Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 15/11/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 25777 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: MATERA LINA

SENTENZA

sul ricorso 16045-2010 proposto da:
SIMCA SRL 02628280584, IN PERSONA DEL SUO AMM.RE
UNICO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AURELIA
325, presso lo studio dell’avvocato MERCOGLIANO
ANTONIO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

2013
1999

contro

GARBOLI SPA 00891881005, IN PERSONA DELL’AMM.RE UNICO
E LEGALE RAPP.TE, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA EMILIA 88, presso lo studio dell’avvocato VINTI
STEFANO, che la rappresenta e difende unitamente

Data pubblicazione: 15/11/2013

all’avvocato PIGA MARCELLO;
– controricorrente nonchè contro

SIGNORE ELENA, LAMBARDI FRANCESCO, ELETTROTERMINI DI
VINCENZO PANTALANO SNC, PANDOLFI GIOVANNI, CALZATURE

– intimati –

avverso la sentenza n. 3451/2009 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 14/09/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l’Avvocato Cappuccilli Vittorio con delega
depositata in udienza dell’Avv. Piga Marcello
difensore della controricorrente che ha chiesto il
rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

SHOE DI COSENTINO GIOVANNI & C;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15-3-1988 la s.r.l. SIMCA
conveniva dinanzi al Tribunale di Roma la s.p.a. ITALSCAI,
assumendo che con contratto preliminare del 31-7-1987 la convenuta

ed uffici, sito in Roma, alla via Giovanni Amendola, per il prezzo di
lire 1.900.000.000, di cui lire 300.000.000 versate a titolo di caparra
ed il resto da corrispondere al momento della stipulazione del
contratto definitivo. L’attrice, nel far presente di aver promesso in
vendita a terzi, con vari preliminari, alcune porzioni immobiliari del
predetto fabbricato, deduceva che la convenuta non aveva adempiuto
all’obbligo di stipulare il contratto definitivo. Essa, pertanto,
chiedeva che venisse disposto, ai sensi dell’art. 2932 c.c., il
trasferimento in suo favore dell’immobile menzionato, con condanna
della s.p.a. 1TALSCAI al risarcimento dei danni.
Nel costituirsi, la convenuta contestava la fondatezza della
domanda, deducendo che, dopo la stipulazione del contratto
preliminare, il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali le aveva
comunicato di aver avviato la procedura di espropriazione
dell’immobile, al fine di destinarlo a sede del Museo Romano di Arte
Antica.
Nel corso del giudizio intervenivano Lambardi Francesco,
Pandolfi Giovanni, Signore Elena, la s.n.c. Calzature Shoe di

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le aveva promesso in vendita un intero fabbricato destinato a negozi

Cosentino Giovanna e C. e la s.n.c. Elettrotermini di Patalano
Vincenzo, chiedendo che, sulla base dei vari preliminari stipulati con
la s.r.l. Simca, il Tribunale adito emanasse pronuncia ex art. 2932
c.c., con cui venisse disposto il trasferimento in loro favore delle

s.r.l. SIMCA al risarcimento dei danni.
Intervenivano anche Ronchino Francesco e Quadraccia
Alfredo, anch’essi promittenti acquirenti nei confronti della s.r.l.
SIMCA, chiedendo che fosse accertata la legittimità del loro recesso
dal contratto preliminare stipulato con la predetta società, con
condanna della stessa al pagamento del doppio della caparra da essi
versata.
Interveniva, infine, la s.p.a. ITALSTRADE, quale incorporante
la s.p.a. ITALSCAI.
Il Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva in data 5-11991, disponeva il trasferimento dalla s.p.a. ITALSTRADE alla s.r.l.
SIMCA dell’intero fabbricato oggetto del contratto preliminare del
31-7-1987, subordinando tale trasferimento all’integrale pagamento
del residuo prezzo di lire 1.600.000.000; disponeva il trasferimento
dalla s.r.l. SIMCA a Lambardi Francesco, Pandolfi Giovanni,
Signore Elena, s.n.c. Calzature Shoe di Consentino Giovanna e C.,
s.n.c. Elettrotermini di Patalano Vincenzo, delle varie unità
immobiliari oggetto dei successivi preliminari stipulati tra la società

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porzioni immobiliari oggetto di tali contratti, con condanna della

attrice e i predetti interventori, subordinatamente al trasferimento
della proprietà di tali beni alla s.r.l. SIMCA ed al versamento del
residuo prezzo dovuto da ciascun promittente acquirente.
Successivamente, con sentenza definitiva n. 13765\1995 il

SIMCA, a titolo risarcitorio, le somme specificate nella stessa
sentenza; respingeva le domande risarcitorie proposte dal Lombardi e
dalla Signore nei confronti della s.r.l. SIMCA.
Entrambe le sentenze del Tribunale venivano impugnate con
appello principale dalla s.p.a. ITALSTRADE e con appello
incidentale dalla s.r.l. SIMCA, Lambardi Francesco, Pandolfi
Giovanni, Signore Elena, s.n.c. Calzature Shoe di Consentino
Giovanna e C. e s.n.c Elettrotermini di Patalano Vincenzo.
Nel corso del giudizio interveniva la s.p.a. IR1TECNA, quale
cessionaria dei crediti della s.p.a. ITALSTRADE.
Con sentenza in data 13-2-2001 la Corte di Appello di Roma,
in parziale accoglimento del gravame principale, rigettava la
domanda risarcitoria proposta dalla s.r.l. SIMCA nei confronti della
s.p.a. ITALSTRADE; in parziale accoglimento dell’appello
incidentale della s.r.l. SIMCA, condannava la s.p.a. ITALSTRADE e
la s.p.a. IRITECNA a rivalere la predetta società di tutte le somme
che la stessa era tenuta a pagare agli interventori a titolo di spese

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Tribunale condannava la s.p.a. ITALSTRADE a pagare alla s.r.l.

processuali; rigettava l’appello incidentale del Lambardi e della
Signore.
Avverso la predetta sentenza proponevano separati ricorsi per
cassazione la s.r.l. SIMCA, la s.p.a. ASTALDI, che aveva

aveva incorporato la s.p.a. IRITECNA. Altri ricorsi incidentali
venivano proposti da Lombardi Francesco, da Signore Elena e dalla
s.n.c. Elettrotermini di Patalano Vincenzo.
La Corte di Cassazione, con sentenza in data 10-3-2006, riuniti
i ricorsi, accoglieva quello della s.p.a. ASTALD1 e della s.p.a.
FINTECNA, dichiarava assorbiti gli altri, cassava la sentenza
impugnata in relazione al ricorso accolto e rinviava la causa, anche
per le spese, ad altra Sezione della Corte di Appello di Roma. In
particolare, il giudice di legittimità rilevava che la Corte di Appello
aveva omesso di pronunciarsi sulla richiesta avanzata dalla s.p.a.
ITALSTRADE e dalla s.p.a. IRITECNA, di condanna della sr.!.
SIMCA alla restituzione della somma di lire 2.549.621.192, oltre
interessi e maggior danno, pagati in forza dell’efficacia esecutiva
della sentenza di primo grado.
La s.p.a. GARBOLI, quale mandataria della s.p.a. ASTALD1 e
della s.p.a. FINTECNA, provvedeva alla riassunzione della causa.
Con sentenza in data 14-9-2009 la Corte di Appello di Roma,
in riforma delle sentenze di primo grado, rigettava la domanda ex

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incorporato la s.p.a. ITALSTRADE, e la s.p.a. FINTECNA, che

art. 2932 c.c. proposta dalla s.r.l. SIMCA e quelle proposte dagli
interventori nei confronti di tale società; condannava la sr.!. SIMCA
al pagamento in favore della s.p.a. GARBOLI, quale mandataria
della s.p.a. ASTALDI e della s.p.a. FINTECNA, a titolo di indebito,

forza dell’efficacia esecutiva della sentenza definitiva di primo
grado, con agli interessi legali dal 21-2-1996 al soddisfo ,condannava l’attrice, inoltre, al pagamento in favore di Lombardi
Francesco, Pandolfi Giovanni, Signore Elena, s.n.c. Calzature Shoe
di Consentino Giovanna e C., s.n.c. Elettrotermini di Patalano
Vincenzo, delle somme da questi rispettivamente versatele a titolo di
caparra.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la s.r.l.
SIMCA, sulla base di un unico motivo.
La

s.p.a.

GARBOLI

ha

resistito

con

controricorso,

successivamente illustrato con una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Preliminarmente si osserva che non ha pregio l’eccezione
sollevata dalla controricorrente, secondo cui la procura apposta in
calce al ricorso difetterebbe del requisito di specificità richiesto per
la proposizione del ricorso per cassazione, facendo espresso
riferimento alla facoltà del nominato procuratore di

“proporre

appello ed impugnazioni in ogni fase e grado e procedure esecutive e

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della somma di euro 1.316.769,45, incassata a titolo risarcitorio in

consequenziali – e, quindi, a facoltà e poteri tipici di un
procedimento di merito.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti la
procura rilasciata in calce o a margine del ricorso (o del

inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e
garantisce il requisito della specialità del mandato al difensore;
sicché restano irrilevanti sia la mancanza di uno specifico
riferimento al giudizio di legittimità, sia il fatto che la formula
adottata faccia cenno a poteri e facoltà rapportabili al giudizio di
merito (tra le tante v. Cass. 21-8-2012 n. 14580; Cass. 17-12-2009 n.
26504; 25-6-2007 n. 14711; Cass. 21-4-2006 n. 9360; Cass. 5-122003 n. 18648; Cass. 29-4-1999 n. 4299).
2) Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione
dell’art. 1463 c.c. e il vizio di motivazione, in relazione al rigetto
dell’eccezione di impossibilità sopravvenuta dell’adempimento della
prestazione restitutoria in favore della convenuta. Deduce che la
s.r.l. SIMCA si è venuta a trovare nell’impossibilità di restituire alla
società resistente la somma di euro 1.316.769,45 dalla stessa
versatale in esecuzione della sentenza di primo grado, a causa della
non ripetibilità, per decorso del termine prescrizionale, della somma
di lire 1.550.000.000 corrisposta a titolo transattivo ai promittenti
acquirenti Quadraccia Alfredo e Ronchino Francesco in conseguenza

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controricorso) per cassazione, costituendo corpo unico con Patto cui

dell’inadempimento contrattuale della stessa GARBOLI, che a sua
• volta aveva determinato il suo inadempimento nei confronti dei
soggetti con i quali l’attrice aveva stipulato i preliminari di vendita
di appartamenti e negozi facenti parte dell’immobile per cui è causa.

incassata dalla SIMCA in sede di stipula dei preliminari, nel corso
del giudizio di primo grado hanno rinunciato alla domanda di
accertamento della legittimità del loro recesso dal contratto
preliminare. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dalla
Corte dì Appello, la prescrizione del diritto alla restituzione non è
stata prodotta dalla mancanza di liquidità, bensì dalle vicende
processuali che ne hanno determinato il decorso.
Il motivo è infondato.
La Corte di Appello ha disatteso l’eccezione di impossibilità
sopravvenuta della prestazione di restituzione alla GARBOLI della
somma dalla stessa versata alla SIMCA in esecuzione della sentenza
di primo grado, osservando che la dedotta non ripetibilità, per
decorrenza del termine prescrizionale, delle somme da parte dei
promittenti acquirenti Quadraccia Alfredo e Ronchini Francesco, ai
quali tali importi erano stati corrisposti a titolo transattivo, in
conseguenza del dedotto —secondo la prospettazione dalla SIMCAinadempimento della propria promittente venditrice s.p.a.
ITALSCAI, esula dalla previsione dell’art. 1463 c.c. Il giudice del

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Fa presente che il Quadraccia e il Ronchino, ricevuta la somma

gravame ha rilevato, infatti, che l’impossibilità contemplata da tale
norma deve essere oggettiva e non già estrinsecarsi, come nel caso in
esame, in una mera difficoltà di adempiere per mancanza di liquidità.
La decisione impugnata resiste alle censure mosse dalla

logici e giuridici
Giova rammentare che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte, l’impossibilità che, ai sensi dell’art. 1256 c.c., estingue
l’obbligazione, è da intendere in senso assoluto ed obiettivo e non si
identifica, pertanto, con una semplice difficoltà di adempiere (cfr.
Cass. 7-2-1979 n. 845), e cioè con una qualsiasi causa che renda più
oneroso l’adempimento (Cass. 14-4-1975 n. 1409), ma consiste nella
sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che
impedisce definitivamente l’adempimento; il che, alla stregua del
principio secondo cui genus nunquain perit, può verificarsi solo
quando la prestazione abbia per oggetto un fatto o una cosa
determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro
(Cass. 16-3-1987 n. 2691; Cass. 17-6-1980 n. 3844; Cass. 15-7-1968
n. 2555; nello stesso senso Cass. 30-4-2012 n. 6594).
Più in particolare, è stato precisato che, in materia di
obbligazioni pecuniarie, l’impossibilità della prestazione deve
consistere, ai fini dell’esonero da responsabilità del debitore, non in
una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo e assoluto, tale

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ricorrente, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi

da non poter essere rimosso, e non può consistere nella mera
impotenza economica dipendente dall’inadempimento di un terzo
nell’ambito di un diverso rapporto (Cass. 25-5-2004 n. 9645).
Poiché, dunque, l’estinzione di una obbligazione può derivare

modo assoluto impedisca la possibilità della relativa prestazione,
nella specie legittimamente la Corte territoriale ha escluso la
sussistenza di una simile situazione.
E’ evidente, infatti, che l’evento sopravvenuto prospettato
dalla ricorrente (impossibilità di ottenere, a causa della maturata
prescrizione, la restituzione degli importi corrisposti a titolo
transattivo a terzi, estranei al rapporto contrattuale intercorso tra la
SIMCA e la ITALSCAI), non configura una impossibilità obiettiva
ed assoluta di adempiere l’obbligazione di restituzione delle somme
indebitamente versate all’attrice dalla convenuta in forza
dell’efficacia esecutiva della sentenza di primo grado. La circostanza
dedotta, al contrario, a prescindere dalle ragioni della intervenuta
prescrizione, attiene sostanzialmente ad una situazione di mera
difficoltà finanziaria, dovuta all’impossibilità di agire
giudizialmente nei confronti di terzi per procurarsi la provvista
necessaria; sicché la stessa, alla luce dei principi di diritto innanzi
enunciati, si rivela inidonea a estinguere l’obbligazione di
pagamento gravante sulla ricorrente.

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unicamente dal sopravvenire di un evento che oggettivamente e in

3 ) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese
sostenute dalla resistente nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in euro12.100,00,\Mi cui euro
200,00 per esborsi, oltre accessori di legge
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 1-10-2013
Il Consigliere estensore

11 Presidente

P.Q.M.

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