Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 25777 del 14/12/2016


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Cassazione civile, sez. II, 14/12/2016, (ud. 19/05/2016, dep.14/12/2016),  n. 25777

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 503/12) proposto da:

P.G.P., rappresentato e difeso, in forza di procura

speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Prof. Andrea Pubusa del

foro di Cagliari ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Prof. Paolo Stella Richter in Roma, viale Mazzini n. 11;

– ricorrente –

contro

M.G., rappresentato e difeso dall’Avv.to Giovanni Lacci del

foro di Cagliari, in virtù di procura speciale apposta a margine

del controricorso, ed elettivamente domiciliato presso lo studio

dell’Avv.to Alessandro Avagliano in Roma, via Antonio Nibby n. 7;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 225

pubblicata il 7 giugno 2011.

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 19

maggio 2016 dal Consigliere relatore Dott.ssa Milena Falaschi;

uditi gli Avv.ti Andrea Pubusa, per parte ricorrente, e Alessandro

Avaglio (con delega dell’Avv.to Giovanni Locci), per parte

resistente;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 4 marzo 1992 M.G. evocava, dinanzi al Tribunale di Cagliari, P.G.P. e premesso di essere proprietario di terreno sito in (OMISSIS), confinante con la proprietà del convenuto, esponeva che quest’ultimo aveva eretto una nuova costruzione sul muro di confine di proprietà comune, occupando l’intera sezione di esso, oltre ad avervi realizzato una luce, per cui chiedeva che venisse accertata la proprietà comune del muro, con condanna del convenuto alla demolizione del manufatto e alla chiusura della luce. Instaurato il contraddittorio, nella resistenza del convenuto, il giudice adito respingeva la domanda attorea.

In virtù di rituale appello interposto dallo stesso M., la Corte di appello di Cagliari, nella resistenza dell’appellato, in parziale accoglimento del gravame, accertata la proprietà comune del muro di confine, consentiva all’appellato, ai sensi dell’art. 885 c.c., di scegliere fra la sopraelevazione utilizzando l’intero spessore del muro sottostante ovvero ad arretrarla sino alla linea di mezzeria del muro medesimo, respinte le ulteriori istanze attoree.

A sostegno della decisione adottata la corte territoriale evidenziava che dalla consulenza tecnica di ufficio era emerso che il muro de quo era stato eretto a cavallo della linea di confine e quindi era di proprietà comune, con la conseguenza che trovavano applicazione gli artt. 880 e 881 c.c.. Nè riteneva acquisita la prova dell’esercizio di un possesso da riferire all’usucapione essendo stati dimostrati atti di disposizione incidenti sicuramente alla sola parte del muro che si prospettava dal lato delle rispettive proprietà.

Quanto alla domanda di chiusura della luce aperta nel muro comune, la corte sottolineava che accertata la realizzazione del muro comune in pietrame e fango, esistente da alcuni secoli, la luce in questione era in realtà una feritoia verosimilmente prodottasi spontaneamente in epoca immemorabile a causa delle infiltrazioni e in mancanza di idonea manutenzione. Dalle prove testimoniali assunte, comunque, emergeva che l’apertura esisteva da almeno trenta anni.

Avverso la indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione il P., sulla base di quattro motivi, illustrati anche da memoria ex art. 378 c.p.c., cui ha replicato il M. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo mezzo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 880 e 881 c.c. per avere la corte di merito applicato le norme predette ad una fattispecie non contemplata, essendo emerso fin dalla prima consulenza tecnica di ufficio che sul muro in contestazione insisteva un edificio (magazzino) e ricoveri per bestiame dei danti causa del P., mentre nella parte del M. vi era semplicemente un cortile.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia il vizio di motivazione, insiste sulla natura della costruzione, che non rappresenterebbe un muro divisorio, bensì uno dei quattro muri di un fabbricato di sua proprietà.

Le censure, da trattare congiuntamente per la loro evidente connessione argomentativa, sono fondate e vanno pertanto accolte.

La Corte territoriale, invero, ha dato esclusivamente atto che il muro in contestazione era stato eretto a cavallo della linea di confine, secondo le risultanze dell’indagine peritale e che, alla luce degli artt. 880 e 881 c.c., non era utilizzabile il criterio del piovente, nè quello degli sporti o delle mensole, non risultando la presenza di tali manufatti. Di qui la ritenuta applicabilità della presunzione di cui all’art. 880 c.c. in base al rilievo che in assenza di elementi di prova decisivi di segno contrario, si trattava di muro divisorio. D’altra parte, non era stata dimostrata l’esistenza dei segni indicatori dai quali l’art. 881 c.c. fa discendere la presunzione di proprietà esclusiva.

Orbene, tale ragionamento, oltre a rilevare una certa confusione concettuale tra muro di confine, muro a confine e muro di divisione, è inficiato da un fondamentale errore di diritto consistente nel credere che, una volta appurata la funzione divisoria assunta in un determinato momento da un muro, tanto basti, ai sensi dell’art. 880 c.c., a creare una insuperabile presunzione di comunione dello stesso, indipendentemente dalla natura delle entità prediali da esso separate.

E’ ius receptum, invece, che detta presunzione è di carattere squisitamente relativo e spiega, quindi, la sua piena operatività soltanto in mancanza di prova contraria, e comunque quando risulti positivamente accertato che: a) il muro, innanzitutto, sorga su suolo di entrambi i confinanti proprietari; b) divida entità prediali omogenee (esempio, edificio da edificio; cortile da cortile ecc.), appartenenti a diversi proprietari, ed avente la funzione di dividere le proprietà finitime (Cass. 11 gennaio 1993 n. 177); c) oltre a fare ricorso a criteri presuntivi (in mancanza di atto scritto che assegni un diverso regime al muro), come la posizione del piovente ecc., secondo l’art. 881 c.c. (e nelle ipotesi in esso indicate) (Cass. 24 dicembre 1994 n. 11165). Di questi principi la Corte di merito non ha tenuto conto, dando esclusivo rilievo alla posizione del muro in questione (“eretto a cavallo della linea di confine”) e alla funzione di divisione tra proprietà limitrofe, omettendo ogni verifica in ordine alla natura delle entità prediali da esso divise – tanto da trascurare ogni approfondimento dell’indagine al riguardo – giacchè secondo gli accertamenti del C.T.U., riprodotti dal ricorrente, avvalorando la tesi difensiva dello stesso illustrata già in comparsa di costituzione avanti al Tribunale di Cagliari, su esso insisterebbe un edificio (magazzino), con ricoveri per bestiame (“trattandosi di uno dei quattro muri di un fabbricato”), dal lato della proprietà P., ed un cortile, dal versante della proprietà M., il che non è certo idoneo a fondare la presunzione di proprietà comune del muro divisorio.

Nè al riguardo può ritenersi che la sentenza impugnata si fondi su più rationes decidendi, ciascuna dotata di una propria autonomia, con tutto ciò che ne consegue in quanto ad ammissibilità del ricorso – come dedotto dalla controparte – non potendosi prescindere dal rilevare che vengono in discussione proprio i presupposti per l’applicazione degli artt. 880 e 881 c.c., per quanto sopra esposto.

Con il terzo ed il quarto motivo il ricorrente nel ribadire la violazione e la falsa applicazione degli artt. 880 ed 881 c.c., oltre a vizio di motivazione, assume che i vecchi fabbricati rustici hanno il piovente rivolto verso la sua proprietà, per cui non avrebbero potuto trovare applicazione le norme predette.

Sussistendo, pertanto, la violazione dell’art. 880 c.c. e l’insufficienza di motivazione dedotte, gli altri rilievi di cui ai restanti motivi risultano assorbiti.

Alla stregua delle osservazioni che precedono, l’impugnata sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi come sopra accolti, con rinvio della causa, anche per le spese del presente procedimento, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari che riesaminerà la vicenda uniformandosi ai principi di diritto innanzi enunciati.

PQM

La Corte, accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti i restanti;

cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia la causa, anche per le spese del procedimento di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Cagliari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2 Sezione Civile, il 19 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 dicembre 2016

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