Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 22/09/2021

Cassazione civile sez. I, 22/09/2021, (ud. 08/06/2021, dep. 22/09/2021), n.25777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20600/2020 proposto da:

B.N., elettivamente domiciliato in Roma, presso la Corte

di cassazione, con l’avvocato Barbara Rita;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di L’AQUILA, depositata il

05/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/06/2021 da DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

B.N. ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 5 giugno 2020 con cui il Tribunale dell’Aquila ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

Non svolge difese l’amministrazione intimata, nessun rilievo potendosi riconoscere ad un atto di costituzione depositato in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

CHE:

Non occorre procedere alla analitica disamina dei motivi di ricorso, profilandosene l’inammissibilità per difetto di procura.

Il ricorso è difatti inammissibile.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito quanto segue: “D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, nella parte in cui prevede che “La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima” ha richiesto, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso”, nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore” (Cass., Sez. Un., 1 giugno 2021, n. 15177).

Al p. 49 viene chiarito che: “Non occorre… che il difensore operi due autonome attestazioni, l’una relativa all’autentica della firma e l’altra alla certificazione della data, risultando sufficiente che anche solo attraverso un’unica asseverazione il difensore dia espressamente conto, anche senza l’uso di-formule sacramentali, del fatto che la procura indichi una data successiva alla comunicazione, occorrendo soltanto che risulti in modo esplicito che detto difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento”.

Nel caso di specie la procura alle liti, che reca la data del 20 giugno 2020, reca la generica dicitura “e’ autentica” in calce alla firma: sicché non risulta in modo esplicito che il difensore abbia asseverato l’esistenza di una data di rilascio in epoca successiva alla comunicazione del provvedimento.

Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2021

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