria al riconoscimento della ruralità sulla domanda proposta nei termini, ai sensi del richiamato il D.L. n. 70 del 2011, art. 7, e in assenza da parte del Comune di specifica contestazione del procedimento di annotazione, che non risulta dalla sentenza impugnata, risulta avere correttamente applicato alla fattispecie in esame la succitata norma di diritto, non essendone controversi i presupposti di fatto, in conformità all’indirizzo interpretativo di questa Corte in materia innanzi richiamato.

Il ricorso dell’amministrazione locale ricorrente va pertanto rigettato. Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimata svolto difese.

PQM

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 27 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2017

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